Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126689
SMC0216-0071
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.48 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 40.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
  articoli 13 e 27, le disposizioni della presente legge che
  prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in
  riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
  data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
  trattamento sia iniziato prima di tale data.
     2.  Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
  della data di entrata in vigore della presente legge o nei
  novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni e le
  comunicazioni prescritte dagli articoli 6, comma 2, 7 e 26
  devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla
  data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  del
  decreto di cui all'articolo 31, comma 1, ovvero, nelle ipotesi
  di cui all'articolo 5, entro il termine di nove mesi dalla
  medesima data.
     3.  Le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma
  2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
  data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.  Fino al
  decorso di tale termine, i dati personali devono essere
  custoditi in maniera tale da evitare un incremento del rischio
  di cui all'articolo 15, comma 1.
     4.  Le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma
  3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
  data di entrata in vigore dei decreti ivi previsti.
     5.  Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
  vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
  all'articolo 21, comma 3, ad opera della pubblica
  amministrazione e degli enti pubblici, possono essere
  proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge
  indicate nel medesimo comma 3, previa comunicazione al
  Garante.
     6.  Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
  elettronici o comunque automatizzati che non riguardino taluno
  dei dati di cui agli articoli 21 e 23, le disposizioni della
  presente legge si applicano a decorrere dal 1^ luglio 1996.  I
  termini di cui al comma 2 decorrono da tale data.
     7.  In sede di prima applicazione della presente legge e
  fino alla nomina del Garante ai sensi dell'articolo 28, le
  funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità
  per l'informatica nella pubblica amministrazione.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0071 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0048 RIGINIZ=007 PAGFIN=0048 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=48 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0071 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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