Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126690
SMC0216-0072
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.72 (che inizia a pag.48 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 41.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
             (Modifiche a disposizioni vigenti).
     1.  L'articolo 10 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  10. -  (Controlli). -  1.  Il controllo sul
  centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
  protezione dei dati, nei modi previsti dalla legge e dai
  regolamenti.
     2.  I dati e le informazioni conservati negli archivi del
  centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
  amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
  originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
  restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
  procedura penale.  Quando nel corso di un procedimento
  giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
  l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
  l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne
  dà notizia al Garante per la protezione dei dati.
     3.  La persona alla quale si riferiscono i dati può
  chiedere all'ufficio di cui alla lettera  a)  del primo
  comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
  personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
  intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
  vigenti disposizioni
 
                              Pag. 49
 
  di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
  trasformazione in forma anonima.
     4.  Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
  al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
  determinazioni adottate.  L'ufficio può omettere di provvedere
  sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
  tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
  e repressione della criminalità, dandone informazione al
  Garante per la protezione dei dati.
     5.  Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
  personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
  automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
  regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
  il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
  necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
  cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
  medesimi.  Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
  737 e seguenti del codice di procedura civile.".
     2.  Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
  febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
     "1.  E' istituita l'Autorità per l'informatica nella
  pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del
  presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con
  indipendenza di giudizio e di valutazione.".
     3.  Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
  febbraio 1993, n. 39, il secondo ed il terzo periodo sono
  sostituiti dal seguente: "Il presidente e i membri sono
  nominati con determinazione adottata, d'intesa tra loro, dai
  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
  deputati.".
     4.  Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
  febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
     "1.  Le norme concernenti l'organizzazione ed il
  funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del
  personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
  l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese
  nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
  disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
  approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il
  Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità
  medesima.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11,
  commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
  restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
  unità.  Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di
  cui all'articolo 5, comma 2, così come determinati per il 1995
  e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
  categoria IV per il triennio 1996-1998.".
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0072 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0048 RIGINIZ=049 PAGFIN=0049 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0072 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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