| (Osservatorio governativo per l'infanzia).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli
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affari sociali l'Osservatorio nazionale per la programmazione
delle politiche per l'infanzia.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni, sulla base
della documentazione fornita dal Centro di cui all'articolo 3
della presente legge, lo schema di piano di azione nazionale
di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva, sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo
dell'infanzia, di cui alla Dichiarazione Mondiale dei
Presidenti e dei Primi Ministri riuniti a New York il 30
settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità nel
bilancio corrente ai programmi riferiti ai minori e di
rafforzare la cooperazione allo sviluppo dell'infanzia nel
mondo.
3. Il piano d'azione è approvato dal Governo entro un mese
dalla sua redazione e diviene parte integrante degli atti
governativi di indirizzo politico e di pianificazione
economico-finanziaria anche al fine del coordinamento degli
interventi delle amministrazioni pubbliche. Il primo piano
d'azione nazionale per l'infanzia è approvato entro il 30
giugno 1996.
4. L'Osservatorio predispone ogni anno la relazione sui
progressi nell'attuazione della convenzione sui diritti del
fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, sulla
individuazione dei nuovi diritti da adottarsi, sull'attività
delle pubbliche amministrazioni in materia d'infanzia e
sull'effettività delle risorse impegnate, sulle condizioni
dell'infanzia in Italia. La relazione annuale costituisce il
fondamento di dati, analisi e proposte per il rapporto di cui
all'articolo 44 della Convenzione di New York. Il prossimo
rapporto è approvato entro il 31 dicembre 1996;
successivamente il rapporto ha cadenza quinquennale.
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