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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126725
SMC0216-0107
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.107 (che inizia a pag.87 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
C383, C2615. LAVCOMM
C383, C2615.
Testo unificato delle proposte di legge: Ordinamento della professione di sociologo (383, 2615). (Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).
Giovanni ZEN. Domenico BENEDETTI VALENTINI. Giovanni ZEN, relatore. Fabrizio Felice BRACCO. Giovanni MEO ZILIO. Luciano GALLIANI. Mario PITZALIS. Fortunato ALOI. Luciana SBARBATI, presidente. Il sottosegretario Sergio BARABASCHI.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Vicepresidente Luciana SBARBATI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Sergio Barabaschi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZCN ZZC7 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.
 
     Giovanni ZEN (gruppo PPI),  relatore,  fa presente
  di avere predisposto la seguente proposta di parere:
     "La VII Commissione,
       esaminato il testo unificato dei progetti di legge n.
  383 e 2615 "Ordinamento della professione di sociologo";
       rilevata l'opportunità di assolvere alla domanda di
  chiarezza normativa in materia, assicurando una reale garanzia
  delle capacità e attitudini professionali del sociologo,
                  esprime parere favorevole
  con la seguente condizione:
  che si modifichi il comma 2 dell'articolo 2 nel senso di
  limitare l'accesso agli esami di abilitazione per l'esercizio
  della professione di sociologo ai soli laureati in sociologia,
  ferma restando la possibilità di prevedere per la sola fase
  transitoria che ai suddetti esami possano partecipare anche i
  laureati in scienze politiche ad indirizzo politico-socialem
  purché il relativo  curriculum  attesti il superamento di
  un congruo numero di esami (di norma 10) in materie
  sociologiche;
  e con le seguenti osservazioni:
         a)  al comma 3 dell'articolo 1 sia definita con
  maggiore chiarezza la figura professionale del sociologo;
         b)  al comma 2 dell'articolo 2, ai fini
  dell'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1, si
  preveda altresì la presentazione di una documentazione che
  attesti un'adeguata specializzazione, acquisita attraverso la
  frequenza di corsi universitari di specializzazione
  post-laurea".
 
     Domenico BENEDETTI VALENTINI (gruppo alleanza
  nazionale) osserva che la proposta di parere formulata dal
  relatore è ben definita ed articolata e recepisce molte delle
  osservazioni espresse nel dibattito svoltosi nell'ultima
  seduta.  Tuttavia, ritiene che il parere debba altresì
  sottolineare la formulazione carente del comma 2 dell'articolo
  1.  Propone, quindi, che il relatore integri lo schema di
  parere illustrato con un'osservazione diretta a sottolineare
  la necessità di una più chiara formulazione del suddetto comma
  2, al fine di una migliore definizione dell'oggetto della
  professione di sociologo.
 
     Giovanni ZEN,  relatore,  accoglie la proposta
  formulata dal deputato Benedetti Valentini.
 
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     Fabrizio Felice BRACCO (gruppo progressisti-federativo)
  ricorda che nell'ultima seduta aveva espresso il suo dissenso
  rispetto a quanto sostenuto dal relatore circa la necessità di
  limitare l'accesso agli esami di abilitazione professionale ai
  soli laureati in sociologia, ritenendo che debbano essere
  ammessi a tali esami anche i laureati in scienze politiche ad
  indirizzo politico sociale.  Quest'ultimo corso di laurea, è
  idoneo a garantire un'adeguata formazione dei sociologi; molti
  sociologi, infatti, si sono formati nelle facoltà di scienze
  politiche.  Invita quindi il relatore a sopprimere la
  condizione apposta al suo schema di parere.
 
     Giovanni MEO ZILIO (gruppo lega nord) ribadisce i
  rilievi espressi nell'ultima seduta sull'eccessiva genericità
  con cui il testo in esame definisce l'oggetto della
  professione di sociologo e sull'opportunità di sopprimere
  l'ultimo periodo del comma 2.  Propone inoltre di sopprimere
  dallo schema di parere illustrato dal relatore l'indicazione,
  per i laureati in scienze politiche, del necessario
  superamento di almeno 10 esami.
 
     Luciano GALLIANI (gruppo progressisti-federativo)
  osserva che nella sua proposta di parere il relatore ha
  recepito l'osservazione da lui espressa circa l'opportunità di
  prevedere che per l'ammissione all'esame di Stato sia
  necessario attestare, oltre al tirocinio, il possesso di
  un'adeguata specializzazione.  Rileva che i corsi di laurea
  attualmente sono sempre più orientati verso sbocchi
  professionali, per cui condivide la condizione apposta allo
  schema di parere del relatore.  Molte facoltà dovranno rivedere
  i rispetti corsi di laurea che attualmente sono "fabbriche di
  disoccupati".  Osserva, inoltre, che, per la fase transitoria,
  il testo in esame prevede la possibilità di accedere con
  qualunque laurea purché si siano svolti due anni di attività
  di sociologo; non condivide tale disposizione che amplia
  eccessivamente la possibilità di accedere all'esame di
  Stato.
 
     Mario PITZALIS (gruppo alleanza nazionale) si dichiara
  favorevole alla massima restrizione per l'accesso agli esami
  di Stato.
 
     Fortunato ALOI (gruppo alleanza nazionale) condivide
  l'osservazione del deputato Meo Zilio sull'opportunità di
  sopprimere dallo schema di parere l'indicazione dei 10 esami
  in materie sociologiche: alcune facoltà di scienze politiche,
  infatti, non hanno previsto nel rispettivo corso di laurea
  dieci discipline a carattere sociologico.  Ritiene inoltre sia
  opportuno sopprimere l'aggettivo "esclusivo" al comma 2
  dell'articolo 1.  Infine, al comma 2 dell'articolo 2 sarebbe
  preferibile sostituire le parole "politico-sociale" con la
  parola "sociologico".
 
     Luciana SBARBATI,  presidente,  condivide la
  necessità di sopprimere al comma 2 dell'articolo 1 la parola
  "esclusivo".  Condivide inoltre le osservazioni espresse dal
  deputato Bracco sull'opportunità di consentire l'accesso
  all'esame di Stato ai laureati in scienze politiche ad
  indirizzo politico-sociale.  Ritiene inaccettabile la
  disciplina dell'articolo 8 del testo in esame, laddove
  consente nella fase transitoria che partecipino agli esami di
  Stato anche coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea,
  purché abbiano svolto due anni di attività di sociologo.
  Sarebbe un'assurda contraddizione limitare l'accesso agli
  esami di Stato nella fase a regime ai soli laureati in
  sociologia e ampliare al massimo la partecipazione nella fase
  transitoria.
 
     Giovanni ZEN,  relatore,  osserva, con riferimento
  al numero di esami che i laureati in scienze politiche ad
  indirizzo politico-sociale dovrebbero sostenere per essere
  ammessi agli esami di Stato, che tale numero, a suo avviso,
  dovrebbe rappresentare almeno la metà del totale degli esami
  in modo da conferire al corso di laurea un contenuto che lo
  caratterizzi in senso sociologico.
 
     Il sottosegretario Sergio BARABASCHI rileva la
  necessità di definire in modo più preciso i  curricula
  universitari, soprattutto quelli che formano figure
  professionali per le quali manchi un'esperienza consolidata.
  Più che il numero degli esami, è importante definire l'essenza
  dei curricula.  Per quanto riguarda la
 
                              Pag. 89
 
  materia in esame, il Governo assume l'impegno di valutare le
  esperienze di altri paesi per giungere così a definire in modo
  più preciso il corso di laurea in scienze politiche ad
  indirizzo sociale.
 
     Giovanni ZEN,  relatore,  alla luce dei rilievi
  emersi nel corso del dibattito, propone, conclusivamente, di
  esprimere il seguente parere:
     "La VII Commissione,
       esaminato il testo unificato dei progetti di legge n.
  383 e 2615, recante "Ordinamento della professione di
  sociologo";
       rilevata l'opportunità di assolvere alla domanda di
  chiarezza normativa in materia, assicurando una reale garanzia
  delle capacità e attitudini professionali del sociologo,
                  esprime parere favorevole
  con la seguente condizione:
       che si modifichi il comma 2 dell'articolo 2 nel senso di
  prevedere che i laureati in scienze politiche ad indirizzo
  politico-sociale siano ammessi all'esame di abilitazione per
  l'esercizio della professione di sociologo, purché abbiano
  sostenuto un congruo numero di esami in materie sociologiche,
  da determinarsi con decreto del Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica;
  e con le seguenti osservazioni:
         a)  al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 1 siano
  meglio precisati i contenuti della figura professionale del
  sociologo;
         b)  al comma 2 dell'articolo 1 sia soppresso
  l'ultimo periodo;
         c)  al comma 2 dell'articolo 2, ai fini
  dell'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1, si
  preveda altresì la presentazione di una documentazione che
  attesti un'adeguata specializzazione, acquisita attraverso la
  frequenza di corsi universitari di specializzazione
  post-laurea".
 
     Domenico BENEDETTI VALENTINI (gruppo alleanza
  nazionale) dichiara l'astensione del suo gruppo sulle proposte
  di parere formulate dal relatore.
     La Commissione approva la proposta di parere da ultimo
  formulata dal relatore.
 
     La seduta termina alle 18,15.
 
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