| Il Sottosegretario di Stato Giovanni ZANETTI,
rispondendo congiuntamente alle interrogazioni, fa presente
che il contenuto della nota interpretativa dell'articolo 44
della legge n. 146/94, emanata dal Ministero dell'industria in
data 30 maggio 1995, è stato concordato in sede di riunione
presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le
politiche comunitarie, con i rappresentanti della Commissione
CE al fine di ottenere la archiviazione della procedura di
infrazione portata avanti dalla Commissione CE a più riprese
in relazione a disposizioni legislative italiane suscettibili
di creare ostacoli alla libera commercializzazione di pane
all'interno della Comunità e, come tali, contrarie alle
disposizioni del Trattato CE.
In particolare, l'interpretazione data dal Ministero
dell'industria alla Commissione CE all'articolo 44, comma 4,
della legge comunitaria 1993, n. 146/94 chiarisce che "per
previo confezionamento deve intendersi l'uso di sacchetti
preparati con materiale che consentono al pane di respirare. I
predetti sacchetti dovranno riportare le seguenti diciture:
ingredienti, ditta produttrice e/o confezionatrice, sede dello
stabilimento di produzione e provenienza da pane precotto e
surgelato, data di scadenza. Il prodotto può essere inserito
nel sacchetto anche al momento della vendita".
Detta interpretazione è stata ritenuta dalla Commissione
CE indispensabile ed essenziale sia al fine di non aumentare i
costi degli operatori di cui all'articolo 17 del decreto-legge
109/92 sia per la dovuta certezza giuridica e per
l'archiviazione della predetta procedura d'infrazione
dichiarata in data 29 marzo 1995.
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Per quanto concerne la definizione di prodotto
preincartato e preconfezionato si evidenzia che il Ministro
dell'industria pro-tempore Guarino con la circolare n. 140/93
del 27 aprile 1993 aveva affrontato la questione in relazione
alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 109/92
precisando che il prodotto preincartato è anche il prodotto
che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato
purché le relative operazioni di preconfezionamento e vendita
al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita e che
ad esso si applichino le regole previste all'articolo 16 del
decreto legislativo 109/92 riguardante la vendita dei prodotti
sfusi.
Si ritiene che non ponendosi problemi di ordine sanitario,
l'interesse alla tutela del consumatore sia, nella
fattispecie, adeguatamente garantito dalle direttive impartite
con le circolari in questione.
Paolo RAFFAELLI (gruppo progressisti-federativo),
replicando per la sua interrogazione n. 5-01466, si dichiara
insoddisfatto. Sebbene non sia contestabile l'obbligo di
adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario,
rimane irrisolta la questione fondamentale posta
dall'interrogazione: la garanzia, cioè, per i consumatori che
venga mantenuta ferma e chiara la distinzione tra prodotti di
tipo industriale e quelli freschi artigianali. E' essenziale,
pertanto, che il Governo si adoperi affinché, senza porsi in
contrasto con gli indirizzi comunitari, venga risolta tale
questione anche al fine di evitare possibili frodi
alimentari.
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