| (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 31, comma
1, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del
Garante il materiale informativo raccolto in attuazione di
tale disposizione.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono
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divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), resta fermo l'obbligo di conferimento di
dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
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