| 1. All'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n.
349, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La
comunicazione, nel caso di realizzazione in superficie di
opere non destinate alla stabile permanenza dell'uomo, deve
altresì indicare le ragioni per le quali non è stata possibile
la localizzazione nel sottosuolo; le pubbliche autorità, in
sede di emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza,
devono valutare le predette ragioni e, qualora non le
ritengano esaustive, dispongono apposita istruttoria".
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