| (Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire al Garante le
informazioni richieste ai sensi degli articoli 30, comma 1, e
27, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione del disposto di cui agli articoli 10,
commi 1, e 2, e 22, comma 3, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
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