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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126704
SMC0216-0086
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.86 (che inizia a pag.61 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REDIGENTE
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
...EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 5 A 14
Art. 13.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRG
       Sopprimere l'articolo 13.
  13. 1.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
          Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
                         Art.  13.
     1.  All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
  il comma 3 è inserito il seguente:
       " 3-bis.  La persona sottoposta alle indagini ed i
  difensori delle parti hanno diritto d'ottenere copia degli
  atti depositati ai sensi dell'articolo 398, comma
  1- bis".
     2.  All'articolo 398 del codice di procedura penale,
  dopo il comma 5 è inserito il seguente:
       " 5-bis.  Nel caso di indagini che riguardano
  ipotesi di reato previste dagli articoli 609- bis,
  609- ter,  609- quater,  609- quinquies  del
  codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
  all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con
  l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e
  le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
  probatorio quando le esigenze del minore lo rendano opportuno
  o necessario.  A tal fine l'udienza può svolgersi anche in
  luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove
  esistano, di strutture specializzate di assistenza, o, in
  mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.  Le
  dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
  integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
  audiovisiva.  Quando si verifica una indisponibilità di
  strumenti
 
                              Pag. 62
 
  di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le
  forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
  Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma
  riassuntiva.  La trascrizione della riproduzione è disposta
  solo se richiesta dalle parti".
  13. 5.
                                                 Il relatore.
       Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
                         Art.  13.
     1.  All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
  il comma 3 è inserito il seguente:
     "3- bis.  La persona sottoposta alle indagini ed i
  difensori delle parti hanno diritto d'ottenere copia degli
  atti depositati ai sensi dell'articolo 398, comma
  1- bis ".
  13. 3.
                                                      Anedda.
     Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
                         "Art.  13.
     1.  All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
  il comma 5, è aggiunto il seguente:
     5- bis.  Nel caso di indagini che riguardano le
  ipotesi di reato previste dagli articoli 609- bis,
  609- ter,  609- quater,  609- sexies  del codice
  penale l'assunzione della parte offesa minore di anni sedici
  può essere fatta anche in luoghi diversi dagli uffici
  giudiziari in modo da tutelare la dignità e la riservatezza
  del minore".
  13. 4.
                                                 Il relatore.
       All'articolo 13, sostituire il capoverso con il
  seguente:
     Nel caso di indagini che riguardano le ipotesi di reato
  previste dagli articoli 609- bis,  609- ter,
  609- quater,  609- sexies  del codice penale
  l'assunzione della parte offesa minore di anni sedici va fatta
  anche in luoghi diversi dagli uffici giudiziari in modo da
  tutelare la dignità e la riservatezza del minore.
  13. 2.
                                                    Grimaldi.
       Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
                      Art.  13- bis.
     1.  All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
  il comma 5 è inserito il seguente:
     "5- bis.  Nel caso di indagini che riguardano ipotesi
  di reato previste dagli articoli 609- bis,  609- ter,
  609- quater,  609- quinquies  del codice penale, il
  giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della
  prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui
  al comma 2, stabilisce il luogo e le modalità particolari
  attraverso cui procedere all'incidente probatorio in modo da
  tutelare la dignità e la riservatezza del minore.  A tal fine
  l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
  avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture
  specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso
  l'abitazione dello stesso minore.  Le dichiarazioni
  testimoniali debbono essere documentate integralmente con
  mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.  Quando si
  verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di
  personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
  ovvero della consulenza tecnica.  Dell'interrogatorio è anche
  redatto verbale in forma riassuntiva.  La trascrizione della
  riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".
  13. 01.
                                                      Anedda.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RG NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0086 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C2 D FTX PAGINIZ=0061 RIGINIZ=042 PAGFIN=0062 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=62 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0086 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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