| Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
1. Dopo il titolo II del libro III del codice penale è
inserito il seguente:
Titolo III - Delle contravvenzioni concernenti la tutela
della riservatezza.
Art. 735 (Divulgazione delle generalità o dell'immagine
di persona offesa da atti di violenza sessuale).
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater, e
609- sexies, divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della
persona offesa
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senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei
mesi.
9. 3.
Il relatore.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 609- septies del codice penale,
introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art- octies. - (Generalità della persona
offesa). - Nel caso dei delitti previsti dagli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater e
609- sexies, le generalità della persona offesa e
l'immagine della stessa non possono essere divulgate
attraverso mezzi di comunicazione di massa senza il suo
consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a
sei mesi".
9. 2.
Il relatore.
All'articolo 9, comma 1, dopo il primo capoverso,
aggiungere il seguente:
Si applica l'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n.
47.
9. 1.
Saraceni.
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