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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126878
SMC0217-0003
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
                              Pag. 5
 
                   I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C2282. LAVCOMM
C2282.
Proposta di legge: BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali (Approvata dalla VII Commissione del Senato) (S.395) (2282). (Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Michele VIETTI, Presidente, relatore.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Michele VIETTI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Corrado Scivoletto e per la sanità Mario Condorelli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZCN ZZC1 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
 
     Michele VIETTI,  Presidente, relatore,  osserva
  come le norme contenute nel provvedimento siano distribuite in
  cinque Capi.  Il Capo I (articoli 1-10) disciplina la
  restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
  territorio di uno Stato membro della CEE e recepisce inoltre
  la direttiva 93/7 della CEE che si occupa della circolazione
  dei beni culturali all'interno della Comunità, riconoscendo
  agli Stati membri il diritto di agire per la restituzione dei
  beni usciti il legittimamente dal proprio territorio.  Il
  concetto di illecita esportazione - che risulta centrale ai
  fini dell'applicazione delle norme del Capo I - è definito
  facendo riferimento, oltre che alle norme nazionali, al
  Regolamento CEE n. 3911/92 relativo al passaggio di beni
  culturali dalle frontiere esterne della Comunità europea e
  alla promozione della cooperazione tra gli Stati membri per
  evitare la perdita di beni culturali.  Il Capo II (articoli
  11-14) reca le norme di esecuzione del Regolamento CEE 3911/92
  individuando negli uffici di esportazione del ministero per i
  beni culturali l'organo competente al rilascio della licenza
  per l'esportazione extracomunitaria.  Viene inoltre disposto
  che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge siano
  riviste le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
  363, recante il regolamento di esecuzione delle leggi meno
  recenti sulle antichità e belle arti (L. 20 giugno 1909, n.
  364; L. 23 giugno 1912, n. 688).  Il Capo III (artt. 15-17),
  nel testo contenuto nel ddl n. 395 esaminato dal Senato,
  recava le disposizioni maggiormente innovative e originali nel
 
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  senso di non mutuate dalla normativa comunitaria) dell'intero
  provvedimento.  Il testo è stato tuttavia notevolmente
  ridimensionato al fine di ridurre, dopo una serie di rilievi
  avanzati dalla Ragioneria generale del Tesoro, gli oneri
  finanziari complessivi recati dal provvedimento dai 40,4
  miliardi originari ai 300 milioni attuali.  Il testo pervenuto
  alla Camera si limita in sostanza a disciplinare le modalità
  con le quali il Ministro per i beni culturali informa gli
  organi comunitari e il Parlamento nazionale delle misure
  adottate per l'attuazione delle norme comunitarie, nonché la
  costituzione di una banca dei beni culturali illecitamente
  sottratti che rappresenta l'unica disposizione innovativa
  sopravvissuta al vaglio del Senato (veniva in origine tra
  l'altro prevista l'istituzione di un'apposita autorità di
  garanzia per il settore dei beni culturali).  Il Capo IV
  (articoli 8-25) contiene una serie di modifiche della legge 1^
  giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico
  e storico" che rappresenta a tutt'oggi la normativa
  fondamentale in materia.  Le principali modifiche riguardano la
  previsione di un attestato di libera circolazione di validità
  triennale volto a consentire la spedizione dei beni culturali
  in ambito comunitario e la previsione di una licenza di
  esportazione di validità semestrale necessaria per il
  trasferimento del bene in ambito extracomunitario.  Viene
  inoltre riformulata con riferimento alle nuove procedure la
  norma che sanziona, in via penale e amministrativa,
  l'illegittima esportazione di beni culturali: le sanzioni
  pecuniarie sono aumentate ed è aggiunta la previsione della
  sospensione o revoca dell'autorizzazione amministrativa
  all'esercizio del commercio.  Il Capo V (artt. 26-27) detta
  infine norme che completano il coordinamento del provvedimento
  con la normativa in vigore e segnatamente con il decreto del
  Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che
  contiene le norme di organizzazione del Ministero per i beni
  culturali.  In sintesi, ai tre Uffici centrali del Ministero
  (Ufficio per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
  artistici e storici;  Ufficio per i beni archivistici;  Ufficio
  per i beni librari) sono assegnate, in aggiunta ai compiti di
  coordinamento degli organi periferici, funzioni
  amministrative, ispettive e di consulenza per quanto attiene
  appunto alla circolazione dei beni culturali.
     Il provvedimento realizza in sostanza l'adeguamento della
  normativa interna alla normativa comunitaria in materia
  provvedendo conseguentemente a modificare le leggi
  fondamentali relative alla circolazione dei beni culturali.  I
  principi generali che regolano la materia, e in particolare le
  limitazioni del diritto di proprietà derivanti dalla
  particolare natura dei beni culturali, risultano
  sostanzialmente confermati e, in ogni caso, la loro
  rivisitazione non offre spunto per rilievi di carattere
  costituzionale.  Propone pertanto alla Commissione di esprimere
  un parere favorevole.
     Nessuno chiedendo di parlare, il Comitato approva la
  proposta di parere favorevole del Presidente relatore.
 
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