| 1. All'articolo 7, comma 6, lettera a) della legge 8
luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della
legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: "di impianti ed
apparati" sono inserite le seguenti: "anche nel
sottosuolo".
Tabella A.
(v. articolo 2)
Trasporti metropolitani:
linee, stazioni, servizi, strade a scorrimento veloce.
Ferrovie:
linee, stazioni, officine, depositi.
Reti di trasporto:
oleodotti, gasdotti, elettrodotti, impianti di
distribuzione, di elettricità, reti informatiche,
teleriscaldamento.
Infrastrutture:
parcheggi pubblici e privati, impianti sportivi (stadi del
ghiaccio, impianti di risalita, ecc.), mercati e centri
commerciali, sale da concerto, cinema, musei, archivi di
Stato, biblioteche, centri sociali.
Depositi:
di acqua, di cereali e di altre derrate alimentari, di
aria compressa, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di
calore, di materiali deperibili, di merci, per la
conservazione refrigerata.
Depositi di rifiuti e residui:
urbani, industriali, speciali, tossici e nocivi.
Centrali:
idroelettriche, sottostazioni elettriche, depuratori, per
informatica, di trasformazione, per telecomunicazioni.
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