| Sopprimere l'articolo 7.
*7. 2.
Parenti, Della Valle.
Sopprimere l'articolo 7.
*7. 8.
Grimaldi.
All'articolo 7, comma 1, sostituire i capoversi con il
seguente:
Art. 609- sexies. - (Aggravante speciale). - Le
pene previste dagli articoli 609- bis e 609- quater
sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso
da più persone riunite.
7. 6.
Saraceni.
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
"Art. 7.
1. Dopo l'articolo 609- quinquies del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il
seguente:
"art. 609- sexies. - (Violenza sessuale di gruppo). -
Se i fatti di cui agli articoli 609- bis e
609- quater sono commessi da due o più persone riunite
la pena è della reclusione da sei mesi a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 609- ter ".
7. 12.
Il relatore.
All'emendamento 7.13, comma 1, sopprimere il primo
capoverso.
0. 7. 13. 2.
Della Valle, Fragalà.
All'emendamento 7.13, comma 1, secondo capoverso,
sostituire le parole da sei a dodici anni con le
seguenti da quattro a dodici anni.
0. 7. 13. 1.
Della Valle, Fragalà.
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 609- quinquies del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- sexies. - (Violenza sessuale di gruppo).
- La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di
violenza sessuale di cui all'articolo 609- bis.
Chiunque commette atti di violenza
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sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici
anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 609- ter ".
7. 13.
Il relatore.
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7.
Dopo l'articolo 609- quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 8 della presente legge è inserito il
seguente:
"Art. 609- quinques. - (Violenza sessuale di gruppo).
- Chiunque , senza concorrere nel reato, partecipa od
assiste ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito
con la reclusione da tre a cinque anni.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione
da parte di più persone riunite, anche ad opera di una
soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo
609- bis.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
aggravanti di cui all'articolo 609- ter ".
7. 11.
Anedda.
Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:
Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo
con le seguenti: Chiunque concorra ad un fatto di
violenza sessuale di gruppo.
* 7. 1.
Porcari, Pace.
All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, sostituire la
parola: partecipa con la seguente: concorre.
* 7. 9.
Fragalà.
All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, sostituire le
parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da
quattro a dodici anni nell'ipotesi prevista dall'articolo
609- bis e da tre a otto anni nell'ipotesi prevista
dall'articolo 609- quater.
7. 5.
Saraceni.
All'articolo 7, comma 1, primo capoverso sostituire le
parole: è punito con la reclusione da sei a dodici anni
con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni.
7. 3.
Della Valle, Parenti.
All'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo
capoverso.
* 7. 4.
Parenti.
All'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo
capoverso.
* 7. 10.
Fragalà.
All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:
1- bis. L'attenuante prevista dall'articolo 114 del
codice penale può essere applicata anche nell'ipotesi prevista
dall'articolo 112, primo capoverso, n. 1, del codice
penale.
7. 7.
Saraceni.
Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
Art 7- bis.
1. Dopo l'articolo 609- sexies del codice penale è
inserito il seguente:
Pag. 58
"Art. 609- septies.
Ai delitti di cui agli articoli 609- bis, ter, quater,
sexies, non si applicano le norme relative all'applicazione
della pena su richiesta (articolo 444 e seguenti del codice di
procedura penale".
7. 01.
Paggini, Mazzuca.
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