| (Commissione parlamentare per l'infanzia).
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia
con compiti di indirizzo e controllo sulla attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione relativi alla
tutela e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. La
Commissione svolge a tal fine attività di ricerca,
informazione, promozione.
2. La Commissione parlamentare è composta da venti
senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti
dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento.
3. La Commissione parlamentare elegge al suo interno un
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. Gli osservatori istituiti presso pubbliche
amministrazioni che si occupano di questioni attinenti alla
tutela o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
forniscono alla Commissione informazioni, dati e documenti sui
risultati della propria attività.
5. La Commissione parlamentare esamina il piano d'azione
nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3,
della presente legge.
6. La Commissione parlamentare riferisce alle Camere con
cadenza almeno annuale sui risultati della propria attività,
formulando osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale adeguamento della legislazione vigente,
esprimendo altresì parere su proposte e disegni di legge, in
particolare per la rispondenza ai diritti della Convenzione
sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, verificando
l'esame tempestivo nelle Commissioni permanenti delle proposte
in materia di minori.
7. La Commissione parlamentare raccoglie, documenta e
informa su attività istituzionali che, tenuto conto dell'età e
del grado di maturità, garantiscono ai minori i diritti di
manifestazione del pensiero su ogni questione che li interessa
e di partecipazione alle decisioni che li coinvolgono, in
particolare sulle forme di consultazione diretta dei bambini e
delle bambine per le scelte relative ai tempi ed ai nuovi
insediamenti urbani.
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