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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126699
SMC0216-0081
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.81 (che inizia a pag.58 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REDIGENTE
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
...EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 5 A 14
Art. 8.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRG
       All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, sopprimere i
  punti 3 e 4.
  8. 4.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
       All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, sopprimere il
  numero 4.
  8. 1.
                                               Porcari, Pace.
       All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, numero 4,
  aggiungere le seguenti parole:  e con esclusione dei casi in
  cui l'imputato ne sia stretto congiunto.
  8. 3.
                                        Parenti, Della Valle.
       All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, numero 4,
  sono aggiunte le seguenti parole:  La pubblicazione è
  esclusa quando da essa possa derivare pregiudizio alla parte
  offesa.
  8. 2.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
             Subemendamento all'emendamento 8. 5
     All'emendamento 8. 5, sostituire le parole:   salvo
  che dalla pubblicazione possa derivare pregiudizio alla
  medesima  con le seguenti:  sempre che esista il
  preventivo esplicito assenso di questa.
  0. 8. 5. 1.
                                                     Porcari.
       Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
                          Art.  8.
     1.  Dopo l'articolo 609- sexies  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- septies. - (Pene accessorie ed altri
  effetti penali). -  La condanna per alcuno dei delitti
  previsti dagli articoli 609- bis,  609- ter,
  609- quater  e 609- sexies  comporta:
     1. la perdita della potestà del genitore, quando la
  qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
     2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
  alla tutela ed alla curatela;
     3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
  dalla successione della persona offesa;
     4. la pubblicazione della sentenza su almeno due
  quotidiani senza menzione della parte offesa, salvo che dalla
  pubblicazione possa derivare pregiudizio alla medesima".
  8. 5.
                                                 Il relatore.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RG NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0081 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0058 RIGINIZ=009 PAGFIN=0058 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=58 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0081 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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