| 1. L'utilizzazione del sottosuolo allo scopo di ridurre le
conseguenze sull'ambiente in occasione della realizzazione dei
progetti delle opere pubbliche, di interesse pubblico o
privato, purché non destinate alla stabile permanenza
dell'uomo, è valutata prioritariamente dalle pubbliche
autorità competenti ai fini della redazione degli atti
pianificatori di carattere urbanistico, ambientale,
paesaggistico, economico-sociale, produttivo, energetico
previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini del rilascio
dei conseguenti atti autorizzatori o concessori.
2. La stessa valutazione deve essere compiuta altresì ai
fini dell'indicazione delle priorità nell'ambito delle
attività di pianificazione e programmazione previste dalla
legislazione in materia di lavori pubblici nonché ai fini
della concessione dei relativi finanziamenti.
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