| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 521 milioni per l'anno 1995 ed in lire
4.553 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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