| Sopprimere l'articolo 11.
11. 3.
Grimaldi, Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni.
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di un luogo a procedere e vi è ragione di
ritenere che l'imputato sia portatore di patologie
sessualmente trasmissibili, il giudice dispone, anche
d'ufficio, perizia.
2. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'articolo 70 del codice di procedura penale.
Non possono essere disposti accertamenti sull'indagata per
l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili ai
Pag. 60
sensi degli articoli 359 e 360 del codice di procedura
penale.
11. 4.
Anedda.
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
1. Per l'imputato dei delitti di cui agli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater e
609- sexies del codice penale, che non si sottoponga ad
accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente
trasmissibili, la pena è aumentata.
* 11. 1.
Parenti.
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
1. Per l'imputato dei delitti di cui agli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater,
609- sexies, del codice penale, che non si sottoponga
ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente
trasmissibili, la pena è aumentata.
* 11. 5.
Paggini, Mazzuca.
All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
1. Nei confronti dell'imputato per i delitti di cui agli
articoli 609- bis, 609- ter, 609- quater e
609- sexies del codice penale che non si sottoponga
volontariamente ad accertamenti per l'individuazione di
patologie sessualmente trasmissibili, la pena è aumentata.
11. 2.
Viale.
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
"1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater e 609- sexies
del codice penale, è sottoposto, con le forme della
perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie
sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto
possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie
medesime".
11. 7.
Il relatore.
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
"1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli
609- bis, 609- ter, 609- quater e
609- sexies del codice penale, è sottoposto ad
accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente
trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano
prospettare un rischio di trasmissione della patologia".
11. 6.
Il relatore.
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