| 1. I grandi invalidi per causa di servizio delle tre armi
delle Forze armate e dei corpi militarizzati, il coniuge e gli
orfani dei medesimi, titolari di pensione ordinaria, diretta o
di reversibilità, possono optare per il trattamento di cui al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, o, se più favorevole, per la pensione
privilegiata ordinaria, spettante ai militari, comprensiva
della indennità integrativa speciale, prevista dal testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La opzione di cui al comma 1 è esercitata con domanda
diretta alla direzione provinciale del Tesoro cui fa capo
l'interessato.
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