| Sopprimere l'articolo 13.
13. 1.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
Art. 13.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto d'ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'articolo 398, comma
1- bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale,
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
" 5-bis. Nel caso di indagini che riguardano
ipotesi di reato previste dagli articoli 609- bis,
609- ter, 609- quater, 609- quinquies del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e
le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio quando le esigenze del minore lo rendano opportuno
o necessario. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in
luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove
esistano, di strutture specializzate di assistenza, o, in
mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le
dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di
strumenti
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di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le
forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta
solo se richiesta dalle parti".
13. 5.
Il relatore.
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
Art. 13.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
"3- bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto d'ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'articolo 398, comma
1- bis ".
13. 3.
Anedda.
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
"Art. 13.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
il comma 5, è aggiunto il seguente:
5- bis. Nel caso di indagini che riguardano le
ipotesi di reato previste dagli articoli 609- bis,
609- ter, 609- quater, 609- sexies del codice
penale l'assunzione della parte offesa minore di anni sedici
può essere fatta anche in luoghi diversi dagli uffici
giudiziari in modo da tutelare la dignità e la riservatezza
del minore".
13. 4.
Il relatore.
All'articolo 13, sostituire il capoverso con il
seguente:
Nel caso di indagini che riguardano le ipotesi di reato
previste dagli articoli 609- bis, 609- ter,
609- quater, 609- sexies del codice penale
l'assunzione della parte offesa minore di anni sedici va fatta
anche in luoghi diversi dagli uffici giudiziari in modo da
tutelare la dignità e la riservatezza del minore.
13. 2.
Grimaldi.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13- bis.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo
il comma 5 è inserito il seguente:
"5- bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi
di reato previste dagli articoli 609- bis, 609- ter,
609- quater, 609- quinquies del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della
prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui
al comma 2, stabilisce il luogo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio in modo da
tutelare la dignità e la riservatezza del minore. A tal fine
l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso
l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si
verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche
redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della
riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".
13. 01.
Anedda.
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