| La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di
legge.
Luciana SBARBATI, presidente e relatore, propone
di adottare come testo base il testo unificato illustrato
nella seduta svoltasi il 13 settembre scorso.
La Commissione approva la proposta del presidente.
Maria Gloria BRACCI MARINAI (gruppo
progressisti-federativo) intende, in primo luogo, esprimere il
suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore
Sbarbati.
Il compito era senz'altro molto arduo per la complessità
della materia, che riguarda un settore che, da una parte, ha
urgente bisogno di una riforma per adeguare gli studi
artistici in Italia al livello europeo e nel quale tuttavia il
Parlamento, per una serie di contrapposizioni ideologiche e
culturali, non è mai riuscito nelle passate legislature ad
esprimere un testo sul quale vi fosse almeno un consenso di
massima. Il testo che il relatore ha presentato nell'ultima
seduta della Commissione è invece un testo che recepisce in
gran parte le posizioni dei vari gruppi e che quindi può
costituire, a suo giudizio, una buona base di partenza per la
discussione.
Come ebbe modo di dire anche nell'ultima riunione del
Comitato ristretto, avrebbe preferito, tuttavia, che ci fosse
stato un ulteriore passaggio nel Comitato, in modo che il
Comitato potesse esprimere una posizione sul testo unificato
del relatore. Questo avrebbe forse evitato che all'esterno
fosse circolato, cosa deprecabile visto che c'era stato
l'impegno a non pubblicizzarlo, il testo precedente, che era
chiaramente un testo provvisorio e che ha scatenato numerose
polemiche, anche perché si era creduto che quello fosse il
testo finale del Comitato ristretto.
Il teto di cui oggi si discute scioglie alcuni nodi
strutturali fondamentali. In primo luogo, riconosce il livello
universitario agli studi di alta cultura artistica. Era questa
una scelta obbligata per adeguare l'ordinamento di questi
studi alle attuali esigenze professionali e anche alla
normativa prevista dagli altri paesi europei.
E' evidente però che la diversa configurazione di partenza
della struttura fra accademie e conservatori, mentre rende più
lineare il processo riformatore per le accademie, lo rende più
complesso per i conservatori, per la necessità di ridisegnare
anche la fascia pre-universitaria degli studi musicali.
Non a caso il gruppo progressisti-federativo aveva
presentato due distinte proposte di legge, una per le
accademie e una per i conservatori. La scelta della
maggioranza dei gruppi è stata tuttavia quella di lavorare su
un unico testo di riforma delle accademie e dei conservatori e
di cercare all'interno di questo soluzioni, che permettessero
di cogliere la specificità delle due strutture. Ritiene che
questo sia un punto su cui occorre ancora lavorare: le
accademie, a differenza dei conservatori per i quali occorre
ridisegnare anche il percorso precedente, sono praticamente
già in grado di affrontare la riforma, per cui potrebbe
prevedersi per le accademie un percorso più rapido, con tempi
di applicazione della legge più brevi rispetto ai
conservatori.
Inoltre, per quel che riguarda le accademie, se in linea
generale è opportuno armonizzare gli interventi formativi fra
i diversi gradi di istruzione, onde assicurare il raccordo fra
istituzioni di istruzione secondaria e superiore, bisogna
tuttavia evitare di ostacolare in qualsiasi modo l'accesso al
livello universitario da parte di coloro che provengono da
scuole secondarie ad indirizzo non artistico. Mentre infatti
la formazione nel settore dei saperi musicali è un presupposto
indispensabile per l'accesso ai conservatori superiori e
quindi è opportuno che questa sia già tecnicamente indirizzata
nella fase pre-universitaria,
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questa esigenza appare meno forte nelle
Accademie.
Per quanto riguarda la struttura del livello
pre-universitario nei conservatori, cioè il primo livello di
formazione musicale, che il testo disciplina all'articolo 9,
si sa che, pur essendo chiara anche fra gli operatori del
settore la consapevolezza che questo debba essere
profondamente riformato, tuttavia le posizioni su come
riformarlo sono molto divergenti.
Il testo in esame ha accolto un principio che per il suo
gruppo era fondamentale, e cioè che il primo livello degli
studi musicali conducesse al conseguimento della maturità e
quindi a un titolo di studio con valore legale per l'accesso
al livello universitario. La sua parte politica ritiene
infatti che la fascia pre-universitaria debba offrire
competenze professionali già spendibili, ma che debba anche
comprendere nei curricula materie di formazione generale
per mettere gli studenti in condizione di affrontare in
maniera adeguata gli studi superiori.
Una volta chiarito "come" si accede al livello superiore,
l'altro nodo da sciogliere riguardava il "dove", cioè in quale
struttura si acquisisce la formazione musicale e culturale
necessaria per passare a questo livello. Nella proposta di
legge del suo gruppo si era ritenuto che il livello
pre-universitario potesse essere conseguito in appositi
indirizzi da istituire presso le scuole secondarie, nelle
quali poteva essere realizzato quel percorso formativo
unitario, idoneo a superare la settorialità del sapere
musicale. Il dibattito, che nel frattempo si è sviluppato
all'interno dei conservatori sulle proposte presentate, ha
lasciato intravedere altre possibilità, tese a valorizzare
maggiormente le risorse esistenti e quindi ad individuare
negli stessi conservatori riformati negli ordinamenti, nei
programmi e nella valenza dei titoli rilasciati, comprendenti
anche la maturità, la struttura più idonea a realizzare il
primo livello degli studi musicali. Questa posizione, che
sembra essere quelle maggioritaria fra gli operatori del
settore, non esclude tuttavia la possibilità di attivare
indirizzi musicali presso le scuole secondarie superiori, in
quelle zone attualmente sprovviste di conservatori, al fine di
evitare le forti sperequazioni attualmente esistenti nella
distribuzione territoriale degli stessi.
E' questa la posizione che sembra essere accolta nel testo
in esame, allorché si parla di conservatori di base di durata
quinquennale da istituire in ragione di almeno uno ogni
provincia. E' una soluzione interessante, sulla quale il suo
gruppo è aperto alla discussione.
Vorrebbe però che fosse chiarito che istituire
conservatori di base, nelle province che ne sono sprovviste,
non significa creare altri conservatori, ma realizzare
indirizzi musicali, che si possono anche chiamare conservatori
di base, presso gli istituti di istruzione secondaria.
Per quanto riguarda le scuole medie, l'articolo 9 prevede
che queste siano istituite in ragione di almento una per
distretto e contemporaneamente esclude che possano continuare
ad esistere le scuole medie annesse ai conservatori. Ritiene
che questo punto debba essere ulteriormente approfondito anche
alla luce di quanto emergerà nelle audizioni previste con gli
operatori del settore. Alcuni di questi probabilmente
giudicheranno la soppressione delle scuole annesse come un
depauperamento del loro patrimonio culturale e come un
ostacolo a quella continuità didattica, che molti ritengono
necessaria per un proficuo apprendimento dello strumento, ma
d'altra parte c'è da dire che, mantenendo le scuole medie
all'interno dei conservatori di base e poi istituendone altre
fuori del conservatorio, in modo che ce ne sia una in ogni
distretto, per queste ultime certo quella continuità non
potrebbe verificarsi e allora si verrebbero a creare scuole di
serie A e di serie B. E' evidente che i ragazzi andrebbero a
frequentare la scuola media del distretto che è quella più
vicina a loro, mentre solo pochi potrebbero frequentare quella
annessa al conservatorio.
Ritiene, d'altra parte, che la continuità non consista
tanto nella unicità di insegnante per tutti gli otto anni di
corso, ma che piuttosto si realizzi nella unitarietà del
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curriculum, nella uniformità degli insegnamenti, nel
raccordo delle programmazioni, che può attuarsi anche se gli
insegnamenti sono più di uno. Inoltre il problema della
continuità riguarda solo alcuni strumenti, perché
l'insegnamento di altri viene iniziato, già oggi, dopo la
terza media.
Comunque questa è per il suo gruppo materia aperta, che
dovrà essere oggetto di ulteriori riflessioni. Un'osservazone
da fare, sempre relativamente all'articolo 9, riguarda il
fatto che deve essere chiarito meglio l'apparato istitutivo
degli studi musicali non universitari ruolo che, coerentemente
con l'impostazione di tutto il testo, debba essere recuperato
lo strumento della delega al Governo per l'istituzione dei
nuovi indirizzi musicali, ivi compreso il parere delle
Commissioni parlamentari.
Il testo contiene poi due elementi nuovi, rispetto ai
lavori del Comitato ristretto. Uno è l'istituzione a livello
regionale, prevista all'articolo 3, di un Istituto superiore
delle arti (ISdA), nel quale far confluire accademie e
conservatori. Sarebbero questi gli istituti abilitati a
rilasciare i titoli di studio a livello universitario. A capo
di ciascuno di questi sarebbe un rettore, mentre a capo delle
accademie e dei conservatori, a questi afferenti, sarebbe un
rettore, mentre a capo delle accademie e dei conservatori, a
queste afferenti, sarebbe un direttore.
Non si è mai discusso di questo ISdA nel Comitato
ristretto, ma dovendo pensare a un istituto di questo genere,
si può immaginare come un organismo amministrativo-gestionale
che ha sede in un conservatorio o in una accademia della
regione e che poi funziona con sedi distaccate presso gli
attuali conservatori e accademie.
Personalmente crede che questa possa essere una buona
soluzione; ma a questo riguardo ci sono alcune ambiguità nel
testo, che dovrebbero essere chiarite.
Da quanto il relatore ha detto nella relazione al testo
ritiene di aver capito che gli ISdA costituirebbero una sorta
di canale parallelo alle Università il cui livello è
universitario, ma che non sono università tout court.
Il titolo finale è di grado universitario, ma la loro
struttura mantiene una propria specificità rispetto alle
università.
Se questa è la soluzione che si vuole accettare, allora
deve essere esplicitata con più chiarezza, perché questo è un
punto nodale da cui poi dipenderà la risoluzione di altre
questioni cruciali, come quella del personale.
Inoltre non le è chiaro - e su questo crede sia necessario
ancora lavorare - il processo-percorso attraverso il quale gli
attuali conservatori, accademie e ISLA confluiscono negli ISdA
e soprattutto la procedura che consente, in particolare ai
conservatori, di affluire in toto o in parte a questi
nuovi istituti. E' vero che il relatore accogliendo una
osservazione da lei fatta nel corso del Comitato ristretto, ha
inserito nell'articolo 3 la disposizione secondo cui all'ISdA
afferiscono le accademie e i conservatori che sono in possesso
dei requisiti stabiliti dal piano triennale di cui
all'articolo 4, però poi questa indicazione non si trova più
quando si parla di piani triennali.
Ritiene perciò che sia necessario inserire nell'articolo 4
un riferimento al fatto che i piani triennali provvederanno
alle necessità di razionalizzazione degli istituti nel
territorio. Così come ritiene che sia necessario inserire
all'articolo 5, quando si parla di organi di governo
dell'ISdA, la precisazione che il rettore viene eletto da
tutte le istituzioni afferenti all'ISdA, in maniera che sia
assicurata un'adeguata partecipazione di questa all'elezione
(non dimentichiamo che le Accademie sono poche e i
Conservatori molti di più!) e che i direttori sono elettivi.
E' vero che questo si può desumere dal testo, per quanto
riguarda i Conservatori e che nelle Accademie i direttori sono
già elettivi, ma non si dimentichi che la figura del direttore
non esiste nelle università.
L'altro elemento innovativo che compare nel testo,
all'articolo 9, e che considera molto positivo, è
l'istituzione di un dipartimento musicale a livello
provinciale con lo scopo di armonizzare gli insegnamenti
musicali nei diversi gradi scolastici e promuovere esperienze
comuni fra gli
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insegnanti. Il dipartimento, se adeguatamente valorizzato e
dotato di strumenti idonei, potrebbe essere fondamentale anche
per affrontare con nuove prospettive il problema annoso della
continuità didattica fra le diverse fasce di studi
musicali.
Sempre relativamente all'articolo 9, intende far notare
che è opportuno prevedere anche per le accademie le stesse
disposizioni riferite ai conservatori per quel che riguarda la
validità legale del titolo di studio conseguito prima
dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento.
Per quanto riguarda poi, un altro punto cruciale del
testo, il problema del personale (articolo 7), lo stesso
relatore ha affermato che si tratta di un nodo ancora da
sciogliere.
Il suo gruppo concorda col principio ispiratore di fondo,
che l'onorevole Sbarbati ha ribadito anche nella sua relazione
al testo, e cioè che il passaggio al livello universitario
deve avvenire con le stesse regole che vigono per l'università
e non certo ope legis. Tuttavia la soluzione adottata
nel testo, che prevede una differenziazione nelle modalità del
reclutamento per gli insegnamenti di formazione generale e
culturale rispetto a quelli di carattere tecnico e strumentale
non convince. Anzitutto, perché non convince la rigida
ripartizione dei saperi in due categorie, soprattutto in
istituti in cui si deve realizzare una stretta sinergia fra
teoria e pratica e in cui quindi è molto difficile definire
quali sono le discipline culturali e quali quelle pratiche,
anche perché le prime non possono prescindere da compenteze
tecniche specifiche e le seconde difficilmente si esauriscono
in contenuti tecnici, ma hanno sovente una natura
teorico-concettuale anche negli aspetti pratici. Questa
formulazione ha dato adito a molte preoccupazioni nel mondo
delle Accademie e dei Conservatori: da una parte chi oggi
insegna le discipline di cui al comma 1 dell'articolo 7 tenne,
forse non a torto, di essere fagocitato dai professori
universitari, dall'altra chi insegna le discipline di cui al
comma 2 dell'articolo 7, teme di essere confinato in un
comparto, dal quale mai potrà elevarsi al livello
universitario. Crede che per risolvere adeguatamente il
problema del personale prima bisogna sciogliere alcune
ambiguità cui ha fatto cenno in precedenza. In primo luogo,
definisce chiaramente la natura degli ISdA: canale
universitario parallelo o Università tout court.
Inoltre, sciogliere il nodo degli ordinamenti didattici e
della definizione dei settori scientifici disciplinari.
Bisogna quindi stabilire le tabelle universitarie e dopo
questo passaggio, stabilire un percorso che, da una parte,
escluda automatismi nel passaggio del personale al livello
universitario e, dall'altra, stabilisca una frase transitoria
in cui prevedere una riserva per gli insegnamenti già in
servizio.
L'ultima questione che intende affrontare è quella degli
istituti parificati.
Nelle proposte di legge del suo gruppo sulle accademie e
sui conservatori, ma anche nel testo discusso nel Comitato
ristretto, questi istituti venivano compresi nel progetto di
riforma. Nel testo ora in esame non vi è più riferimento a
questi istituti. Ritiene che questo non sia accettabile, sia
perché gli istituti parificati si trovano già oggi, ai sensi
della legge del 1930, in un regime di perfetta equiparazione
giuridica con i conservatori e con le accademie statali, sia
perché molte accademie e conservatori parificati hanno radici
storico-culturali e radicamento nel territorio pari, se non
superiori, rispetto agli istituti statali. Il suo gruppo
ritiene pertanto che anche gli istituti parificati debbano
concorrere a pieno titolo al processo riformatore.
Il suo gruppo ritiene inoltre che in un progetto generale
di riforma non sia opportuno elencare gli istituti da
statizzare, anche se per alcuni sono state presentate
specifiche proposte di legge in tal senso. Altre proposte
analoghe potrebbero essere ancora presentate nel proseguio
dell' iter alla Camera o al Senato e allora si
rischierebbero discriminazioni. Occorre pertanto che siano
stabiliti criteri, validi per tutti, per la statizzazione
degli istituti parificati che ne faranno richiesta e,
eventualmente, anche criteri per il pareggiamento di altre
strutture ritenute idonee e compatibili con la necessità di
un'equa distribuzione sul
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territorio nazionale e nell'ottica del miglior utilizzo delle
risorse esistenti. E' evidente che, prevedendo la legge di
riforma un conservatorio di base in ogni provincia, in assenza
di un istituto statale, saranno in primo luogo inserite nei
piani triennali quelle scuole non statali che già ci sono e
che hanno i requisiti idonei per continuare ad esistere.
Luciana SBARBATI, presidente e relatore, con
riferimento all'intervento ora svolto dal deputato Bracci
Marinai, ribadisce il suo rammarico per il fatto che sia stata
pubblicizzata all'esterno la bozza di testo su cui il Comitato
stesso ha proceduto ai suoi lavori. Tali lavori si sono svolti
con la collaborazione di tutti; in qualità di relatore ha
cercato di raccogliere e mediare le indicazioni provenienti
dai rappresentanti dei vari gruppi presenti nel Comitato
ristretto, integrandole con le sue proposte. Il ruolo del
relatore, infatti, ha anche un contenuto propositivo; non si
limita solo a recepire passivamente le proposte altrui.
Rita COMMISSO (gruppo misto), premesso di non aver
fatto parte del Comitato ristretto costituito per l'esame
delle proposte all'ordine del giorno, osserva che il relatore
ha svolto un buon lavoro: non era facile giungere ad un punto
di convergenza nella molteplicità delle proposte presentate,
così come non era facile predisporre una normativa per la
gestione della fase di transizione. Comunque il testo
unificato rappresenta un buon punto di partenza. In ordine
alla questione della fase di transizione, ritiene necessario
offrire determinate garanzie al personale attualmente
dipendente, pur senza prevedere il passaggio automatico di
detto personale a livello universitario. Le categorie
interessate al testo non lo hanno commentato in modo negativo.
Per quanto riguarda innanzitutto gli studenti, ritiene che
sarebbe opportuno esplicitare più chiaramente per le Accademie
il valore dei relativi titoli di studio; rileva inoltre che
sarebbe opportuno prevedere una rappresentanza studentesca nel
Consiglio nazionale delle arti. In ordine al personale, rileva
la necessità di alcune puntualizzazioni, ad esempio non è
chiaro il significato del comma 6 dell'articolo 7: in
proposito ritiene sia opportuno prevedere una riserva per il
personale dipendente. Comunque su tale aspetto le previste
audizioni di rappresentanti delle categorie interessate
potranno offrire idonei suggerimenti.
Giovanni MEO ZILIO (gruppo lega nord) condivide le
osservazioni formulate dal deputato Commisso in ordine al
riconoscimento del lavoro svolto dal relatore, la cui
relazione è stata completa, documentata e articolata,
coniugando la conoscenza del tema con la passione. E' stata
una relazione emblematica ed esemplare. L'asse portante del
testo è da individuarsi nell'affermazione del principio per
cui l'università deve accogliere nel suo seno gli studi
artistici, nel rispetto della loro autonomia e specificità.
Tuttavia, come ha opportunamente rilevato il deputato Bracci,
sarebbe necessario chiarire se si intenda istituire o meno
istituti universitari. Non si comprende il motivo per cui essi
si debbano chiamare istituti superiori delle arti e non
istituti universitari delle arti. Il testo base rappresenta un
buon punto di partenza su cui discutere; esso senz'altro può
essere migliorato attraverso emendamenti. Per parte sua
ritiene che all'articolo 2, comma 2, sia da condividere
l'osservazione formulata dal deputato Commisso circa
l'opportunità di prevedere una rappresentanza studentesca nel
Consiglio nazionale delle arti. All'articolo 3, al comma 3,
ritiene opportuno aggiungere dopo le parole: "è altresì sede
primaria della ricerca" le parole: "della didattica".
All'articolo 4, comma 1, sarebbe opportuno inserire il
riferimento alle biblioteche delle accademie; all'articolo 5,
comma 3, non condivide l'ultimo periodo che ritiene quindi
opportuno sopprimere: attualmente infatti nelle università si
consente, entro certo limiti, agli studenti di altre facoltà
di poter sostenere comunque degli esami, per cui tale
possibilità potrebbe essere consentita anche alla fattispecie;
all'articolo 5, al comma 5, propone di inserire il
riconoscimento degli
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studi pregressi; all'articolo 7 esprime perplessità sulla
distinzione tra "discipline di formazione generale e
culturale" ed altre discipline e comunque non condivide
l'espressione "altri compiti didattici", preferendo far
riferimento in ogni caso al concetto di insegnamenti; al comma
3 dell'articolo 7 propone di inserire il riferimento alle
biblioteche delle accademie; al comma 6 dell'articolo 7
ritiene che il periodo di otto anni sia eccessivamente lungo e
che quindi sarebbe preferibile prevedere che entro sei anni
gli ISdA provvedano al reclutamento del personale. Infine
rileva la necessità di puntualizzare la normativa sui giudizi
di idoneità relativi al personale docente.
Luciana SBARBATI, presidente e relatore, con
riferimento all'osservazione da ultimo espressa dal deputato
Meo Zilio, osserva che il testo unificato in esame prevede una
delega al Governo, per cui come tale deve prevedere i criteri
e i princìpi direttivi cui il Governo dovrà attenersi
nell'esercizio della delega stessa. Nei decreti legislativi
che il Governo emanerà sarà quindi contenuta una normativa
puntuale.
Giovanni MEO ZILIO osserva inoltre che sarebbe
opportuno indicare espressamente che cosa avvenga per i
docenti che non abbiano superato il giudizio di idoneità; a
tal fine occorrerebbe inserire un'idonea previsione
all'articolo 9.
Mario PITZALIS (gruppo alleanza nazionale) osserva che
il lavoro svolto dal relatore è encomiabile in quanto è giunto
ad una mediazione tra le proposte provenienti dai vari gruppi,
predisponendo un testo unificato da cui traspare chiaramente
il suo amore per la scuola. Le categorie interessate hanno
espresso sul testo in esame molte perplessità: in linea di
massima esse non aspirano al passaggio al livello
universitario. Comunque, il testo unificato prevede tale
passaggio, ma "a metà". Rileva inoltre che, mentre il
sottosegretario alla pubblica istruzione Serravalle ha sempre
seguito i lavori del Comitato ristretto, il rappresentante del
Ministero dell'università è stato spesso assente e non ha mai
risposto ai quesiti rivoltigli. Il suo gruppo in linea di
massima condivide il testo base. Il punto ancora da discutere
riguarda il personale docente: se si vuole conferire alle
accademie e ai conservatori un livello universitario, il
personale docente attuale non può accedervi, se non attraverso
contratti triennali. Non condivide la distinzione prevista
all'articolo 7 tra discipline "di formazione generale e
culturale" e le altre discipline. Nelle università oggi gli
insegnamenti infatti sono tutti obbligatori e di pari dignità.
Esatta invece appare l'espressione "altri compi didattici",
avendo riferimento alle attività didattiche integrative.
Quanto alla proposta formulata da taluni degli intervenuti di
prevedere una rappresentanza studentesca nel CNdA, dichiara di
non condividerla, in quanto, per il CNdA dovrebbero valere le
stesse norme che disciplinano la composizione del CUN, in cui
non è prevista una rappresentanza degli studenti. E'
opportuno, inoltre, discutere dei programmi di studio che, per
i conservatori, sono fermi agli anni 1918-1930. Infine, con
riferimento all'intervento del deputato Bracci, precisa che
nelle università oltre al rettore esistono i "direttori di
dipartimento", carica elettiva, con scadenza triennale.
Condivide l'osservazione sul comma 6 dell'articolo 7,
formulata dal deputato Meo Zilio, apparendo eccessivo il
periodo di otto anni.
Fortunato ALOI (gruppo alleanza nazionale) condivide le
osservazioni espresse dal deputato Pitzalis, pur rilevando che
rimangono da risolvere alcuni nodi. Il suo gruppo mantiene la
perplessità già espressa all'inizio dei lavori della
Commissione: una riforma che preveda contestualmente un
rinnovamento sia delle accademie sia dei conservatori di
musica si pone necessariamente su una strada non agevole,
essendo istituti che hanno una storia diversa.
Luciana SBARBATI, presidente e relatore, invita i
rappresentanti dei gruppi a formulare le loro indicazioni
circa la
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scelta dei soggetti da invitare per le previste audizioni.
Angela NAPOLI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che
la scelta dei soggetti da audire dovrebbe avvenire sulla base
di criteri preventivamente determinati. Per parte sua ritiene
opportuno procedere ad audizioni di rappresentanti di
associazioni o sindacati, evitando quelle di rappresentanti di
singoli conservatori o accademie.
Luciana SBARBATI, presidente e relatore, dopo
aver dichiarato di condividere l'osservazione del deputato
Napoli, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16,25.
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