Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126722
SMC0216-0104
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.104 (che inizia a pag.79 dello stampato)
                             Pag. 79
 
                  VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C281; C545; C571; C578; C757; C797; C920; C1111; C1133; C1727; C2029; C2223. LAVCOMM
C281; C545; C571; C578; C757; C797; C920; C1111; C1133; C1727; C2029; C2223.
Proposte di legge: MARENCO ed altri: Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (281). (Parere della I, della V e della XI Commissione). SBARBATI e DUCA: Statalizzazione dell'Istituto musicale "G.B. Pergolesi" di Ancona (545). (Parere della I, della V e della XI Commissione). BOFFARDI: Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (571). (Parere della I, della V e della XI Commissione). BONATO ed altri: Norme per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti (578). (Parere della I, della V e della XI Commissione). CANESI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (757). (Parere della I, della V e della XI Commissione). NAPPI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (797). (Parere della I, della V e della XI Commissione). PERICU ed altri: Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (920). (Parere della I, della V e della XI Commissione). SGARBI ed altri: "Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica" (1111). (Parere della I, della V e della XI Commissione). PISTONE ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti, la loro trasformazione in istituti superiori delle arti visive, per la riforma dell'Accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica (1133). (Parere della I, della V e della XI Commissione). BRACCO ed altri: "Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti superiori per le industrie artistiche" (1727). (Parere della I, della V e della XI Commissione). BRACCI MARINAI ed altri: Istituzione degli istituti superiori per gli studi musicali. Nuovo ordinamento dell'istruzione musicale (2029). (Parere della I, della V e della XI Commissione). Pag. 80 SBARBATI: Norme per il riordino e la valorizzazione dei conservatori di musica (2223). (Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).
(Seguito dell'esame, adozione del testo base e rinvio).
Luciana SBARBATI, presidente e relatore. Maria Gloria BRACCI MARINAI. Rita COMMISSO. Giovanni MEO ZILIO. Mario PITZALIS. Fortunato ALOI. Angela NAPOLI.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Vicepresidente Luciana SBARBATI. - Intervengono il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Giorgio Salvini e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Etheldreda Porzio Serravalle.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZC7 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di
  legge.
 
     Luciana SBARBATI,  presidente e relatore,  propone
  di adottare come testo base il testo unificato illustrato
  nella seduta svoltasi il 13 settembre scorso.
     La Commissione approva la proposta del presidente.
 
     Maria Gloria BRACCI MARINAI (gruppo
  progressisti-federativo) intende, in primo luogo, esprimere il
  suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore
  Sbarbati.
     Il compito era senz'altro molto arduo per la complessità
  della materia, che riguarda un settore che, da una parte, ha
  urgente bisogno di una riforma per adeguare gli studi
  artistici in Italia al livello europeo e nel quale tuttavia il
  Parlamento, per una serie di contrapposizioni ideologiche e
  culturali, non è mai riuscito nelle passate legislature ad
  esprimere un testo sul quale vi fosse almeno un consenso di
  massima.  Il testo che il relatore ha presentato nell'ultima
  seduta della Commissione è invece un testo che recepisce in
  gran parte le posizioni dei vari gruppi e che quindi può
  costituire, a suo giudizio, una buona base di partenza per la
  discussione.
     Come ebbe modo di dire anche nell'ultima riunione del
  Comitato ristretto, avrebbe preferito, tuttavia, che ci fosse
  stato un ulteriore passaggio nel Comitato, in modo che il
  Comitato potesse esprimere una posizione sul testo unificato
  del relatore.  Questo avrebbe forse evitato che all'esterno
  fosse circolato, cosa deprecabile visto che c'era stato
  l'impegno a non pubblicizzarlo, il testo precedente, che era
  chiaramente un testo provvisorio e che ha scatenato numerose
  polemiche, anche perché si era creduto che quello fosse il
  testo finale del Comitato ristretto.
     Il teto di cui oggi si discute scioglie alcuni nodi
  strutturali fondamentali.  In primo luogo, riconosce il livello
  universitario agli studi di alta cultura artistica.  Era questa
  una scelta obbligata per adeguare l'ordinamento di questi
  studi alle attuali esigenze professionali e anche alla
  normativa prevista dagli altri paesi europei.
     E' evidente però che la diversa configurazione di partenza
  della struttura fra accademie e conservatori, mentre rende più
  lineare il processo riformatore per le accademie, lo rende più
  complesso per i conservatori, per la necessità di ridisegnare
  anche la fascia pre-universitaria degli studi musicali.
     Non a caso il gruppo progressisti-federativo aveva
  presentato due distinte proposte di legge, una per le
  accademie e una per i conservatori.  La scelta della
  maggioranza dei gruppi è stata tuttavia quella di lavorare su
  un unico testo di riforma delle accademie e dei conservatori e
  di cercare all'interno di questo soluzioni, che permettessero
  di cogliere la specificità delle due strutture.  Ritiene che
  questo sia un punto su cui occorre ancora lavorare: le
  accademie, a differenza dei conservatori per i quali occorre
  ridisegnare anche il percorso precedente, sono praticamente
  già in grado di affrontare la riforma, per cui potrebbe
  prevedersi per le accademie un percorso più rapido, con tempi
  di applicazione della legge più brevi rispetto ai
  conservatori.
     Inoltre, per quel che riguarda le accademie, se in linea
  generale è opportuno armonizzare gli interventi formativi fra
  i diversi gradi di istruzione, onde assicurare il raccordo fra
  istituzioni di istruzione secondaria e superiore, bisogna
  tuttavia evitare di ostacolare in qualsiasi modo l'accesso al
  livello universitario da parte di coloro che provengono da
  scuole secondarie ad indirizzo non artistico.  Mentre infatti
  la formazione nel settore dei saperi musicali è un presupposto
  indispensabile per l'accesso ai conservatori superiori e
  quindi è opportuno che questa sia già tecnicamente indirizzata
  nella fase pre-universitaria,
 
                              Pag. 81
 
  questa esigenza appare meno forte nelle
  Accademie.
     Per quanto riguarda la struttura del livello
  pre-universitario nei conservatori, cioè il primo livello di
  formazione musicale, che il testo disciplina all'articolo 9,
  si sa che, pur essendo chiara anche fra gli operatori del
  settore la consapevolezza che questo debba essere
  profondamente riformato, tuttavia le posizioni su come
  riformarlo sono molto divergenti.
     Il testo in esame ha accolto un principio che per il suo
  gruppo era fondamentale, e cioè che il primo livello degli
  studi musicali conducesse al conseguimento della maturità e
  quindi a un titolo di studio con valore legale per l'accesso
  al livello universitario.  La sua parte politica ritiene
  infatti che la fascia pre-universitaria debba offrire
  competenze professionali già spendibili, ma che debba anche
  comprendere nei  curricula  materie di formazione generale
  per mettere gli studenti in condizione di affrontare in
  maniera adeguata gli studi superiori.
     Una volta chiarito "come" si accede al livello superiore,
  l'altro nodo da sciogliere riguardava il "dove", cioè in quale
  struttura si acquisisce la formazione musicale e culturale
  necessaria per passare a questo livello.  Nella proposta di
  legge del suo gruppo si era ritenuto che il livello
  pre-universitario potesse essere conseguito in appositi
  indirizzi da istituire presso le scuole secondarie, nelle
  quali poteva essere realizzato quel percorso formativo
  unitario, idoneo a superare la settorialità del sapere
  musicale.  Il dibattito, che nel frattempo si è sviluppato
  all'interno dei conservatori sulle proposte presentate, ha
  lasciato intravedere altre possibilità, tese a valorizzare
  maggiormente le risorse esistenti e quindi ad individuare
  negli stessi conservatori riformati negli ordinamenti, nei
  programmi e nella valenza dei titoli rilasciati, comprendenti
  anche la maturità, la struttura più idonea a realizzare il
  primo livello degli studi musicali.  Questa posizione, che
  sembra essere quelle maggioritaria fra gli operatori del
  settore, non esclude tuttavia la possibilità di attivare
  indirizzi musicali presso le scuole secondarie superiori, in
  quelle zone attualmente sprovviste di conservatori, al fine di
  evitare le forti sperequazioni attualmente esistenti nella
  distribuzione territoriale degli stessi.
     E' questa la posizione che sembra essere accolta nel testo
  in esame, allorché si parla di conservatori di base di durata
  quinquennale da istituire in ragione di almeno uno ogni
  provincia.  E' una soluzione interessante, sulla quale il suo
  gruppo è aperto alla discussione.
     Vorrebbe però che fosse chiarito che istituire
  conservatori di base, nelle province che ne sono sprovviste,
  non significa creare altri conservatori, ma realizzare
  indirizzi musicali, che si possono anche chiamare conservatori
  di base, presso gli istituti di istruzione secondaria.
     Per quanto riguarda le scuole medie, l'articolo 9 prevede
  che queste siano istituite in ragione di almento una per
  distretto e contemporaneamente esclude che possano continuare
  ad esistere le scuole medie annesse ai conservatori.  Ritiene
  che questo punto debba essere ulteriormente approfondito anche
  alla luce di quanto emergerà nelle audizioni previste con gli
  operatori del settore.  Alcuni di questi probabilmente
  giudicheranno la soppressione delle scuole annesse come un
  depauperamento del loro patrimonio culturale e come un
  ostacolo a quella continuità didattica, che molti ritengono
  necessaria per un proficuo apprendimento dello strumento, ma
  d'altra parte c'è da dire che, mantenendo le scuole medie
  all'interno dei conservatori di base e poi istituendone altre
  fuori del conservatorio, in modo che ce ne sia una in ogni
  distretto, per queste ultime certo quella continuità non
  potrebbe verificarsi e allora si verrebbero a creare scuole di
  serie A e di serie B. E' evidente che i ragazzi andrebbero a
  frequentare la scuola media del distretto che è quella più
  vicina a loro, mentre solo pochi potrebbero frequentare quella
  annessa al conservatorio.
     Ritiene, d'altra parte, che la continuità non consista
  tanto nella unicità di insegnante per tutti gli otto anni di
  corso, ma che piuttosto si realizzi nella unitarietà del
 
                              Pag. 82
 
  curriculum,  nella uniformità degli insegnamenti, nel
  raccordo delle programmazioni, che può attuarsi anche se gli
  insegnamenti sono più di uno.  Inoltre il problema della
  continuità riguarda solo alcuni strumenti, perché
  l'insegnamento di altri viene iniziato, già oggi, dopo la
  terza media.
     Comunque questa è per il suo gruppo materia aperta, che
  dovrà essere oggetto di ulteriori riflessioni.  Un'osservazone
  da fare, sempre relativamente all'articolo 9, riguarda il
  fatto che deve essere chiarito meglio l'apparato istitutivo
  degli studi musicali non universitari ruolo che, coerentemente
  con l'impostazione di tutto il testo, debba essere recuperato
  lo strumento della delega al Governo per l'istituzione dei
  nuovi indirizzi musicali, ivi compreso il parere delle
  Commissioni parlamentari.
     Il testo contiene poi due elementi nuovi, rispetto ai
  lavori del Comitato ristretto.  Uno è l'istituzione a livello
  regionale, prevista all'articolo 3, di un Istituto superiore
  delle arti (ISdA), nel quale far confluire accademie e
  conservatori.  Sarebbero questi gli istituti abilitati a
  rilasciare i titoli di studio a livello universitario.  A capo
  di ciascuno di questi sarebbe un rettore, mentre a capo delle
  accademie e dei conservatori, a questi afferenti, sarebbe un
  rettore, mentre a capo delle accademie e dei conservatori, a
  queste afferenti, sarebbe un direttore.
     Non si è mai discusso di questo ISdA nel Comitato
  ristretto, ma dovendo pensare a un istituto di questo genere,
  si può immaginare come un organismo amministrativo-gestionale
  che ha sede in un conservatorio o in una accademia della
  regione e che poi funziona con sedi distaccate presso gli
  attuali conservatori e accademie.
     Personalmente crede che questa possa essere una buona
  soluzione; ma a questo riguardo ci sono alcune ambiguità nel
  testo, che dovrebbero essere chiarite.
     Da quanto il relatore ha detto nella relazione al testo
  ritiene di aver capito che gli ISdA costituirebbero una sorta
  di canale parallelo alle Università il cui livello è
  universitario, ma che non sono università  tout court.
     Il titolo finale è di grado universitario, ma la loro
  struttura mantiene una propria specificità rispetto alle
  università.
     Se questa è la soluzione che si vuole accettare, allora
  deve essere esplicitata con più chiarezza, perché questo è un
  punto nodale da cui poi dipenderà la risoluzione di altre
  questioni cruciali, come quella del personale.
     Inoltre non le è chiaro - e su questo crede sia necessario
  ancora lavorare - il processo-percorso attraverso il quale gli
  attuali conservatori, accademie e ISLA confluiscono negli ISdA
  e soprattutto la procedura che consente, in particolare ai
  conservatori, di affluire  in toto  o in parte a questi
  nuovi istituti.  E' vero che il relatore accogliendo una
  osservazione da lei fatta nel corso del Comitato ristretto, ha
  inserito nell'articolo 3 la disposizione secondo cui all'ISdA
  afferiscono le accademie e i conservatori che sono in possesso
  dei requisiti stabiliti dal piano triennale di cui
  all'articolo 4, però poi questa indicazione non si trova più
  quando si parla di piani triennali.
     Ritiene perciò che sia necessario inserire nell'articolo 4
  un riferimento al fatto che i piani triennali provvederanno
  alle necessità di razionalizzazione degli istituti nel
  territorio.  Così come ritiene che sia necessario inserire
  all'articolo 5, quando si parla di organi di governo
  dell'ISdA, la precisazione che il rettore viene eletto da
  tutte le istituzioni afferenti all'ISdA, in maniera che sia
  assicurata un'adeguata partecipazione di questa all'elezione
  (non dimentichiamo che le Accademie sono poche e i
  Conservatori molti di più!) e che i direttori sono elettivi.
  E' vero che questo si può desumere dal testo, per quanto
  riguarda i Conservatori e che nelle Accademie i direttori sono
  già elettivi, ma non si dimentichi che la figura del direttore
  non esiste nelle università.
     L'altro elemento innovativo che compare nel testo,
  all'articolo 9, e che considera molto positivo, è
  l'istituzione di un dipartimento musicale a livello
  provinciale con lo scopo di armonizzare gli insegnamenti
  musicali nei diversi gradi scolastici e promuovere esperienze
  comuni fra gli
 
                              Pag. 83
 
  insegnanti.  Il dipartimento, se adeguatamente valorizzato e
  dotato di strumenti idonei, potrebbe essere fondamentale anche
  per affrontare con nuove prospettive il problema annoso della
  continuità didattica fra le diverse fasce di studi
  musicali.
     Sempre relativamente all'articolo 9, intende far notare
  che è opportuno prevedere anche per le accademie le stesse
  disposizioni riferite ai conservatori per quel che riguarda la
  validità legale del titolo di studio conseguito prima
  dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento.
     Per quanto riguarda poi, un altro punto cruciale del
  testo, il problema del personale (articolo 7), lo stesso
  relatore ha affermato che si tratta di un nodo ancora da
  sciogliere.
     Il suo gruppo concorda col principio ispiratore di fondo,
  che l'onorevole Sbarbati ha ribadito anche nella sua relazione
  al testo, e cioè che il passaggio al livello universitario
  deve avvenire con le stesse regole che vigono per l'università
  e non certo  ope legis.  Tuttavia la soluzione adottata
  nel testo, che prevede una differenziazione nelle modalità del
  reclutamento per gli insegnamenti di formazione generale e
  culturale rispetto a quelli di carattere tecnico e strumentale
  non convince.  Anzitutto, perché non convince la rigida
  ripartizione dei saperi in due categorie, soprattutto in
  istituti in cui si deve realizzare una stretta sinergia fra
  teoria e pratica e in cui quindi è molto difficile definire
  quali sono le discipline culturali e quali quelle pratiche,
  anche perché le prime non possono prescindere da compenteze
  tecniche specifiche e le seconde difficilmente si esauriscono
  in contenuti tecnici, ma hanno sovente una natura
  teorico-concettuale anche negli aspetti pratici.  Questa
  formulazione ha dato adito a molte preoccupazioni nel mondo
  delle Accademie e dei Conservatori: da una parte chi oggi
  insegna le discipline di cui al comma 1 dell'articolo 7 tenne,
  forse non a torto, di essere fagocitato dai professori
  universitari, dall'altra chi insegna le discipline di cui al
  comma 2 dell'articolo 7, teme di essere confinato in un
  comparto, dal quale mai potrà elevarsi al livello
  universitario.  Crede che per risolvere adeguatamente il
  problema del personale prima bisogna sciogliere alcune
  ambiguità cui ha fatto cenno in precedenza.  In primo luogo,
  definisce chiaramente la natura degli ISdA: canale
  universitario parallelo o Università  tout court.
  Inoltre, sciogliere il nodo degli ordinamenti didattici e
  della definizione dei settori scientifici disciplinari.
  Bisogna quindi stabilire le tabelle universitarie e dopo
  questo passaggio, stabilire un percorso che, da una parte,
  escluda automatismi nel passaggio del personale al livello
  universitario e, dall'altra, stabilisca una frase transitoria
  in cui prevedere una riserva per gli insegnamenti già in
  servizio.
     L'ultima questione che intende affrontare è quella degli
  istituti parificati.
     Nelle proposte di legge del suo gruppo sulle accademie e
  sui conservatori, ma anche nel testo discusso nel Comitato
  ristretto, questi istituti venivano compresi nel progetto di
  riforma.  Nel testo ora in esame non vi è più riferimento a
  questi istituti.  Ritiene che questo non sia accettabile, sia
  perché gli istituti parificati si trovano già oggi, ai sensi
  della legge del 1930, in un regime di perfetta equiparazione
  giuridica con i conservatori e con le accademie statali, sia
  perché molte accademie e conservatori parificati hanno radici
  storico-culturali e radicamento nel territorio pari, se non
  superiori, rispetto agli istituti statali.  Il suo gruppo
  ritiene pertanto che anche gli istituti parificati debbano
  concorrere a pieno titolo al processo riformatore.
     Il suo gruppo ritiene inoltre che in un progetto generale
  di riforma non sia opportuno elencare gli istituti da
  statizzare, anche se per alcuni sono state presentate
  specifiche proposte di legge in tal senso.  Altre proposte
  analoghe potrebbero essere ancora presentate nel proseguio
  dell' iter  alla Camera o al Senato e allora si
  rischierebbero discriminazioni.  Occorre pertanto che siano
  stabiliti criteri, validi per tutti, per la statizzazione
  degli istituti parificati che ne faranno richiesta e,
  eventualmente, anche criteri per il pareggiamento di altre
  strutture ritenute idonee e compatibili con la necessità di
  un'equa distribuzione sul
 
                              Pag. 84
 
  territorio nazionale e nell'ottica del miglior utilizzo delle
  risorse esistenti.  E' evidente che, prevedendo la legge di
  riforma un conservatorio di base in ogni provincia, in assenza
  di un istituto statale, saranno in primo luogo inserite nei
  piani triennali quelle scuole non statali che già ci sono e
  che hanno i requisiti idonei per continuare ad esistere.
 
     Luciana SBARBATI,  presidente e relatore,  con
  riferimento all'intervento ora svolto dal deputato Bracci
  Marinai, ribadisce il suo rammarico per il fatto che sia stata
  pubblicizzata all'esterno la bozza di testo su cui il Comitato
  stesso ha proceduto ai suoi lavori.  Tali lavori si sono svolti
  con la collaborazione di tutti; in qualità di relatore ha
  cercato di raccogliere e mediare le indicazioni provenienti
  dai rappresentanti dei vari gruppi presenti nel Comitato
  ristretto, integrandole con le sue proposte.  Il ruolo del
  relatore, infatti, ha anche un contenuto propositivo; non si
  limita solo a recepire passivamente le proposte altrui.
 
     Rita COMMISSO (gruppo misto), premesso di non aver
  fatto parte del Comitato ristretto costituito per l'esame
  delle proposte all'ordine del giorno, osserva che il relatore
  ha svolto un buon lavoro: non era facile giungere ad un punto
  di convergenza nella molteplicità delle proposte presentate,
  così come non era facile predisporre una normativa per la
  gestione della fase di transizione.  Comunque il testo
  unificato rappresenta un buon punto di partenza.  In ordine
  alla questione della fase di transizione, ritiene necessario
  offrire determinate garanzie al personale attualmente
  dipendente, pur senza prevedere il passaggio automatico di
  detto personale a livello universitario.  Le categorie
  interessate al testo non lo hanno commentato in modo negativo.
  Per quanto riguarda innanzitutto gli studenti, ritiene che
  sarebbe opportuno esplicitare più chiaramente per le Accademie
  il valore dei relativi titoli di studio; rileva inoltre che
  sarebbe opportuno prevedere una rappresentanza studentesca nel
  Consiglio nazionale delle arti.  In ordine al personale, rileva
  la necessità di alcune puntualizzazioni, ad esempio non è
  chiaro il significato del comma 6 dell'articolo 7: in
  proposito ritiene sia opportuno prevedere una riserva per il
  personale dipendente.  Comunque su tale aspetto le previste
  audizioni di rappresentanti delle categorie interessate
  potranno offrire idonei suggerimenti.
 
     Giovanni MEO ZILIO (gruppo lega nord) condivide le
  osservazioni formulate dal deputato Commisso in ordine al
  riconoscimento del lavoro svolto dal relatore, la cui
  relazione è stata completa, documentata e articolata,
  coniugando la conoscenza del tema con la passione.  E' stata
  una relazione emblematica ed esemplare.  L'asse portante del
  testo è da individuarsi nell'affermazione del principio per
  cui l'università deve accogliere nel suo seno gli studi
  artistici, nel rispetto della loro autonomia e specificità.
  Tuttavia, come ha opportunamente rilevato il deputato Bracci,
  sarebbe necessario chiarire se si intenda istituire o meno
  istituti universitari.  Non si comprende il motivo per cui essi
  si debbano chiamare istituti superiori delle arti e non
  istituti universitari delle arti.  Il testo base rappresenta un
  buon punto di partenza su cui discutere; esso senz'altro può
  essere migliorato attraverso emendamenti.  Per parte sua
  ritiene che all'articolo 2, comma 2, sia da condividere
  l'osservazione formulata dal deputato Commisso circa
  l'opportunità di prevedere una rappresentanza studentesca nel
  Consiglio nazionale delle arti.  All'articolo 3, al comma 3,
  ritiene opportuno aggiungere dopo le parole: "è altresì sede
  primaria della ricerca" le parole: "della didattica".
  All'articolo 4, comma 1, sarebbe opportuno inserire il
  riferimento alle biblioteche delle accademie; all'articolo 5,
  comma 3, non condivide l'ultimo periodo che ritiene quindi
  opportuno sopprimere: attualmente infatti nelle università si
  consente, entro certo limiti, agli studenti di altre facoltà
  di poter sostenere comunque degli esami, per cui tale
  possibilità potrebbe essere consentita anche alla fattispecie;
  all'articolo 5, al comma 5, propone di inserire il
  riconoscimento degli
 
                              Pag. 85
 
  studi pregressi; all'articolo 7 esprime perplessità sulla
  distinzione tra "discipline di formazione generale e
  culturale" ed altre discipline e comunque non condivide
  l'espressione "altri compiti didattici", preferendo far
  riferimento in ogni caso al concetto di insegnamenti; al comma
  3 dell'articolo 7 propone di inserire il riferimento alle
  biblioteche delle accademie; al comma 6 dell'articolo 7
  ritiene che il periodo di otto anni sia eccessivamente lungo e
  che quindi sarebbe preferibile prevedere che entro sei anni
  gli ISdA provvedano al reclutamento del personale.  Infine
  rileva la necessità di puntualizzare la normativa sui giudizi
  di idoneità relativi al personale docente.
 
     Luciana SBARBATI,  presidente e relatore,  con
  riferimento all'osservazione da ultimo espressa dal deputato
  Meo Zilio, osserva che il testo unificato in esame prevede una
  delega al Governo, per cui come tale deve prevedere i criteri
  e i princìpi direttivi cui il Governo dovrà attenersi
  nell'esercizio della delega stessa.  Nei decreti legislativi
  che il Governo emanerà sarà quindi contenuta una normativa
  puntuale.
 
     Giovanni MEO ZILIO osserva inoltre che sarebbe
  opportuno indicare espressamente che cosa avvenga per i
  docenti che non abbiano superato il giudizio di idoneità; a
  tal fine occorrerebbe inserire un'idonea previsione
  all'articolo 9.
 
     Mario PITZALIS (gruppo alleanza nazionale) osserva che
  il lavoro svolto dal relatore è encomiabile in quanto è giunto
  ad una mediazione tra le proposte provenienti dai vari gruppi,
  predisponendo un testo unificato da cui traspare chiaramente
  il suo amore per la scuola.  Le categorie interessate hanno
  espresso sul testo in esame molte perplessità: in linea di
  massima esse non aspirano al passaggio al livello
  universitario.  Comunque, il testo unificato prevede tale
  passaggio, ma "a metà".  Rileva inoltre che, mentre il
  sottosegretario alla pubblica istruzione Serravalle ha sempre
  seguito i lavori del Comitato ristretto, il rappresentante del
  Ministero dell'università è stato spesso assente e non ha mai
  risposto ai quesiti rivoltigli.  Il suo gruppo in linea di
  massima condivide il testo base.  Il punto ancora da discutere
  riguarda il personale docente: se si vuole conferire alle
  accademie e ai conservatori un livello universitario, il
  personale docente attuale non può accedervi, se non attraverso
  contratti triennali.  Non condivide la distinzione prevista
  all'articolo 7 tra discipline "di formazione generale e
  culturale" e le altre discipline.  Nelle università oggi gli
  insegnamenti infatti sono tutti obbligatori e di pari dignità.
  Esatta invece appare l'espressione "altri compi didattici",
  avendo riferimento alle attività didattiche integrative.
  Quanto alla proposta formulata da taluni degli intervenuti di
  prevedere una rappresentanza studentesca nel CNdA, dichiara di
  non condividerla, in quanto, per il CNdA dovrebbero valere le
  stesse norme che disciplinano la composizione del CUN, in cui
  non è prevista una rappresentanza degli studenti.  E'
  opportuno, inoltre, discutere dei programmi di studio che, per
  i conservatori, sono fermi agli anni 1918-1930.  Infine, con
  riferimento all'intervento del deputato Bracci, precisa che
  nelle università oltre al rettore esistono i "direttori di
  dipartimento", carica elettiva, con scadenza triennale.
  Condivide l'osservazione sul comma 6 dell'articolo 7,
  formulata dal deputato  Meo Zilio, apparendo eccessivo il
  periodo di otto anni.
 
     Fortunato ALOI (gruppo alleanza nazionale) condivide le
  osservazioni espresse dal deputato Pitzalis, pur rilevando che
  rimangono da risolvere alcuni nodi.  Il suo gruppo mantiene la
  perplessità già espressa all'inizio dei lavori della
  Commissione: una riforma che preveda contestualmente un
  rinnovamento sia delle accademie sia dei conservatori di
  musica si pone necessariamente su una strada non agevole,
  essendo istituti che hanno una storia diversa.
 
     Luciana SBARBATI,  presidente e relatore,  invita i
  rappresentanti dei gruppi a formulare le loro indicazioni
  circa la
 
                              Pag. 86
 
  scelta dei soggetti da invitare per le previste audizioni.
 
     Angela NAPOLI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che
  la scelta dei soggetti da audire dovrebbe avvenire sulla base
  di criteri preventivamente determinati.  Per parte sua ritiene
  opportuno procedere ad audizioni di rappresentanti di
  associazioni o sindacati, evitando quelle di rappresentanti di
  singoli conservatori o accademie.
 
     Luciana SBARBATI,  presidente e relatore,  dopo
  aver dichiarato di condividere l'osservazione del deputato
  Napoli, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 16,25.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=07 SEDE=RE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0104 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C7 D PAGINIZ=0079 RIGINIZ=001 PAGFIN=0086 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=86 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0104 TIPDOCB DOCTIT0104 NDOC0104



Ritorna al menu della banca dati