| 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, è allegata la tabella A
annessa al presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la
seguente lettera:
" n) le categorie di opere contenute nella tabella
A allegata al presente decreto, laddove queste ultime in
concreto siano idonee a produrre un significativo impatto
ambientale, desumibile in particolare dalla combinazione di
una serie di parametri quali il valore economico, le
dimensioni delle superfici e dei volumi, la loro
localizzazione in zone ad alta densità abitativa o in aree
classificate ad elevato rischio di crisi ambientale ovvero in
zone soggette a vincolo ambientale, paesaggistico o
storico-artistico".
3. All'articolo 4, comma 4 lettera c) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, è
aggiunto il seguente punto: "5) la scelta di realizzare
l'opera nel sottosuolo o in superficie". Resta in ogni caso
salvo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 22 febbraio
1994, n. 146.
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