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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126697
SMC0216-0079
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.79 (che inizia a pag.53 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REDIGENTE
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
...EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 5 A 14
Art. 6. Subemendamenti all'emendamento 6. 19.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRG
       All'emendamento 6. 19, comma 1, terzo capoverso, n. 3,
  aggiungere le parole:  nell'esercizio delle proprie
  funzioni.
  0. 6. 19. 4.
                                                 Il relatore.
       All'emendamento 6. 19, comma 1, terzo capoverso,
  sopprimere il n. 4.
  0. 6. 19. 2.
                                                 Della Valle.
       All'emendamento 6. 19, comma 1, sopprimere il quarto
  capoverso.
  0. 6. 19. 3.
                                                 Della Valle.
       All'emendamento 6. 19, comma 1, quarto capoverso, dopo
  le parole   a spese dello Stato  sono aggiunte le
  seguenti:  a sensi dell'articolo 98 del codice di procedura
  penale.
  0. 6. 19. 1.
                                                      Anedda.
       All'emendamento 6. 19, comma 1, quarto capoverso,
  aggiungere in fine le seguenti parole:  ai sensi della legge
  30 luglio 1990, n. 217 anche se "titolare di redditi superiori
  a quelli fissati dall'articolo 3 della medesima legge".
  0. 6. 19. 5.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
       Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
                          Art.  6.
     1.  Dopo l'articolo 609- quater  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quinquies.  -  (Querela di parte -
  gratuito patrocinio).  - I delitti previsti dagli articoli
  609- bis  e 609- ter  sono punibili a querela della
  persona offesa.
     Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il
  termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
     La querela proposta è irrevocabile.  Si procede tuttavia
  d'ufficio:
       1. se il fatto di cui agli articoli 609- bis  e
  609- ter  è commesso nei confronti di persona che al
  momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
 
                              Pag. 54
 
       2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo,
  dal tutore, ovvero da altra persona a cui il minore è affidato
  per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
  vigilanza o di custodia, ovvero abbia con la persona offesa
  una relazione di convivenza;
       3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
  un incaricato di pubblico servizio;
       4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il
  quale si deve procedere d'ufficio.
     La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito
  patrocinio a spese dello Stato.
     2.  Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito
  patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo capoverso del
  comma 1 del presente articolo, quantificati in 500 milioni per
  il 1995 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per il
  1995 e l'accantonamento della Presidenza del Consiglio per il
  1996 e per il 1997".
  6. 19.
                                                 Il relatore.
       Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
                          Art.  6.
     1.  Dopo l'articolo 609- quater  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quinquies. - (Querela di parte - Gratuito
  patrocinio). -  I delitti previsti dagli articoli 609- bis
  e 609- ter  sono punibili a querela della persona
  offesa.
     Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il
  termine per la proposizione della querela è  di sei mesi.
     La querela proposta è irrevocabile.  Si procede tuttavia
  d'ufficio:
     1. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo,
  dal tutore, ovvero da un pubblica ufficiale o da un incaricato
  di pubblico servizio con abuso delle relazioni derivanti dal
  loro ufficio;
     2. se il fatto è connesso con un altro delitto per il
  quale si deve procedere d'ufficio;
     3. se il fatto è commesso nei confronti di persona
  minorenne o di persona in condizioni di inferiorità fisica o
  psichica al momento del fatto.
     La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito
  patrocinio  a spese dello Stato".
     2.  Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito
  patrocinio  a spese dello Stato di cui all'ultimo  capoverso
  del comma 1 del presente articolo, quantificati in 500 milioni
  per il 1995 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e
  1997, si provvede mediante  corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per il
  1995 e l'accantonamento della Presidenza del Consglio per il
  1996 e per il 1997".
  6. 18.
                                                 Il relatore.
       Nota:  il comma 2 recepisce una condizione posta
  dalla Commissione Bilancio.
       All'articolo 6, comma 1, sopprimere il secondo
  capoverso.
  6. 1.
                                                     Parenti.
       All'articolo 6, comma 1, secondo capoverso, sostituire
  le parole:  di centottanta giorni  con le seguenti:  di
  sei mesi dal momento della consumazione del reato se la
  persona offesa è maggiore degli anni diciotto, ovvero di sei
  mesi dal momento in cui ne viene a conoscenza la persona che
  esercita la potestà parentale o la tutela, se
 
                              Pag. 55
 
  la persona offesa è minore di età o incapace.
  6. 8.
                                            Simeone, Fragalà.
     All'articolo 6, comma 1, sopprimere il terzo
  capoverso.
  6. 13.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
     All'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso terzo
  con il seguente:
     Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso dal
  genitore, anche adottivo, o dal tutore se la parte offesa è
  minore di anni 16.
  6. 12.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sostituire il
  numero 1 con il seguente:
     1.  Se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo,
  dal tutore ovvero in danno di una delle persone indicate agli
  articoli 609- bis,  secondo capoverso e
  609- quater.
     Allo stesso capoverso sopprimere i numeri 2 e 3.
  6. 3.
                                        Parenti, Della Valle.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere i
  numeri 2 e 3.
  *6. 7.
                                        Della Valle, Parenti.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere i
  numeri 2 e 3.
  *6. 9.
                                                    Saraceni.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere il
  numero 3.
  **6. 11.
                                                    Grimaldi.
       All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere il
  numero 3.
  ** 6. 16.
                                                      Anedda.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, numero 1,
  sopprimere le parole:  ovvero da un pubblico ufficiale o da
  un incaricato di pubblico servizio.
  6. 4.
                                        Della Valle, Parenti.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, il n. 1, è
  sostituito dal seguente:
     1.  Se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore
  adottivo, dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
  incaricato di pubblico servizio nei confronti di persona
  sottoposta a limitazioni della libertà personale.
  6. 2.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, punto 1
  aggiungere:  con abuso delle relazioni derivanti dal loro
  ufficio.
  6. 10.
                                                    Grimaldi.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, dopo il n. 1,
  è aggiunto il seguente:
     1- bis.  Se il fatto è commesso nei confronti di
  minorenne.
  6. 6.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, dopo il n. 1
  è aggiunto il seguente:
     1- bis.  Se il fatto è commesso nei confronti del
  minore degli anni quattordici.
  *6. 5.
  Finocchiaro Fidelbo, Stajano, Parenti.
 
                              Pag. 56
 
     All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, dopo il n. 1
  è aggiunto il seguente:
     1- bis.  Se il fatto è commesso nei confronti del
  minore di anni quattordici.
  *6. 17.
                                           Paggini, Mazzucca.
     All'articolo 6, comma 1, sopprimere il quarto
  capoverso.
  6. 14.
                                        Della Valle, Parenti.
       All'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il
  seguente:
     "2.  Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito
  patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo capoverso del
  comma 1 del presente articolo, quantificati in 500 milioni per
  il 1995 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per il
  1995 e l'accantonamento della Presidenza del Consiglio per il
  1996 e per il 1997".
  6. 15.
                                                 Il relatore.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RG NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0079 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0053 RIGINIZ=028 PAGFIN=0056 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=53 PAGEFIN=56 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0079 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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