Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126740
SMC0216-0122
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.122 (che inizia a pag.98 dello stampato)
               ...X COMMISSIONE PERMANENTE
          (Attività produttive, commercio e turismo)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
Paolo RAFFAELLI. Il Sottosegretario di Stato Giovanni ZANETTI. Maurizio PORTA. Alessandro RUBINO, presidente.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZC10 ZZLE ZZFF
     La Commissione procede alla discussione della proposta di
  legge all'ordine del giorno.
 
     Paolo RAFFAELLI (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  riferisce sulla proposta di legge e fa
  presente che la nuova norma si compone di un solo articolo che
  propone di modificare ed integrare il decreto-legge 18 giugno
  1986 convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462.  Tale
  modifica consistendo nell'escludere dai vincoli previsti dalla
  normativa le aziende che utilizzano l'alcool metilico,
  comunemente denominato metanolo, nei soli procedimenti di
  saldatura.  Il medesimo articolo prevede in un successivo
  comma, che un apposito decreto del Ministero delle finanze,
  previo parere del Ministero dell'industria, del commercio e
 
                              Pag. 99
 
  dell'artiginato, stabilisce le categorie di aziende che
  beneficiano dell'esenzione e i quantitativi di metanolo,
  comunque non superiori ai 60 litri annui, acquistabili dalle
  imprese per le normali attività produttive.
     Potrebbe sembrare una norma particolaristica, di
  tecnicismo iperspecialistico: è, quindi, opportuno spiegarne
  le ragioni concrete.  Il metanolo o alcool metilico, è
  diventato tristemente celebre su scala nazionale nel 1986,
  quando a causa del suo uso massiccio e diffuso nella
  sofisticazione alimentare del vino provocò in Italia numerose
  vittime, produsse avvelenamenti e invalidità e recò un danno
  enorme alle attività produttive di vino specie per quanto
  concerneva le esportazioni.
     La magistratura e i NAS accertarono che i centri di
  diffusione degli ingenti quantitativi di metanolo utilizzati
  per la sofisticazione dei vini trovavano copertura nella
  utilizzazione di alcool metilico nelle attività industriali:
  si comprava metanolo come additivo per i processi di saldatura
  o per altre attività di produzione manifatturiera e poi lo si
  utilizzava per produrre non manufatti ma vini sofisticati,
  avvelenati.
     Per tale ragione un decreto-legge, poi convertito nella
  legge n. 281 del 1986 impose il ripristino del regime di
  vigilanza fiscale sul metanolo al fine di assicurare il più
  rigoroso controllo delle diverse fasi di produzione,
  commercializzazione ed impiego.  Ne seguì l'emanazione, da
  parte del Ministero delle finanze, del decreto ministeriale 1^
  agosto 1986 recante disciplina fiscale degli alcoli metilico,
  propilico e isopropilico che detta disposizioni per quelle
  ditte che intendono produrre, commercializzare ed impiegare
  nelle lavorazioni questi medesimi alcoli.
     Al di là del carico fiscale vero e proprio, è l'entità
  degli adempimenti burocratici che appare effettivamente
  onerosa, sebbene pienamente giustificata dalle ragioni
  economiche e di sicurezza pubblica in gioco.  L'articolo 5
  della disciplina prevede, infatti, che le ditte che intendono
  utilizzare il metanolo e le altre sostanze regolamentate nelle
  loro attività industriali, sono sottoposte all'obbligo di
  denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte
  di fabbricazione competente per territorio.  La denuncia, che
  deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'avvio
  dell'attività medesima, deve essere corredata dalle
  planimetrie dell'impianto e deve contenere indicazioni
  relative a:  a)  denominazione, codice fiscale sede della
  ditta e chi la rappresenta legalmente;  b)  comune o
  località in cui si trova l'opificio di impiego;  c)
  numero di serbatoi e recipienti e relativa capacità, nonché
  quantità di prodotto presente nell'opificio;  d)
  generalità dei fornitori;  e)  modalità di impiego dei
  prodotti, processi di lavorazione e qualità e quantità annue
  dei prodotti ottenuti dalla lavorazione;  f)  quantitativo
  massiccio di prodotti che si prevede di poter utilizzare
  annualmente.  Ricevuta la denuncia l'ufficio tecnico delle
  imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione
  dell'opificio e quindi rilascia, qualora la capacità del
  deposito dei prodotti sia superiore a 10 mc, la relativa
  licenza fiscale.  Le ditte utilizzatrici sono sottoposte
  inoltre all'obbligo di tenere un registro di carico e scarico,
  preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di
  fabbricazione, nel quale devono essere annotate giornalmente e
  per ciascun prodotto sia le quantità introdotte nell'opificio
  con l'indicazione della ditta fornitrice, sia la quantità
  impiegata e i quantitativi di prodotti ottenuti dalla
  lavorazione.  Ogni fine mese, sempre nel registro, deve essere
  annotata la giacenza dei singoli prodotti che risulta dalla
  differenza tra le quantità ricevute e quelle utilizzate.
  Infine, una copia di detto registro, dalla quale risultino
  tutte le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese
  precedente, deve essere inviata dalle ditte utilizzatrici
  all'ufficio tecnico suindicato, entro i primi 15 giorni di
  ogni mese.
     Una normativa, dunque, assolutamente rigorosa che trova
  piena giustificazione nei danni provocati dalle frodi.  A
  distanza di quasi un decennio si pone ora, sia pure per una
  parte limitatissima della materia, l'esigenza di valutare se
  non sia possibile ed opportuna una graduazione degli oneri di
 
                              Pag. 100
 
  controllo in relazione ad alcune peculiari attività
  produttive.
     E' del tutto ovvio che non vi è nessun intendimento, né da
  parte dei proponenti della proposta all'esame né tantomeno del
  relatore, di proporre di abbassare la guardia rispetto a
  questa normativa anti-sofisticazione che serve ad impedire che
  abbia a ripetersi un fenomeno criminoso che già tanti danni
  umani ed economici ha prodotto al nostro paese.  La proposta di
  legge trae di converso origine da due valutazioni: la prima, è
  che il metanolo può essere utilizzato nelle attività illecite
  di sofisticazione alimentare solo in quantitativi rilevanti;
  la seconda, è che esistono alcune attività industriali che
  potrebbero avvalersi vantaggiosamente, come facevano già prima
  dell'introduzione della legge dell'86, di piccole e
  piccolissime quantità di metanolo per migliorare la qualità
  dei loro prodotti e ridurne i costi.
     Si tratta, nello specifico, delle aziende che utilizzano
  particolari processi di saldatura, ad esempio le aziende di
  oreficeria, gioielleria, ottica; artigianato di produzione che
  utilizza materiali quali l'oro, l'argento, il rame nella
  produzione di monili, occhiali o quant'altro.
     Oggi queste aziende sono costrette ad utilizzare il
  metanolo, funzionale alle loro attività di saldatura solo
  scontando procedure burocratiche assai macchinose e costose,
  che si ripercuotono pesantemente, a quanto si è in grado di
  cogliere, sul costo finale del prodotto, con riflessi sulla
  competitività e i margini di profitto delle aziende stesse;
  altra soluzione è quella di utilizzare il metonolo non allo
  stato puro ma con l'addizione di altre sostanze che consentono
  di evitare i vincoli fiscali ma che hanno anch'esse un
  rilevante costo aggiuntivo e scontano una minore qualità delle
  lavorazioni; anche in questo caso si tratta di un onere
  supplementare significativo per queste aziende, onere che
  potrebbe essere rimosso senza alcun aggravio per le casse
  dello Stato e senza rischi aggiuntivi per i consumatori.
     La proposta in oggetto mira ad esonerare esclusivamente un
  numero rigorosamente circoscritto di aziende specializzate che
  usano limitatissime quantità di metanolo, non più di 60 litri
  l'anno, dai vincoli fiscali della legge n. 282/86 e del
  relativo decreto del Ministro delle finanze.  Si tratta di un
  settore industriale chiaramente identificabile che impiega
  quantità di alcool metilico limitatissime, tali da non
  consentire di farne una copertura per attività di
  sofisticazione alimentare che hanno bisogno di quantitativi
  incomparabilmente più ingenti di metanolo per essere poste in
  essere.
     In sede di discussione al Senato, una discussione molto
  sobria e scarna che ha impegnato brevemente la Commissione
  industria dell'altro ramo del Parlamento, il Governo, nelle
  persone del sottosegretario Zanetti in rappresentanza del
  Ministro dell'industria e del sottosegretario Vegas in
  rappresentanza del Ministro delle finanze, espresse un parere
  favorevole al provvedimento che fu approvato in sede
  deliberante.  E' per questa somma di valutazioni che anche in
  questa sede il relatore si associa a quel parere positivo.
 
     Il Sottosegretario di Stato Giovanni ZANETTI ricorda
  che già nel corso della discussione al Senato il Governo ha
  espresso un avviso favorevole all'approvazione della proposta
  di legge; posizione che il Governo riconferma in questa
  sede.
 
     Maurizio PORTA (gruppo lega nord) sottolinea che è
  molto probabile che l'ampia convergenza sulla proposta di
  legge all'ordine del giorno, già verificata al Senato, si
  possa riscontrare anche in questa sede.  Auspica quindi che il
  provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.
 
     Alessandro RUBINO,  presidente,  rinvia quindi il
  seguito della discussione della proposta di legge all'ordine
  del giorno ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 16,55.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=10 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0122 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C10D F PAGINIZ=0098 RIGINIZ=062 PAGFIN=0100 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=98 PAGEFIN=100 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0122 TIPDOCB DOCTIT0122 NDOC0122



Ritorna al menu della banca dati