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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126696
SMC0216-0078
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.78 (che inizia a pag.51 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REDIGENTE
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 5 A 14
Art. 5.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRG
       Sopprimere l'articolo 5.
  * 5. 8.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
       Sopprimere l'articolo 5.
  * 5. 9.
                                                     Fragalà.
       Sopprimere l'articolo 5.
  * 5. 11.
                                                      Anedda.
            Subemendamenti all'emendamento 5. 15.
     All'emendamento 5. 15, comma 1, primo capoverso, n. 2,
  dopo le parole:  "il genitore anche adottivo",  aggiungere
  le seguenti:  "il parente entro il terzo grado".
  0. 5. 15. 1.
                                                 Il relatore.
     All'emendamento 5. 15, comma 1, dopo il terzo
  capoverso, aggiungere il seguente:
     "Non sono possibili gli atti consensuali tra minorenni che
  abbiano compiuto gli anni tredici".
  0. 5. 15. 2.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
     Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                          Art.  5.
     Dopo l'articolo 609- ter  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quater. - (Atti sessuali con minorenne). -
  Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609- bis
  chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
  articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del
  fatto:
       1. non ha compiuto gli anni quattordici;
       2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
  ne è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore,
  ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
  di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato
  o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
     Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due
  terzi.
     Si applica la pena di cui all'articolo 609- ter,
  secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli
  anni dieci".
  5. 15.
                                                 Il relatore.
     Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                          Art.  5.
     1.  Dopo l'articolo 609- ter  del codice penale,
  inserire il seguente:
     " Art.  609- quater. - (Atti sessuali con minorenne).
  -  Al di fuori delle ipotesi previste
 
                              Pag. 52
 
  dall'articolo 609- bis  soggiace alla pena
  stabilita dallo stesso articolo chiunque compie atti
  sessuali:
       1.  Con una persona minore di anni quattordici quando
  commessi da persona con la quale intercorre una differenza di
  età di almeno 6 anni;
       2.  Con una persona minore di anni 16 di cui sia
  l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o che gli
  sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di
  vigilanza o di custodia.".
  5. 7.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
       Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                          Art.  5.
     1.  Dopo l'articolo 609- ter  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quater. - (Atti sessuali con minorenne).
  - Soggiace  alla pena stabilita dall'articolo 609- bis
  chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
  articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni
  quattordici, ovvero con una persona minore di anni sedici di
  cui sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o
  che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione,
  di istruzione, di vigilanza o di custodia, ovvero con una
  persona minore di anni sedici mediante abuso di una relazione
  di parentela, di affinità o domestica.
     Se il minorenne non ha compiuto gli anni dieci, si applica
   la pena di cui all'articolo 609- ter,  secondo comma".
  5. 14.
                                                 Il relatore.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, dopo le
  parole:  609- bis inserire le seguenti:  diminuite fino
  a due terzi.
  5. 5.
                                                    Saraceni.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
  parola:  chiunque  con le seguenti:  la persona
  maggiorenne che.
  5. 12.
                                           Paggini, Mazzucca.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
  parola:  chiunque  con le seguenti:  la persona maggiore
  di sedici anni.
  5. 13.
                                           Paggini, Mazzucca.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sopprimere
  l'ultimo periodo.
  5. 4.
                                                    Saraceni.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le
  parole:  la pena è della reclusione da sei a dodici anni
  con le seguenti:  la pena è della reclusione da quattro a
  dodici anni.
  5. 1.
                                        Della Valle, Parenti.
       All'articolo 5, comma 1, sostituire il secondo
  capoverso con il seguente:
       Il fatto non è punibile se è commesso da persona che
  non abbia compiuto gli anni sedici.
  5. 6.
                                                    Saraceni.
       All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
  seguente capoverso:
     Non sono punibili gli atti consumati tra minorenni che
  abbiano compiuto gli anni quattordici.
  5. 2.
  Finocchiaro Fidelbo, Parenti, Stajano.
 
                              Pag. 53
 
       All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
  seguente capoverso:
       Non sono punibili gli atti consensuali tra minorenni
  che abbiano compiuto gli anni tredici.
  5. 3.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
       Dopo l'articolo 609- quater  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quinquies. - (Corruzione di minorenne). -
  Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
  di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con
  la reclusione da sei mesi a tre anni.".
  5. 01.
                                                 Il relatore.
     Dopo l'articolo 609- quater  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- sexies.  -  (Ignoranza dell'età delle
  persona offesa).  - Quando i delitti previsti negli articoli
  609- bis,  609- ter,  609- quater  e
  609- quinquies  sono commessi in danno di persona minore
  di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria
  scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.".
  5. 02.
                                                 Il relatore.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RG NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0078 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0051 RIGINIZ=007 PAGFIN=0053 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=51 PAGEFIN=53 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0078 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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