| Sopprimere l'articolo 5.
* 5. 8.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
Sopprimere l'articolo 5.
* 5. 9.
Fragalà.
Sopprimere l'articolo 5.
* 5. 11.
Anedda.
Subemendamenti all'emendamento 5. 15.
All'emendamento 5. 15, comma 1, primo capoverso, n. 2,
dopo le parole: "il genitore anche adottivo", aggiungere
le seguenti: "il parente entro il terzo grado".
0. 5. 15. 1.
Il relatore.
All'emendamento 5. 15, comma 1, dopo il terzo
capoverso, aggiungere il seguente:
"Non sono possibili gli atti consensuali tra minorenni che
abbiano compiuto gli anni tredici".
0. 5. 15. 2.
Finocchiaro Fidelbo.
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
Dopo l'articolo 609- ter del codice penale,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quater. - (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609- bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del
fatto:
1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
ne è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato
o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due
terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609- ter,
secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli
anni dieci".
5. 15.
Il relatore.
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 609- ter del codice penale,
inserire il seguente:
" Art. 609- quater. - (Atti sessuali con minorenne).
- Al di fuori delle ipotesi previste
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dall'articolo 609- bis soggiace alla pena
stabilita dallo stesso articolo chiunque compie atti
sessuali:
1. Con una persona minore di anni quattordici quando
commessi da persona con la quale intercorre una differenza di
età di almeno 6 anni;
2. Con una persona minore di anni 16 di cui sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o che gli
sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di
vigilanza o di custodia.".
5. 7.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 609- ter del codice penale,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quater. - (Atti sessuali con minorenne).
- Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609- bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni
quattordici, ovvero con una persona minore di anni sedici di
cui sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o
che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, ovvero con una
persona minore di anni sedici mediante abuso di una relazione
di parentela, di affinità o domestica.
Se il minorenne non ha compiuto gli anni dieci, si applica
la pena di cui all'articolo 609- ter, secondo comma".
5. 14.
Il relatore.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: 609- bis inserire le seguenti: diminuite fino
a due terzi.
5. 5.
Saraceni.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
parola: chiunque con le seguenti: la persona
maggiorenne che.
5. 12.
Paggini, Mazzucca.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
parola: chiunque con le seguenti: la persona maggiore
di sedici anni.
5. 13.
Paggini, Mazzucca.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sopprimere
l'ultimo periodo.
5. 4.
Saraceni.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le
parole: la pena è della reclusione da sei a dodici anni
con le seguenti: la pena è della reclusione da quattro a
dodici anni.
5. 1.
Della Valle, Parenti.
All'articolo 5, comma 1, sostituire il secondo
capoverso con il seguente:
Il fatto non è punibile se è commesso da persona che
non abbia compiuto gli anni sedici.
5. 6.
Saraceni.
All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente capoverso:
Non sono punibili gli atti consumati tra minorenni che
abbiano compiuto gli anni quattordici.
5. 2.
Finocchiaro Fidelbo, Parenti, Stajano.
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All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente capoverso:
Non sono punibili gli atti consensuali tra minorenni
che abbiano compiuto gli anni tredici.
5. 3.
Finocchiaro Fidelbo.
Dopo l'articolo 609- quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quinquies. - (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.".
5. 01.
Il relatore.
Dopo l'articolo 609- quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- sexies. - (Ignoranza dell'età delle
persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater e
609- quinquies sono commessi in danno di persona minore
di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria
scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.".
5. 02.
Il relatore.
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