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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126736
SMC0216-0118
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.118 (che inizia a pag.97 dello stampato)
                             Pag. 97
 
                   X COMMISSIONE PERMANENTE
          (Attività produttive, commercio e turismo)
 
 
SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI
5 - 01368; 5 - 01402; 5 - 01466. LAVCOMM
5 - 01368; 5 - 01402; 5 - 01466.
Rebecchi n. 5-01368: norme etichettatura e confezionamento pane (3.7.95). Costa n. 5-01402: norme etichettatura e confezionamento pane (10.7.95). Raffaelli ed altri n. 5-01466: norme etichettatura e confezionamento pane (27.07.95)
Il Sottosegretario di Stato Giovanni ZANETTI. Paolo RAFFAELLI.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Alessandro RUBINO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giovanni Zanetti.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZC10 ZZNO ZZXX
     Il Sottosegretario di Stato Giovanni ZANETTI,
  rispondendo congiuntamente alle interrogazioni, fa presente
  che il contenuto della nota interpretativa dell'articolo 44
  della legge n. 146/94, emanata dal Ministero dell'industria in
  data 30 maggio 1995, è stato concordato in sede di riunione
  presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le
  politiche comunitarie, con i rappresentanti della Commissione
  CE al fine di ottenere la archiviazione della procedura di
  infrazione portata avanti dalla Commissione CE a più riprese
  in relazione a disposizioni legislative italiane suscettibili
  di creare ostacoli alla libera commercializzazione di pane
  all'interno della Comunità e, come tali, contrarie alle
  disposizioni del Trattato CE.
     In particolare, l'interpretazione data dal Ministero
  dell'industria alla Commissione CE all'articolo 44, comma 4,
  della legge comunitaria 1993, n. 146/94 chiarisce che "per
  previo confezionamento deve intendersi l'uso di sacchetti
  preparati con materiale che consentono al pane di respirare.  I
  predetti sacchetti dovranno riportare le seguenti diciture:
  ingredienti, ditta produttrice e/o confezionatrice, sede dello
  stabilimento di produzione e provenienza da pane precotto e
  surgelato, data di scadenza.  Il prodotto può essere inserito
  nel sacchetto anche al momento della vendita".
     Detta interpretazione è stata ritenuta dalla Commissione
  CE indispensabile ed essenziale sia al fine di non aumentare i
  costi degli operatori di cui all'articolo 17 del decreto-legge
  109/92 sia per la dovuta certezza giuridica e per
  l'archiviazione della predetta procedura d'infrazione
  dichiarata in data 29 marzo 1995.
 
                              Pag. 98
 
     Per quanto concerne la definizione di prodotto
  preincartato e preconfezionato si evidenzia che il Ministro
  dell'industria pro-tempore Guarino con la circolare n. 140/93
  del 27 aprile 1993 aveva affrontato la questione in relazione
  alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 109/92
  precisando che il prodotto preincartato è anche il prodotto
  che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato
  purché le relative operazioni di preconfezionamento e vendita
  al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita e che
  ad esso si applichino le regole previste all'articolo 16 del
  decreto legislativo 109/92 riguardante la vendita dei prodotti
  sfusi.
     Si ritiene che non ponendosi problemi di ordine sanitario,
  l'interesse alla tutela del consumatore sia, nella
  fattispecie, adeguatamente garantito dalle direttive impartite
  con le circolari in questione.
 
     Paolo RAFFAELLI (gruppo progressisti-federativo),
  replicando per la sua interrogazione n. 5-01466, si dichiara
  insoddisfatto.  Sebbene non sia contestabile l'obbligo di
  adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario,
  rimane irrisolta la questione fondamentale posta
  dall'interrogazione: la garanzia, cioè, per i consumatori che
  venga mantenuta ferma e chiara la distinzione tra prodotti di
  tipo industriale e quelli freschi artigianali.  E' essenziale,
  pertanto, che il Governo si adoperi affinché, senza porsi in
  contrasto con gli indirizzi comunitari, venga risolta tale
  questione anche al fine di evitare possibili frodi
  alimentari.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=10 SEDE=XX NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0118 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C10D PAGINIZ=0097 RIGINIZ=001 PAGFIN=0098 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=97 PAGEFIN=98 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0118 TIPDOCB DOCTIT0118 NDOC0118



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