| Il Comitato prosegue l'esame del testo unificato delle
abbinate proposte di legge.
Il Sottosegretario Mario CONDORELLI ricorda come
l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 già preveda
la distribuzione gratuita a tutti i cittadini di un libretto
sanitario personale sul quale vengono riportati i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito. Tale
articolo, nel disciplinare l'impiego del suddetto libretto
sanitario, provvede inoltre a tutelare il diritto alla
riservatezza dei cittadini assistiti. Il testo unificato
all'esame della Commissione rende ora più complesso l'accesso
ai dati sanitari personali differenziando inoltre le modalità
di
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accesso sulla base delle diverse tipologie di informazioni
sanitarie. Il provvedimento è pertanto destinato a migliorare
notevolmente l'assistenza sanitaria ed incontra il favore del
suo dicastero. Osserva in particolare come la nuova normativa
in materia di trapianti, già approvata dal Senato preveda che
il consenso alla donazione degli organi venga trascritto
proprio sulla carta sanitaria. Raccomanda infine al Comitato
l'espressione di un parere favorevole.
Michele VIETTI, Presidente, relatore, ricorda
come nella scorsa seduta fosse stata richiesta la presenza del
Sottosegretario di Stato alla giustizia affinchè il Comitato
potesse valutare la compatibilità del provvedimento in esame
con quello relativo al trattamento dei dati personali
attualmente all'esame della Commissione Giustizia. A giudizio
del Comitato sussistono infatti dei punti di contrasto tra i
due provvedimenti e tale circostanza non può essere ignorata
posto che il provvedimento da ultimo ricordato, anche se non è
ancora una legge dello Stato, realizza l'adempimento da parte
dell'Italia a precisi obblighi comunitari. Osserva innanzituto
come gli articoli 2, comma 3 e 4, comma 1 del testo unificato
demandino alle unità sanitarie locali il rilascio della carta
sanitaria, senza precisare come e dove siano reperiti i dati
sanitari.
Tali disposizioni sembrano presupporre un obbligo del
cittadino di conferire tutti i dati che lo riguardano, quale
condizione per la fruizione di una serie di servizi (articolo
4, comma 1). A parte il fatto che questo obbligo sarebbe
sancito in termini surrettizi, i dati sanitari verrebbero
raccolti e gestiti per una serie indistinta di finalità
amministrative e di cura, contrariamente alla citata direttiva
e alla Convenzione. L'accesso dei terzi erogatori di
prestazioni sanitarie non sarebbe conforme al principio
secondo il quale si possono trattare solo i dati sanitari
indispensabili allo svolgimento di determinate funzioni
preventivi e di cura: a titolo di esempio, non si comprende
perché il farmacista possa conoscere se i propri clienti
dispongono di una polizza assicurativa (articoli 5, commi 1,
lettera b) e 3, 6 e 12), o perché un laboratorio di
analisi privato abbia accesso, all'atto di una comune
prestazione, alle scelte del cliente circa la disponibilità a
donare organi (articoli 5, comma 6 e 6, comma 2).
Le unità sanitarie locali aggiornerebbero inoltre i dati
(articolo 2, comma 3), ma non risulterebbe individuato chi
risponderebbe della loro esattezza anche gli effetti della
responsabilità civile (vedi, invece, il d.d.l. n.
1901- bis); inoltre, non sarebbe previsto il diritto del
cittadino di verificare agevolmente i dati, e di rettificarli
senza ritardo.
Rileva quindi come i dati sanitari verrebbero memorizzati
nell'anagrafe sanitaria regionale senza nessun approccio
selettivo (articolo 3, comma 1), e si giungerebbe ad
includervi persino i risultati delle analisi di laboratorio e
degli esami di laboratorio. Anche l'interconnessione con
l'anagrafe tributaria e con le anagrafi dei comuni verrebbe
attuata sulla base di una vuota garanzia di riservatezza
(articolo 3, comma 1), e violerebbe le regole sulla
comunicazione dei dati sanitari contenute nell'articolo 22 del
d.d.l. n. 1901- bis (testo Commissione giustizia del 1^
giugno u.s.), le quali prendono in considerazione anche gli
scopi dell'ulteriore utilizzazione.
Osserva altresì come, contrariamente alle regole del
d.d.l. n. 1901- bis, il testo unificato demanda ad alcuni
atti amministrativi la disciplina di profili che devono
trovare una disciplina sul piano normativo primario, a
cominciare dal diritto d'accesso (articoli 1, comma 3, lettera
a), e 7).
Ritiene inaccettabile che sia un atto amministrativo a
disciplinare le modalità di registrazione, le tipologie dei
dati (articolo 1, comma 3, lettera a) e i tempi di
attuazione della legge (articolo 1, comma 3, lettera
h), nonchè le regole di sicurezza (articolo 1, comma 3,
lettera b) e c); articolo 4, comma 3, lettera
d) ed e) che l'articolo 15 del d.d.l. n.
1901- bis disciplina in termini del tutto diversi.
L'articolo 11 consentirebbe inoltre alle strutture private
di accedere, sulla base di un atto amministrativo, a dati che
il d.d.l. n. 1901- bis consente di trattare sulla base
del consenso dell'interessato e dell'autorizzazione del
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Garante per la protezione dei dati.
Rileva altresì come la disciplina inerente il responsabile
dei sistemi informativi (articolo 2, comma 2) non tenga conto
dei principi affermati dagli articoli 1, comma 2, lettere
d) ed e) e 8 del d.d.l. n. 1901- bis e come
il collegamento tra le anagrafi sanitarie regionali e il
sistema informatico del Servizio sanitario nazionale non
rispetti il principio secondo il quale l'utilizzazione dei
dati sanitari a fini diversi da quelli di prevenzione e cura,
e cioè per statistiche e programmazioni, presupponga la previa
trasformazione in forma anonima dei dati (v. ad es.,
l'articolo 22, comma 2, d.d.l. n. 1901- bis).
Infine , la prevista utilizzazione di un codice di
identificazione personale corrispondente al codice fiscale
(articolo 1, comma 2) non tiene conto delle particolari
garanzie che devono essere adottate in attuazione
dell'articolo 8, comma 7 della direttiva (v. l'articolo 1,
comma 1, lettera b) d.d.l. n. 1901- ter).
Nessuno chiedendo di parlare, rinvia quindi ad altra
seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 16.
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