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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126756
SMC0216-0138
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.138 (che inizia a pag.122 dello stampato)
                 ...COMMISSIONE SPECIALE
               competente in materia d'infanzia
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C145ter; C1903ter; C2191ter. LAVCOMM
...C145ter; C1903ter; C2191ter.
...Testo unificato delle proposte di legge AC 145/ter - 1903-ter - 2191-ter (nuova formulazione).
Art. 1.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Adriano Ossicini.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC36 ZZRE
          (Commissione parlamentare per l'infanzia).
     1.  E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia
  con compiti di indirizzo e controllo sulla attuazione degli
  accordi internazionali e della legislazione relativi alla
  tutela e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.  La
  Commissione svolge a tal fine attività di ricerca,
  informazione, promozione.
     2.  La Commissione parlamentare è composta da venti
  senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal
  Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
  Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti
  dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
  un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un
  ramo del Parlamento.
     3.  La Commissione parlamentare elegge al suo interno un
  presidente, due vicepresidenti e due segretari.
     4.  Gli osservatori istituiti presso pubbliche
  amministrazioni che si occupano di questioni attinenti alla
  tutela o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
  forniscono alla Commissione informazioni, dati e documenti sui
  risultati della propria attività.
     5.  La Commissione parlamentare esamina il piano d'azione
  nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3,
  della presente legge.
     6.  La Commissione parlamentare riferisce alle Camere con
  cadenza almeno annuale sui risultati della propria attività,
  formulando osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
  sull'eventuale adeguamento della legislazione vigente,
  esprimendo altresì parere su proposte e disegni di legge, in
  particolare per la rispondenza ai diritti della Convenzione
  sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre
  1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, verificando
  l'esame tempestivo nelle Commissioni permanenti delle proposte
  in materia di minori.
     7.  La Commissione parlamentare raccoglie, documenta e
  informa su attività istituzionali che, tenuto conto dell'età e
  del grado di maturità, garantiscono ai minori i diritti di
  manifestazione del pensiero su ogni questione che li interessa
  e di partecipazione alle decisioni che li coinvolgono, in
  particolare sulle forme di consultazione diretta dei bambini e
  delle bambine per le scelte relative ai tempi ed ai nuovi
  insediamenti urbani.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=36 SEDE=RE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0138 TIPDOC=P DOCTIT=0136 COMM=C36D TX PAGINIZ=0122 RIGINIZ=007 PAGFIN=0122 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=122 PAGEFIN=122 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0138 TIPDOCP DOCTIT0136 NDOC0136



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