| (Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul
centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne
dà notizia al Garante per la protezione dei dati.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni
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di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al
Garante per la protezione dei dati.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del
presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: "Il presidente e i membri sono
nominati con determinazione adottata, d'intesa tra loro, dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.".
4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese
nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità
medesima. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11,
commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di
cui all'articolo 5, comma 2, così come determinati per il 1995
e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998.".
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