| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Michele VIETTI, Presidente, relatore, osserva
come le norme contenute nel provvedimento siano distribuite in
cinque Capi. Il Capo I (articoli 1-10) disciplina la
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro della CEE e recepisce inoltre
la direttiva 93/7 della CEE che si occupa della circolazione
dei beni culturali all'interno della Comunità, riconoscendo
agli Stati membri il diritto di agire per la restituzione dei
beni usciti il legittimamente dal proprio territorio. Il
concetto di illecita esportazione - che risulta centrale ai
fini dell'applicazione delle norme del Capo I - è definito
facendo riferimento, oltre che alle norme nazionali, al
Regolamento CEE n. 3911/92 relativo al passaggio di beni
culturali dalle frontiere esterne della Comunità europea e
alla promozione della cooperazione tra gli Stati membri per
evitare la perdita di beni culturali. Il Capo II (articoli
11-14) reca le norme di esecuzione del Regolamento CEE 3911/92
individuando negli uffici di esportazione del ministero per i
beni culturali l'organo competente al rilascio della licenza
per l'esportazione extracomunitaria. Viene inoltre disposto
che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge siano
riviste le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, recante il regolamento di esecuzione delle leggi meno
recenti sulle antichità e belle arti (L. 20 giugno 1909, n.
364; L. 23 giugno 1912, n. 688). Il Capo III (artt. 15-17),
nel testo contenuto nel ddl n. 395 esaminato dal Senato,
recava le disposizioni maggiormente innovative e originali nel
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senso di non mutuate dalla normativa comunitaria) dell'intero
provvedimento. Il testo è stato tuttavia notevolmente
ridimensionato al fine di ridurre, dopo una serie di rilievi
avanzati dalla Ragioneria generale del Tesoro, gli oneri
finanziari complessivi recati dal provvedimento dai 40,4
miliardi originari ai 300 milioni attuali. Il testo pervenuto
alla Camera si limita in sostanza a disciplinare le modalità
con le quali il Ministro per i beni culturali informa gli
organi comunitari e il Parlamento nazionale delle misure
adottate per l'attuazione delle norme comunitarie, nonché la
costituzione di una banca dei beni culturali illecitamente
sottratti che rappresenta l'unica disposizione innovativa
sopravvissuta al vaglio del Senato (veniva in origine tra
l'altro prevista l'istituzione di un'apposita autorità di
garanzia per il settore dei beni culturali). Il Capo IV
(articoli 8-25) contiene una serie di modifiche della legge 1^
giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico
e storico" che rappresenta a tutt'oggi la normativa
fondamentale in materia. Le principali modifiche riguardano la
previsione di un attestato di libera circolazione di validità
triennale volto a consentire la spedizione dei beni culturali
in ambito comunitario e la previsione di una licenza di
esportazione di validità semestrale necessaria per il
trasferimento del bene in ambito extracomunitario. Viene
inoltre riformulata con riferimento alle nuove procedure la
norma che sanziona, in via penale e amministrativa,
l'illegittima esportazione di beni culturali: le sanzioni
pecuniarie sono aumentate ed è aggiunta la previsione della
sospensione o revoca dell'autorizzazione amministrativa
all'esercizio del commercio. Il Capo V (artt. 26-27) detta
infine norme che completano il coordinamento del provvedimento
con la normativa in vigore e segnatamente con il decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che
contiene le norme di organizzazione del Ministero per i beni
culturali. In sintesi, ai tre Uffici centrali del Ministero
(Ufficio per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici; Ufficio per i beni archivistici; Ufficio
per i beni librari) sono assegnate, in aggiunta ai compiti di
coordinamento degli organi periferici, funzioni
amministrative, ispettive e di consulenza per quanto attiene
appunto alla circolazione dei beni culturali.
Il provvedimento realizza in sostanza l'adeguamento della
normativa interna alla normativa comunitaria in materia
provvedendo conseguentemente a modificare le leggi
fondamentali relative alla circolazione dei beni culturali. I
principi generali che regolano la materia, e in particolare le
limitazioni del diritto di proprietà derivanti dalla
particolare natura dei beni culturali, risultano
sostanzialmente confermati e, in ogni caso, la loro
rivisitazione non offre spunto per rilievi di carattere
costituzionale. Propone pertanto alla Commissione di esprimere
un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di parlare, il Comitato approva la
proposta di parere favorevole del Presidente relatore.
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