| All'emendamento 6. 19, comma 1, terzo capoverso, n. 3,
aggiungere le parole: nell'esercizio delle proprie
funzioni.
0. 6. 19. 4.
Il relatore.
All'emendamento 6. 19, comma 1, terzo capoverso,
sopprimere il n. 4.
0. 6. 19. 2.
Della Valle.
All'emendamento 6. 19, comma 1, sopprimere il quarto
capoverso.
0. 6. 19. 3.
Della Valle.
All'emendamento 6. 19, comma 1, quarto capoverso, dopo
le parole a spese dello Stato sono aggiunte le
seguenti: a sensi dell'articolo 98 del codice di procedura
penale.
0. 6. 19. 1.
Anedda.
All'emendamento 6. 19, comma 1, quarto capoverso,
aggiungere in fine le seguenti parole: ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 217 anche se "titolare di redditi superiori
a quelli fissati dall'articolo 3 della medesima legge".
0. 6. 19. 5.
Finocchiaro Fidelbo.
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 609- quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quinquies. - (Querela di parte -
gratuito patrocinio). - I delitti previsti dagli articoli
609- bis e 609- ter sono punibili a querela della
persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il
termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia
d'ufficio:
1. se il fatto di cui agli articoli 609- bis e
609- ter è commesso nei confronti di persona che al
momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
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2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo,
dal tutore, ovvero da altra persona a cui il minore è affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, ovvero abbia con la persona offesa
una relazione di convivenza;
3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di pubblico servizio;
4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio.
La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito
patrocinio a spese dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito
patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo capoverso del
comma 1 del presente articolo, quantificati in 500 milioni per
il 1995 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per il
1995 e l'accantonamento della Presidenza del Consiglio per il
1996 e per il 1997".
6. 19.
Il relatore.
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 609- quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quinquies. - (Querela di parte - Gratuito
patrocinio). - I delitti previsti dagli articoli 609- bis
e 609- ter sono punibili a querela della persona
offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il
termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia
d'ufficio:
1. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo,
dal tutore, ovvero da un pubblica ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio con abuso delle relazioni derivanti dal
loro ufficio;
2. se il fatto è connesso con un altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio;
3. se il fatto è commesso nei confronti di persona
minorenne o di persona in condizioni di inferiorità fisica o
psichica al momento del fatto.
La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito
patrocinio a spese dello Stato".
2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito
patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo capoverso
del comma 1 del presente articolo, quantificati in 500 milioni
per il 1995 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per il
1995 e l'accantonamento della Presidenza del Consglio per il
1996 e per il 1997".
6. 18.
Il relatore.
Nota: il comma 2 recepisce una condizione posta
dalla Commissione Bilancio.
All'articolo 6, comma 1, sopprimere il secondo
capoverso.
6. 1.
Parenti.
All'articolo 6, comma 1, secondo capoverso, sostituire
le parole: di centottanta giorni con le seguenti: di
sei mesi dal momento della consumazione del reato se la
persona offesa è maggiore degli anni diciotto, ovvero di sei
mesi dal momento in cui ne viene a conoscenza la persona che
esercita la potestà parentale o la tutela, se
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la persona offesa è minore di età o incapace.
6. 8.
Simeone, Fragalà.
All'articolo 6, comma 1, sopprimere il terzo
capoverso.
6. 13.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
All'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso terzo
con il seguente:
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso dal
genitore, anche adottivo, o dal tutore se la parte offesa è
minore di anni 16.
6. 12.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sostituire il
numero 1 con il seguente:
1. Se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo,
dal tutore ovvero in danno di una delle persone indicate agli
articoli 609- bis, secondo capoverso e
609- quater.
Allo stesso capoverso sopprimere i numeri 2 e 3.
6. 3.
Parenti, Della Valle.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere i
numeri 2 e 3.
*6. 7.
Della Valle, Parenti.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere i
numeri 2 e 3.
*6. 9.
Saraceni.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere il
numero 3.
**6. 11.
Grimaldi.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, sopprimere il
numero 3.
** 6. 16.
Anedda.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, numero 1,
sopprimere le parole: ovvero da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di pubblico servizio.
6. 4.
Della Valle, Parenti.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, il n. 1, è
sostituito dal seguente:
1. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore
adottivo, dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio nei confronti di persona
sottoposta a limitazioni della libertà personale.
6. 2.
Finocchiaro Fidelbo.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, punto 1
aggiungere: con abuso delle relazioni derivanti dal loro
ufficio.
6. 10.
Grimaldi.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, dopo il n. 1,
è aggiunto il seguente:
1- bis. Se il fatto è commesso nei confronti di
minorenne.
6. 6.
Finocchiaro Fidelbo.
All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, dopo il n. 1
è aggiunto il seguente:
1- bis. Se il fatto è commesso nei confronti del
minore degli anni quattordici.
*6. 5.
Finocchiaro Fidelbo, Stajano, Parenti.
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All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, dopo il n. 1
è aggiunto il seguente:
1- bis. Se il fatto è commesso nei confronti del
minore di anni quattordici.
*6. 17.
Paggini, Mazzucca.
All'articolo 6, comma 1, sopprimere il quarto
capoverso.
6. 14.
Della Valle, Parenti.
All'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:
"2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito
patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo capoverso del
comma 1 del presente articolo, quantificati in 500 milioni per
il 1995 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per il
1995 e l'accantonamento della Presidenza del Consiglio per il
1996 e per il 1997".
6. 15.
Il relatore.
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