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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126698
SMC0216-0080
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.56 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REDIGENTE
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
...EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 5 A 14
Art. 7.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRG
     Sopprimere l'articolo 7.
  *7. 2.
                                        Parenti, Della Valle.
     Sopprimere l'articolo 7.
  *7. 8.
                                                    Grimaldi.
     All'articolo 7, comma 1, sostituire i capoversi con il
  seguente:
     Art.  609- sexies. - (Aggravante speciale). -  Le
  pene previste dagli articoli 609- bis  e 609- quater
  sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso
  da più persone riunite.
  7. 6.
                                                    Saraceni.
       Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
                           "Art.  7.
     1.  Dopo l'articolo 609- quinquies  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "art.  609- sexies. - (Violenza sessuale di gruppo). -
  Se i fatti di cui agli articoli 609- bis  e
  609- quater  sono commessi da due  o più persone riunite
  la pena è della reclusione da sei mesi a dodici anni.
     La pena è aumentata se concorre  taluna delle circostanze
  aggravanti previste dall'articolo 609- ter ".
  7. 12.
                                                 Il relatore.
       All'emendamento 7.13, comma 1, sopprimere il primo
  capoverso.
  0. 7. 13. 2.
                                        Della Valle, Fragalà.
       All'emendamento 7.13, comma 1, secondo capoverso,
  sostituire le parole  da sei a dodici anni  con le
  seguenti  da quattro a dodici anni.
  0. 7. 13. 1.
                                        Della Valle, Fragalà.
       Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
                          Art.  7.
     1.  Dopo l'articolo 609- quinquies  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- sexies. - (Violenza sessuale di gruppo).
  - La violenza sessuale di gruppo consiste nella
  partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di
  violenza sessuale di cui all'articolo 609- bis.
     Chiunque commette atti di violenza
 
                              Pag. 57
 
  sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici
  anni.
     La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
  aggravanti previste dall'articolo 609- ter ".
  7. 13.
                                                 Il relatore.
       Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
                          Art.  7.
     Dopo l'articolo 609- quater  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 8 della presente legge è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quinques. - (Violenza sessuale di gruppo).
  -  Chiunque , senza concorrere nel reato, partecipa od
  assiste ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito
  con la reclusione da tre a cinque anni.
     La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione
  da parte di più persone riunite, anche ad opera di una
  soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo
  609- bis.
     La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
  aggravanti di cui all'articolo 609- ter ".
  7. 11.
                                                      Anedda.
       Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:
  Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo
  con le seguenti:  Chiunque concorra ad un fatto di
  violenza sessuale di gruppo.
  * 7. 1.
                                               Porcari, Pace.
       All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, sostituire la
  parola:  partecipa  con la seguente:  concorre.
  * 7. 9.
                                                     Fragalà.
       All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, sostituire le
  parole:  da sei a dodici anni  con le seguenti:  da
  quattro a dodici anni nell'ipotesi prevista dall'articolo
  609- bis  e da tre a otto anni nell'ipotesi prevista
  dall'articolo 609- quater.
  7. 5.
                                                    Saraceni.
       All'articolo 7, comma 1, primo capoverso sostituire le
  parole:  è punito con la reclusione da sei a dodici anni
  con le seguenti:  è punito con la reclusione da quattro a
  dodici anni.
  7. 3.
                                        Della Valle, Parenti.
       All'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo
  capoverso.
  * 7. 4.
                                                     Parenti.
       All'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo
  capoverso.
  * 7. 10.
                                                     Fragalà.
       All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il
  seguente:
     1- bis.  L'attenuante prevista dall'articolo 114 del
  codice penale può essere applicata anche nell'ipotesi prevista
  dall'articolo 112, primo capoverso, n. 1, del codice
  penale.
  7. 7.
                                                    Saraceni.
       Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
                       Art  7- bis.
     1.  Dopo l'articolo 609- sexies  del codice penale è
  inserito il seguente:
 
                              Pag. 58
 
                   "Art.  609- septies.
     Ai delitti di cui agli articoli 609- bis, ter, quater,
  sexies,  non si applicano le norme relative all'applicazione
  della pena su richiesta (articolo 444 e seguenti del codice di
  procedura penale".
  7. 01.
                                            Paggini, Mazzuca.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RG NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0056 RIGINIZ=027 PAGFIN=0058 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=56 PAGEFIN=58 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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