| Alberto Paolo LEMBO, presidente, avverte
che l'interrogazione è stata successivamente sottoscritta
anche dal deputato Capitaneo.
Il sottosegretario Vito BIANCO, rispondendo
all'interrogazione in titolo, rileva che l'introduzione
dell'obbligo dell'utilizzazione di sementi certificate per il
grano duro ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto
supplementare è stata preceduta da una preliminare iniziativa
tesa al miglioramento della qualità del cereale in modo da far
coincidere, per quanto possibile, l'offerta agricola con la
domanda dell'industria di trasformazione sempre più orientata
verso talune cultivar di particolare pregio.
Ciò ha condotto, sulla base degli accertamenti svolti
dall'Istituto nazionale della nutrizione e della
cerealicoltura, alla formazione
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di una lista ben definita delle varietà ammissibili
all'aiuto, annualmente adeguata in funzione delle nuove
varietà iscritte a registro.
Annunciata con sufficiente anticipo, nell'arco di un
triennio è stata prevista, quale misura complementare della
selezione varietale, la certificazione totale delle sementi
utilizzate.
A regime, e cioè nella campagna di commercializzazione
1996/97, corrispondente alle semine 1995/96, il grano duro,
oggetto di richiesta dell'aiuto comunitario supplementare,
oltre che appartenere alle varietà ammissibili, avrebbe dovuto
essere ottenuto da sementi certificate nella misura del 100
per cento.
Per la campagna di semina 1994/95, per tenere conto di
talune particolari situazioni (prezzo di cessione elevato,
indisponibilità assoluta o relativa delle varietà delle
sementi), è stato consentito ai produttori interessati di
presentare, unitamente alla domanda di aiuto da depositare
presso l'AIMA, entro il 31 marzo 1995, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente una o più cause,
di quelle sopra indicate, in base alle quali non è stato
possibile rispettare la disposizione dell'utilizzazione di
seme cartellinato per almeno il 60 per cento delle superfici
seminate.
Allo stesso modo, per la campagna di semina 1995/96,
tenuto conto di talune difficoltà di approvvigionamento
causate dalle non favorevoli condizioni climatiche che hanno
determinato la riduzione delle rese, è stata prevista una
ulteriore deroga alla vigente disciplina, disponendo che
l'utilizzazione di semente certificata sia non inferiore al 70
per cento di quella impiegata per la produzione di grano duro
assistito dall'aiuto.
Dette misure sono state adottate con circolari n. 5/619
del 9 dicembre 1994 e D/869 del 4 agosto 1995, nelle quali è
stato evidenziato il carattere di eccezionalità delle
disposizioni.
Precisa, comunque, che resta impregiudicata la vigente
normativa che consente ai produttori di utilizzare, per i
reimpieghi in azienda per due anni le sementi di base per un
anno le sementi di prima riproduzione.
Quanto alla lamentata insufficiente idoneità dei semi
certificati ed utilizzati nella semina, rileva che le ditte
sementiere non possono mettere in commercio partite risultate
inidonee agli accertamenti di laboratorio effettuati da parte
dell'ENSE.
In tali casi, infatti, le ditte sono tenute a restituire i
cartellini ufficiali di certificazione, e, in caso di mancata
restituzione, l'ente è tenuto a denunciare alle autorità
competenti le ditte inadempienti.
Francesco CAPITANEO (gruppo alleanza nazionale),
replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario,
sottolinea la complessità del problema: sono da evidenziare
infatti due ordini di ragioni, uno relativo agli elevati
prezzi praticati dai selezionatori in relazione ai semi
cartellinati, l'altro relativo alla necessità di una revisione
radicale dell'ENSE, dimostratosi inadeguato al suo ruolo.
Invita quindi il Governo ad approfondire la questione e a
mantenere, in considerazione della pessima annata, il limite
ridotto di utilizzazione di semente certificata anche per la
prossima campagna di semina.
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