| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Michele VIETTI, Presidente, relatore, osserva che
il disegno di legge n. 2374, già approvato dal Senato ed
assegnato alla Commissione VII in sede legislativa, ha per
oggetto la modifica alla disciplina del commercio dei beni
culturali.
Va ricordato che la normativa vigente sulla tutela dei
beni culturali è contenuta essenzialmente nella legge n. 1089
del 1939 concernente appunto la tutela delle cose di interesse
artistico e storico, mentre specifiche disposizioni relative
ai beni archivistici sono state poi introdotte dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.
Il provvedimento in esame ha la finalità principale di
combattere e rendere
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comunque più difficile il commercio clandestino delle opere
d'arte. In questa prospettiva, l'articolo 1 del disegno di
legge è volto a ricomprendere il deposito presso istituti di
credito dei beni culturali tutelati dalla legge n. 1089/39 e
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/63 tra le
operazioni per le quali il decreto-legge n. 143/91, convertito
dalla legge n. 197/91 e recante disposizioni contro il
riciclaggio, prevede l'obbligo di segnalazione. Il secondo
comma dell'articolo 1 individua poi i destinatari della
"comunicazione" che sono il Comando carabinieri per la tutela
del patrimonio artistico, nonché il questore ed il comando
provinciale carabinieri del luogo dell'operazione; alla
comunicazione dovrà essere allegata la riproduzione
fotografica del bene oggetto del deposito.
L'articolo 2 introduce, ad analogia di quanto già previsto
dalla legislazione in materia di sostanze stupefacenti, alcune
misure volte ad agevolare le attività di polizia giudiziaria
dirette alla repressione del commercio illecito di beni
culturali. Il comma 1 dell'articolo prevede così una speciale
causa di non punibilità per gli ufficiali di polizia
giudiziaria addetti al comando carabinieri per la tutela del
patrimonio artistico che agiscano nella veste di "agente
provocatore". Ferma restando l'applicabilità della più
generale causa di non punibilità prevista dall'articolo 51 del
codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
della pubblica Autorità), i soggetti sopra indicati non
saranno infatti punibili per gli acquisti simulati di beni
tutelati dalla legge n. 1089/39 e dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 1409/63, posti in essere al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine a delitti relativi al
patrimonio storico ed artistico ed in esecuzione di operazioni
specificamente predisposte contro il traffico illecito. Il
comma 2 prescrive comunque che dell'acquisto sia data
immediata notizia all'Autorità giudiziaria, che può differire
il sequestro fino alla conclusione dell'indagine. Il comma 3
consente poi all'Autorità giudiziaria di ritardare, per la
migliore riuscita delle indagini in materia di commercio
illecito di beni culturali atti normalmente da eseguire senza
indugio, quali l'emissione o l'esecuzione di provvedimenti di
cattura, arresto o sequestro; analogamente, il comma 4
permette agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle
autorità doganali di ritardare o addirittura omettere, per le
medesime finalità, gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso - anche telefonico - all'Autorità giudiziaria
e trasmettendo alla stessa motivato rapporto entro quarantotto
ore. Il comma 5 riafferma i poteri di direzione delle indagini
spettanti all'Autorità giudiziaria, anche in ordine al
controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, mentre il
comma 6 consente che tutte le disposizioni di cui all'articolo
in esame possano essere impartite anche oralmente, purché il
relativo provvedimento venga emesso entro le successive
ventiquattro ore.
L'articolo 3, che è stato ampiamente modificato dal
Senato, prevede una possibilità di sanatoria per le situazioni
di possesso illegittimo di beni mobili di interesse
archeologico, allo scopo, come si afferma nella relazione
all'originario disegno di legge governativo, di consentire la
catalogazione dell'ingente quantità di reperti rinvenuti nel
corso di scavi effettuati nel corso di comuni attività
quotidiane oppure ricevuti in eredità. In particolare chiunque
possegga o detenga a qualsiasi titolo (purché non ricorrano
gli estremi del reato di ricettazione) beni mobili di
interesse archeologico non denunciati alle competenti
Soprintendenze secondo quanto previsto dagli articoli 43 e
seguenti della legge n. 1089/39 dovrà provvedere alla denuncia
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, con la possibilità di richiedere contestualmente
l'acquisizione in proprietà dei beni stessi (comma 1) ed
evitando così (comma 8) l'applicazione delle sanzioni penali
previsti dall'articolo 67 della legge 1089/39, che
espressamente punisce a titolo di furto l'impossessamento di
cose d'antichità e d'arte, comunque rinvenute. La relativa
procedura è descritta nei restanti commi dell'articolo
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in esame. La denuncia, corredata da una documentazione
fotografica e descrittiva idonea alla sicura identificazione
del bene, nonché da una "autocertificazione" dell'interessato
attestante che il bene era in suo possesso alla data di
entrata in vigore della legge, dovrà essere presentata alla
Soprintendenza territorialmente competente entro il termine
indicato al comma 1; entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per la denuncia, la Soprintendenza dovrà quindi
pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione in proprietà di
beni, che non potrà essere accolta qualora fossero
riconosciuti "l'eccezionale interesse storico ed artistico dei
beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al
patrimonio dello Stato". In caso di accoglimento della
richiesta, i beni sono inventariati come proprietà privata e
la Soprintendenza detta disposizioni per la loro
conservazione; in caso di diniego, il possessore o detentore è
nominato custode dei beni e quindi responsabile della loro
conservazione secondo le indicazioni della Soprintendenza, e
della questione viene immediatamente investito il Consiglio
nazionale per i beni culturali, che decide entro sessanta
giorni dalla data del provvedimento della Soprintendenza. Ove
il Consiglio nazionale non confermi la valutazione della
Soprintendenza circa l'eccezionale interesse dei beni, si
applicano le disposizioni già viste per il caso di immediato
accoglimento della richiesta di acquisizione in proprietà
privata. Ove invece tale valutazione venga confermata, i beni
continuano a far parte del patrimonio indisponibile dello
Stato, ma restano comunque affidati in custodia al soggetto
che ne aveva chiesto l'acquisizione in proprietà; la
Soprintendenza detta le disposizioni idonee ad assicurare la
conservazione e la tutela dei beni presso il custode e stipula
con il medesimo una convenzione che garantisca la pubblica
fruibilità dei beni stessi.
L'articolo 4 aumenta le sanzioni amministrative già
previste dall'articolo 10 della legge 1^ marzo 1975, n. 44,
per l'omissione dell'obbligo di denuncia al ministero dei beni
culturali dell'inizio dell'attività imposto dall'articolo
stesso agli esercenti il commercio di cose di interesse
archeologico, artistico e storico; esso istituisce altresì le
sanzioni (pagamento di una somma da lire 3.000.000 e, in caso
di recidiva, revoca dell'autorizzazione al commercio) per la
violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dello
stesso articolo, che prevede la tenuta del registro di entrata
ed uscita degli oggetti e che non è assistito attualmente da
alcuna sanzione specifica.
L'articolo 5 istituisce una sanzione amministrativa per la
violazione degli obblighi previsti nell'articolo 2 della legge
20 novembre 1971, n. 1062; l'articolo richiamato impone ai
commercianti di opere d'arte o di interesse storico o
archeologico, senza peraltro prevedere alcuna specifica
sanzione, di mettere a disposizione dell'acquirente gli
attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli
oggetti esposti; all'atto della vendita deve essere inoltre
consegnata all'acquirente copia fotografica dell'opera e
dell'oggetto con dichiarazione di autenticità ed indicazione
della provenienza sottoscritte dal venditore. La sanzione
introdotta consiste nel pagamento di una somma da lire 600.000
a lire 6.000.000; in caso di recidiva è prevista la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio commerciale.
L'articolo 6 prevede, infine, una legislazione premiale
per quanti, implicati in eventi delittuosi aventi ad oggetto
il patrimonio culturale, collaborino con la giustizia per il
recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati;
qualora i soggetti in questione abbiano fornito allo scopo
"una collaborazione decisiva e comunque di notevole
rilevanza", la pena loro applicabile è ridotta da un terzo a
due terzi.
Con riferimento al contenuto del provvedimento si possono
effettuare alcune osservazioni. Per quanto riguarda l'articolo
1, che impone agli istituti di credito un particolare dovere
di comunicazione, si pone un problema di non giustificata
disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, non
essendo infatti previsto un tale obbligo nel caso di deposito
dei beni presso altri tipi di enti.
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Per ciò che attiene all'articolo 3 si pone un più generale
problema di coordinare la disciplina prevista nel disegno di
legge con quanto stabilito nella legge n. 1089 del 1939. In
particolare, non appare corretta la formulazione del comma 1
dell'articolo 3 che fa riferimento solo ai beni mobili di
interesse archeologico, dovendosi piuttosto riprendere la più
completa formulazione utilizzata nell'articolo 1 della citata
legge n. 1089 che parla di cose di interesse artistico o
storico, archelogico o etnografico. In secondo luogo, il
contenuto del comma 1 dell'articolo 3 può prestarsi ad
equivoci laddove, stabilendo l'obbligo di denuncia e la
facoltà di chiedere la proprietà ai possessori o detentori di
beni mobili di interesse archeologico dei quali non sia stata
fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi
degli articoli 43 e seguenti della legge n. 1039 e non ne
abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente,
non esclude espressamente l'applicabilità di tale disciplina a
talune fattispecie che non possono farsi rientrare nella
previsione della legge n. 1089 o perché trattasi di
ritrovamenti rinvenuti fuori del territorio italiano o perché
si tratta di ritrovamenti rinvenuti in Italia prima del primo
giugno 1939, un periodo cioè in cui non era vigente la legge
n. 1089. Va infine sottolineata, sotto il profilo della
tecnica giuridica, l'opportunità che sia soppresso o comunque
riformulato dalla Commissione di merito il comma 10
dell'articolo 3, una disposizione il cui contenuto appare più
rispondente a quello proprio degli ordini del giorno rivolti
al Governo che ad un testo normativo.
Appaiono infine sproporzionate le sanzioni amministrative
della revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale
previste negli articoli 4 e 5 del disegno di legge. Non appare
infatti congruo che, mentre nella legge n. 1062 del 1971 sono
previste due fattispecie penali che sono sanzionate tra
l'altro con la sanzione accessoria della sospensione al
massimo per sei mesi dell'autorizzazione di commercio, negli
articoli 4 e 5 del provvedimento si prevede come sanzione ad
illeciti amministrativi addirittura la revoca
dell'autorizzazione. Sempre con riferimento agli articoli 4 e
5 desta inoltre perplessità la previsione che la revoca
dell'autorizzazione consegua automaticamente al verificarsi
della recidiva. Va infatti ricordato che, per espressa
disposizione della legge sugli illeciti amministrativi
(articolo 20 della legge n. 689 del 1981), l'autorità
amministrativa o il giudice penale possono applicare come
sanzioni amministrative accessorie quelle previste dalle leggi
penali come pene accessorie quando esse consistono nella
privazione o sospensione di facoltà derivanti da un atto
amministrativo.
Dunque, ove si consideri che il codice penale prevede come
sanzioni penali accessorie tanto l'interdizione quanto la
sospensione dell'esercizio di un commercio soggetto ad atto
autorizzativo, si evince che la facoltà di revoca che si
intende introdurre fa già parte del nostro diritto positivo.
V'è, però, una differenza di rilievo: l'automatismo
sanzionatorio del disegno di legge preclude l'operatività
delle garanzie di legge previste per i procedimenti -
amministrativi e giurisdizionali - di comminazione delle
sanzioni, oltre a impedire ogni valutazione discrezionale
sulla comminazione della sanzione accessoria in relazione alla
gravità del fatto.
Si riserva in conclusione la presentazione di una proposta
di parere al termine del dibattito.
Nicola MAGRONE, (gruppo progressisti-federativo), nel
concordare con alcune delle perplessità avanzate dal relatore
ed in particolare con le critiche sul contenuto del comma 10
dell'articolo 3, osserva che alcuni rilievi vanno formulati
anche in relazione all'articolo 2 del disegno di legge. Lo
scopo di tale articolo è di introdurre, come ricordato dal
relatore, alcune misure volte ad agevolare le attività di
Polizia giudiziaria a somiglianza di quanto già previsto dalla
legislazione in materia di sostanze stupefacenti. Tuttavia il
meccanismo previsto nell'articolo 2 è assai meno preciso nei
suoi aspetti e offre minori garanzie di trasparenza. In
particolare non sono definite in modo chiaro le procedure,
attraverso cui procedere all'acquisto simulato,
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sia interne alla Polizia giudiziaria che nei rapporti
tra Ufficiali di Polizia giudiziaria e autorità
giudiziaria.
Michele VIETTI, Presidente, relatore, nel
concordare con le osservazioni critiche svolte dal deputato
Magrone in relazione all'articolo 2, ritiene che, a fronte
delle numerose riserve emerse sul contenuto del provvedimento,
appaia per il momento opportuno rinviare l'esame del
provvedimento ad altra seduta; ciò consentirà da un lato alla
Commissione di merito di recepire autonomamente, se lo
ritiene, i rilievi espressi procedendo alla redazione di un
nuovo testo del disegno di legge e al Comitato di mettere a
punto per la prossima seduta un articolato schema di
parere.
Concordando il Comitato, Michele VIETTI, Presidente,
rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del
provvedimento.
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