| La Commissione procede alla discussione della proposta di
legge all'ordine del giorno.
Paolo RAFFAELLI (gruppo progressisti-federativo),
relatore, riferisce sulla proposta di legge e fa
presente che la nuova norma si compone di un solo articolo che
propone di modificare ed integrare il decreto-legge 18 giugno
1986 convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462. Tale
modifica consistendo nell'escludere dai vincoli previsti dalla
normativa le aziende che utilizzano l'alcool metilico,
comunemente denominato metanolo, nei soli procedimenti di
saldatura. Il medesimo articolo prevede in un successivo
comma, che un apposito decreto del Ministero delle finanze,
previo parere del Ministero dell'industria, del commercio e
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dell'artiginato, stabilisce le categorie di aziende che
beneficiano dell'esenzione e i quantitativi di metanolo,
comunque non superiori ai 60 litri annui, acquistabili dalle
imprese per le normali attività produttive.
Potrebbe sembrare una norma particolaristica, di
tecnicismo iperspecialistico: è, quindi, opportuno spiegarne
le ragioni concrete. Il metanolo o alcool metilico, è
diventato tristemente celebre su scala nazionale nel 1986,
quando a causa del suo uso massiccio e diffuso nella
sofisticazione alimentare del vino provocò in Italia numerose
vittime, produsse avvelenamenti e invalidità e recò un danno
enorme alle attività produttive di vino specie per quanto
concerneva le esportazioni.
La magistratura e i NAS accertarono che i centri di
diffusione degli ingenti quantitativi di metanolo utilizzati
per la sofisticazione dei vini trovavano copertura nella
utilizzazione di alcool metilico nelle attività industriali:
si comprava metanolo come additivo per i processi di saldatura
o per altre attività di produzione manifatturiera e poi lo si
utilizzava per produrre non manufatti ma vini sofisticati,
avvelenati.
Per tale ragione un decreto-legge, poi convertito nella
legge n. 281 del 1986 impose il ripristino del regime di
vigilanza fiscale sul metanolo al fine di assicurare il più
rigoroso controllo delle diverse fasi di produzione,
commercializzazione ed impiego. Ne seguì l'emanazione, da
parte del Ministero delle finanze, del decreto ministeriale 1^
agosto 1986 recante disciplina fiscale degli alcoli metilico,
propilico e isopropilico che detta disposizioni per quelle
ditte che intendono produrre, commercializzare ed impiegare
nelle lavorazioni questi medesimi alcoli.
Al di là del carico fiscale vero e proprio, è l'entità
degli adempimenti burocratici che appare effettivamente
onerosa, sebbene pienamente giustificata dalle ragioni
economiche e di sicurezza pubblica in gioco. L'articolo 5
della disciplina prevede, infatti, che le ditte che intendono
utilizzare il metanolo e le altre sostanze regolamentate nelle
loro attività industriali, sono sottoposte all'obbligo di
denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione competente per territorio. La denuncia, che
deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'avvio
dell'attività medesima, deve essere corredata dalle
planimetrie dell'impianto e deve contenere indicazioni
relative a: a) denominazione, codice fiscale sede della
ditta e chi la rappresenta legalmente; b) comune o
località in cui si trova l'opificio di impiego; c)
numero di serbatoi e recipienti e relativa capacità, nonché
quantità di prodotto presente nell'opificio; d)
generalità dei fornitori; e) modalità di impiego dei
prodotti, processi di lavorazione e qualità e quantità annue
dei prodotti ottenuti dalla lavorazione; f) quantitativo
massiccio di prodotti che si prevede di poter utilizzare
annualmente. Ricevuta la denuncia l'ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione
dell'opificio e quindi rilascia, qualora la capacità del
deposito dei prodotti sia superiore a 10 mc, la relativa
licenza fiscale. Le ditte utilizzatrici sono sottoposte
inoltre all'obbligo di tenere un registro di carico e scarico,
preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, nel quale devono essere annotate giornalmente e
per ciascun prodotto sia le quantità introdotte nell'opificio
con l'indicazione della ditta fornitrice, sia la quantità
impiegata e i quantitativi di prodotti ottenuti dalla
lavorazione. Ogni fine mese, sempre nel registro, deve essere
annotata la giacenza dei singoli prodotti che risulta dalla
differenza tra le quantità ricevute e quelle utilizzate.
Infine, una copia di detto registro, dalla quale risultino
tutte le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese
precedente, deve essere inviata dalle ditte utilizzatrici
all'ufficio tecnico suindicato, entro i primi 15 giorni di
ogni mese.
Una normativa, dunque, assolutamente rigorosa che trova
piena giustificazione nei danni provocati dalle frodi. A
distanza di quasi un decennio si pone ora, sia pure per una
parte limitatissima della materia, l'esigenza di valutare se
non sia possibile ed opportuna una graduazione degli oneri di
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controllo in relazione ad alcune peculiari attività
produttive.
E' del tutto ovvio che non vi è nessun intendimento, né da
parte dei proponenti della proposta all'esame né tantomeno del
relatore, di proporre di abbassare la guardia rispetto a
questa normativa anti-sofisticazione che serve ad impedire che
abbia a ripetersi un fenomeno criminoso che già tanti danni
umani ed economici ha prodotto al nostro paese. La proposta di
legge trae di converso origine da due valutazioni: la prima, è
che il metanolo può essere utilizzato nelle attività illecite
di sofisticazione alimentare solo in quantitativi rilevanti;
la seconda, è che esistono alcune attività industriali che
potrebbero avvalersi vantaggiosamente, come facevano già prima
dell'introduzione della legge dell'86, di piccole e
piccolissime quantità di metanolo per migliorare la qualità
dei loro prodotti e ridurne i costi.
Si tratta, nello specifico, delle aziende che utilizzano
particolari processi di saldatura, ad esempio le aziende di
oreficeria, gioielleria, ottica; artigianato di produzione che
utilizza materiali quali l'oro, l'argento, il rame nella
produzione di monili, occhiali o quant'altro.
Oggi queste aziende sono costrette ad utilizzare il
metanolo, funzionale alle loro attività di saldatura solo
scontando procedure burocratiche assai macchinose e costose,
che si ripercuotono pesantemente, a quanto si è in grado di
cogliere, sul costo finale del prodotto, con riflessi sulla
competitività e i margini di profitto delle aziende stesse;
altra soluzione è quella di utilizzare il metonolo non allo
stato puro ma con l'addizione di altre sostanze che consentono
di evitare i vincoli fiscali ma che hanno anch'esse un
rilevante costo aggiuntivo e scontano una minore qualità delle
lavorazioni; anche in questo caso si tratta di un onere
supplementare significativo per queste aziende, onere che
potrebbe essere rimosso senza alcun aggravio per le casse
dello Stato e senza rischi aggiuntivi per i consumatori.
La proposta in oggetto mira ad esonerare esclusivamente un
numero rigorosamente circoscritto di aziende specializzate che
usano limitatissime quantità di metanolo, non più di 60 litri
l'anno, dai vincoli fiscali della legge n. 282/86 e del
relativo decreto del Ministro delle finanze. Si tratta di un
settore industriale chiaramente identificabile che impiega
quantità di alcool metilico limitatissime, tali da non
consentire di farne una copertura per attività di
sofisticazione alimentare che hanno bisogno di quantitativi
incomparabilmente più ingenti di metanolo per essere poste in
essere.
In sede di discussione al Senato, una discussione molto
sobria e scarna che ha impegnato brevemente la Commissione
industria dell'altro ramo del Parlamento, il Governo, nelle
persone del sottosegretario Zanetti in rappresentanza del
Ministro dell'industria e del sottosegretario Vegas in
rappresentanza del Ministro delle finanze, espresse un parere
favorevole al provvedimento che fu approvato in sede
deliberante. E' per questa somma di valutazioni che anche in
questa sede il relatore si associa a quel parere positivo.
Il Sottosegretario di Stato Giovanni ZANETTI ricorda
che già nel corso della discussione al Senato il Governo ha
espresso un avviso favorevole all'approvazione della proposta
di legge; posizione che il Governo riconferma in questa
sede.
Maurizio PORTA (gruppo lega nord) sottolinea che è
molto probabile che l'ampia convergenza sulla proposta di
legge all'ordine del giorno, già verificata al Senato, si
possa riscontrare anche in questa sede. Auspica quindi che il
provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.
Alessandro RUBINO, presidente, rinvia quindi il
seguito della discussione della proposta di legge all'ordine
del giorno ad altra seduta.
La seduta termina alle 16,55.
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