Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126879
SMC0217-0004
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C2374. LAVCOMM
C2374.
Disegno di legge: Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (S. 1255) (2374). (Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
Michele VIETTI, Presidente, relatore. Nicola MAGRONE.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Michele VIETTI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Corrado Scivoletto e per la sanità Mario Condorelli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZC1 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
 
     Michele VIETTI,  Presidente, relatore,  osserva che
  il disegno di legge n. 2374, già approvato dal Senato ed
  assegnato alla Commissione VII in sede legislativa, ha per
  oggetto la modifica alla disciplina del commercio dei beni
  culturali.
     Va ricordato che la normativa vigente sulla tutela dei
  beni culturali è contenuta essenzialmente nella legge n. 1089
  del 1939 concernente appunto la tutela delle cose di interesse
  artistico e storico, mentre specifiche disposizioni relative
  ai beni archivistici sono state poi introdotte dal decreto del
  Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.
     Il provvedimento in esame ha la finalità principale di
  combattere e rendere
 
                               Pag. 7
 
  comunque più difficile il commercio clandestino delle opere
  d'arte.  In questa prospettiva, l'articolo 1 del disegno di
  legge è volto a ricomprendere il deposito presso istituti di
  credito dei beni culturali tutelati dalla legge n. 1089/39 e
  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/63 tra le
  operazioni per le quali il decreto-legge n. 143/91, convertito
  dalla legge n. 197/91 e recante disposizioni contro il
  riciclaggio, prevede l'obbligo di segnalazione.  Il secondo
  comma dell'articolo 1 individua poi i destinatari della
  "comunicazione" che sono il Comando carabinieri per la tutela
  del patrimonio artistico, nonché il questore ed il comando
  provinciale carabinieri del luogo dell'operazione; alla
  comunicazione dovrà essere allegata la riproduzione
  fotografica del bene oggetto del deposito.
     L'articolo 2 introduce, ad analogia di quanto già previsto
  dalla legislazione in materia di sostanze stupefacenti, alcune
  misure volte ad agevolare le attività di polizia giudiziaria
  dirette alla repressione del commercio illecito di beni
  culturali.  Il comma 1 dell'articolo prevede così una speciale
  causa di non punibilità per gli ufficiali di polizia
  giudiziaria addetti al comando carabinieri per la tutela del
  patrimonio artistico che agiscano nella veste di "agente
  provocatore".  Ferma restando l'applicabilità della più
  generale causa di non punibilità prevista dall'articolo 51 del
  codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un
  dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
  della pubblica Autorità), i soggetti sopra indicati non
  saranno infatti punibili per gli acquisti simulati di beni
  tutelati dalla legge n. 1089/39 e dal decreto del Presidente
  della Repubblica n. 1409/63, posti in essere al solo fine di
  acquisire elementi di prova in ordine a delitti relativi al
  patrimonio storico ed artistico ed in esecuzione di operazioni
  specificamente predisposte contro il traffico illecito.  Il
  comma 2 prescrive comunque che dell'acquisto sia data
  immediata notizia all'Autorità giudiziaria, che può differire
  il sequestro fino alla conclusione dell'indagine.  Il comma 3
  consente poi all'Autorità giudiziaria di ritardare, per la
  migliore riuscita delle indagini in materia di commercio
  illecito di beni culturali atti normalmente da eseguire senza
  indugio, quali l'emissione o l'esecuzione di provvedimenti di
  cattura, arresto o sequestro; analogamente, il comma 4
  permette agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle
  autorità doganali di ritardare o addirittura omettere, per le
  medesime finalità, gli atti di propria competenza, dandone
  immediato avviso - anche telefonico - all'Autorità giudiziaria
  e trasmettendo alla stessa motivato rapporto entro quarantotto
  ore.  Il comma 5 riafferma i poteri di direzione delle indagini
  spettanti all'Autorità giudiziaria, anche in ordine al
  controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, mentre il
  comma 6 consente che tutte le disposizioni di cui all'articolo
  in esame possano essere impartite anche oralmente, purché il
  relativo provvedimento venga emesso entro le successive
  ventiquattro ore.
     L'articolo 3, che è stato ampiamente modificato dal
  Senato, prevede una possibilità di sanatoria per le situazioni
  di possesso illegittimo di beni mobili di interesse
  archeologico, allo scopo, come si afferma nella relazione
  all'originario disegno di legge governativo, di consentire la
  catalogazione dell'ingente quantità di reperti rinvenuti nel
  corso di scavi effettuati nel corso di comuni attività
  quotidiane oppure ricevuti in eredità.  In particolare chiunque
  possegga o detenga a qualsiasi titolo (purché non ricorrano
  gli estremi del reato di ricettazione) beni mobili di
  interesse archeologico non denunciati alle competenti
  Soprintendenze secondo quanto previsto dagli articoli 43 e
  seguenti della legge n. 1089/39 dovrà provvedere alla denuncia
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge, con la possibilità di richiedere contestualmente
  l'acquisizione in proprietà dei beni stessi (comma 1) ed
  evitando così (comma 8) l'applicazione delle sanzioni penali
  previsti dall'articolo 67 della legge 1089/39, che
  espressamente punisce a titolo di furto l'impossessamento di
  cose d'antichità e d'arte, comunque rinvenute.  La relativa
  procedura è descritta nei restanti commi dell'articolo
 
                               Pag. 8
 
  in esame.  La denuncia, corredata da una documentazione
  fotografica e descrittiva idonea alla sicura identificazione
  del bene, nonché da una "autocertificazione" dell'interessato
  attestante che il bene era in suo possesso alla data di
  entrata in vigore della legge, dovrà essere presentata alla
  Soprintendenza territorialmente competente entro il termine
  indicato al comma 1; entro sessanta giorni dalla scadenza del
  termine per la denuncia, la Soprintendenza dovrà quindi
  pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione in proprietà di
  beni, che non potrà essere accolta qualora fossero
  riconosciuti "l'eccezionale interesse storico ed artistico dei
  beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al
  patrimonio dello Stato".  In caso di accoglimento della
  richiesta, i beni sono inventariati come proprietà privata e
  la Soprintendenza detta disposizioni per la loro
  conservazione; in caso di diniego, il possessore o detentore è
  nominato custode dei beni e quindi responsabile della loro
  conservazione secondo le indicazioni della Soprintendenza, e
  della questione viene immediatamente investito il Consiglio
  nazionale per i beni culturali, che decide entro sessanta
  giorni dalla data del provvedimento della Soprintendenza.  Ove
  il Consiglio nazionale non confermi la valutazione della
  Soprintendenza circa l'eccezionale interesse dei beni, si
  applicano le disposizioni già viste per il caso di immediato
  accoglimento della richiesta di acquisizione in proprietà
  privata.  Ove invece tale valutazione venga confermata, i beni
  continuano a far parte del patrimonio indisponibile dello
  Stato, ma restano comunque affidati in custodia al soggetto
  che ne aveva chiesto l'acquisizione in proprietà; la
  Soprintendenza detta le disposizioni idonee ad assicurare la
  conservazione e la tutela dei beni presso il custode e stipula
  con il medesimo una convenzione che garantisca la pubblica
  fruibilità dei beni stessi.
     L'articolo 4 aumenta le sanzioni amministrative già
  previste dall'articolo 10 della legge 1^ marzo 1975, n. 44,
  per l'omissione dell'obbligo di denuncia al ministero dei beni
  culturali dell'inizio dell'attività imposto dall'articolo
  stesso agli esercenti il commercio di cose di interesse
  archeologico, artistico e storico; esso istituisce altresì le
  sanzioni (pagamento di una somma da lire 3.000.000 e, in caso
  di recidiva, revoca dell'autorizzazione al commercio) per la
  violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dello
  stesso articolo, che prevede la tenuta del registro di entrata
  ed uscita degli oggetti e che non è assistito attualmente da
  alcuna sanzione specifica.
     L'articolo 5 istituisce una sanzione amministrativa per la
  violazione degli obblighi previsti nell'articolo 2 della legge
  20 novembre 1971, n. 1062; l'articolo richiamato impone ai
  commercianti di opere d'arte o di interesse storico o
  archeologico, senza peraltro prevedere alcuna specifica
  sanzione, di mettere a disposizione dell'acquirente gli
  attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli
  oggetti esposti; all'atto della vendita deve essere inoltre
  consegnata all'acquirente copia fotografica dell'opera e
  dell'oggetto con dichiarazione di autenticità ed indicazione
  della provenienza sottoscritte dal venditore.  La sanzione
  introdotta consiste nel pagamento di una somma da lire 600.000
  a lire 6.000.000; in caso di recidiva è prevista la revoca
  dell'autorizzazione all'esercizio commerciale.
     L'articolo 6 prevede, infine, una legislazione premiale
  per quanti, implicati in eventi delittuosi aventi ad oggetto
  il patrimonio culturale, collaborino con la giustizia per il
  recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati;
  qualora i soggetti in questione abbiano fornito allo scopo
  "una collaborazione decisiva e comunque di notevole
  rilevanza", la pena loro applicabile è ridotta da un terzo a
  due terzi.
     Con riferimento al contenuto del provvedimento si possono
  effettuare alcune osservazioni.  Per quanto riguarda l'articolo
  1, che impone agli istituti di credito un particolare dovere
  di comunicazione, si pone un problema di non giustificata
  disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, non
  essendo infatti previsto un tale obbligo nel caso di deposito
  dei beni presso altri tipi di enti.
 
                               Pag. 9
 
     Per ciò che attiene all'articolo 3 si pone un più generale
  problema di coordinare la disciplina prevista nel disegno di
  legge con quanto stabilito nella legge n. 1089 del 1939.  In
  particolare, non appare corretta la formulazione del comma 1
  dell'articolo 3 che fa riferimento solo ai beni mobili di
  interesse archeologico, dovendosi piuttosto riprendere la più
  completa formulazione utilizzata nell'articolo 1 della citata
  legge n. 1089 che parla di cose di interesse artistico o
  storico, archelogico o etnografico.  In secondo luogo, il
  contenuto del comma 1 dell'articolo 3 può prestarsi ad
  equivoci laddove, stabilendo l'obbligo di denuncia e la
  facoltà di chiedere la proprietà ai possessori o detentori di
  beni mobili di interesse archeologico dei quali non sia stata
  fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi
  degli articoli 43 e seguenti della legge n. 1039 e non ne
  abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente,
  non esclude espressamente l'applicabilità di tale disciplina a
  talune fattispecie che non possono farsi rientrare nella
  previsione della legge n. 1089 o perché trattasi di
  ritrovamenti rinvenuti fuori del territorio italiano o perché
  si tratta di ritrovamenti rinvenuti in Italia prima del primo
  giugno 1939, un periodo cioè in cui non era vigente la legge
  n. 1089.  Va infine sottolineata, sotto il profilo della
  tecnica giuridica, l'opportunità che sia soppresso o comunque
  riformulato dalla Commissione di merito il comma 10
  dell'articolo 3, una disposizione il cui contenuto appare più
  rispondente a quello proprio degli ordini del giorno rivolti
  al Governo che ad un testo normativo.
     Appaiono infine sproporzionate le sanzioni amministrative
  della revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale
  previste negli articoli 4 e 5 del disegno di legge.  Non appare
  infatti congruo che, mentre nella legge n. 1062 del 1971 sono
  previste due fattispecie penali che sono sanzionate tra
  l'altro con la sanzione accessoria della sospensione al
  massimo per sei mesi dell'autorizzazione di commercio, negli
  articoli 4 e 5 del provvedimento si prevede come sanzione ad
  illeciti amministrativi addirittura la revoca
  dell'autorizzazione.  Sempre con riferimento agli articoli 4 e
  5 desta inoltre perplessità la previsione che la revoca
  dell'autorizzazione consegua automaticamente al verificarsi
  della recidiva.  Va infatti ricordato che, per espressa
  disposizione della legge sugli illeciti amministrativi
  (articolo 20 della legge n. 689 del 1981), l'autorità
  amministrativa o il giudice penale possono applicare come
  sanzioni amministrative accessorie quelle previste dalle leggi
  penali come pene accessorie quando esse consistono nella
  privazione o sospensione di facoltà derivanti da un atto
  amministrativo.
     Dunque, ove si consideri che il codice penale prevede come
  sanzioni penali accessorie tanto l'interdizione quanto la
  sospensione dell'esercizio di un commercio soggetto ad atto
  autorizzativo, si evince che la facoltà di revoca che si
  intende introdurre fa già parte del nostro diritto positivo.
  V'è, però, una differenza di rilievo: l'automatismo
  sanzionatorio del disegno di legge preclude l'operatività
  delle garanzie di legge previste per i procedimenti -
  amministrativi e giurisdizionali - di comminazione delle
  sanzioni, oltre a impedire ogni valutazione discrezionale
  sulla comminazione della sanzione accessoria in relazione alla
  gravità del fatto.
     Si riserva in conclusione la presentazione di una proposta
  di parere al termine del dibattito.
 
     Nicola MAGRONE, (gruppo progressisti-federativo), nel
  concordare con alcune delle perplessità avanzate dal relatore
  ed in particolare con le critiche sul contenuto del comma 10
  dell'articolo 3, osserva che alcuni rilievi vanno formulati
  anche in relazione all'articolo 2 del disegno di legge.  Lo
  scopo di tale articolo è di introdurre, come ricordato dal
  relatore, alcune misure volte ad agevolare le attività di
  Polizia giudiziaria a somiglianza di quanto già previsto dalla
  legislazione in materia di sostanze stupefacenti.  Tuttavia il
  meccanismo previsto nell'articolo 2 è assai meno preciso nei
  suoi aspetti e offre minori garanzie di trasparenza.  In
  particolare non sono definite in modo chiaro le procedure,
  attraverso cui procedere all'acquisto simulato,
 
                              Pag. 10
 
  sia interne alla Polizia giudiziaria che nei rapporti
  tra Ufficiali di Polizia giudiziaria e autorità
  giudiziaria.
 
     Michele VIETTI,  Presidente, relatore,  nel
  concordare con le osservazioni critiche svolte dal deputato
  Magrone in relazione all'articolo 2, ritiene che, a fronte
  delle numerose riserve emerse sul contenuto del provvedimento,
  appaia per il momento opportuno rinviare l'esame del
  provvedimento ad altra seduta; ciò consentirà da un lato alla
  Commissione di merito di recepire autonomamente, se lo
  ritiene, i rilievi espressi procedendo alla redazione di un
  nuovo testo del disegno di legge e al Comitato di mettere a
  punto per la prossima seduta un articolato schema di
  parere.
     Concordando il Comitato, Michele VIETTI,  Presidente,
  rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del
  provvedimento.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=01 SEDE=CP NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0004 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D PAGINIZ=0006 RIGINIZ=056 PAGFIN=0010 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=10 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0004 TIPDOCB DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati