| (Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 27, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
della data di entrata in vigore della presente legge o nei
novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni e le
comunicazioni prescritte dagli articoli 6, comma 2, 7 e 26
devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui all'articolo 31, comma 1, ovvero, nelle ipotesi
di cui all'articolo 5, entro il termine di nove mesi dalla
medesima data.
3. Le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma
2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. Fino al
decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento del rischio
di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma
3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 21, comma 3, ad opera della pubblica
amministrazione e degli enti pubblici, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge
indicate nel medesimo comma 3, previa comunicazione al
Garante.
6. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardino taluno
dei dati di cui agli articoli 21 e 23, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1^ luglio 1996. I
termini di cui al comma 2 decorrono da tale data.
7. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla nomina del Garante ai sensi dell'articolo 28, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
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