| All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, sopprimere i
punti 3 e 4.
8. 4.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, sopprimere il
numero 4.
8. 1.
Porcari, Pace.
All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, numero 4,
aggiungere le seguenti parole: e con esclusione dei casi in
cui l'imputato ne sia stretto congiunto.
8. 3.
Parenti, Della Valle.
All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, numero 4,
sono aggiunte le seguenti parole: La pubblicazione è
esclusa quando da essa possa derivare pregiudizio alla parte
offesa.
8. 2.
Finocchiaro Fidelbo.
Subemendamento all'emendamento 8. 5
All'emendamento 8. 5, sostituire le parole: salvo
che dalla pubblicazione possa derivare pregiudizio alla
medesima con le seguenti: sempre che esista il
preventivo esplicito assenso di questa.
0. 8. 5. 1.
Porcari.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 609- sexies del codice penale,
introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- septies. - (Pene accessorie ed altri
effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 609- bis, 609- ter,
609- quater e 609- sexies comporta:
1. la perdita della potestà del genitore, quando la
qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela ed alla curatela;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
dalla successione della persona offesa;
4. la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani senza menzione della parte offesa, salvo che dalla
pubblicazione possa derivare pregiudizio alla medesima".
8. 5.
Il relatore.
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