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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126881
SMC0217-0006
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.10 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C1089; C1229. LAVCOMM
C1089; C1229.
Testo unificato delle proposte di legge: SAIA ed altri: Istituzione della cartella sanitaria personale (1089). CALDEROLI e BALOCCHI: Istituzione della carta sanitaria personale e delle anagrafi sanitarie (1229). (Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Il Sottosegretario Mario CONDORELLI. Michele VIETTI, Presidente, relatore.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Michele VIETTI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Corrado Scivoletto e per la sanità Mario Condorelli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZC1 ZZCP ZZHH ZZII ZZFF
     Il Comitato prosegue l'esame del testo unificato delle
  abbinate proposte di legge.
 
     Il Sottosegretario Mario CONDORELLI ricorda come
  l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 già preveda
  la distribuzione gratuita a tutti i cittadini di un libretto
  sanitario personale sul quale vengono riportati i dati
  caratteristici principali sulla salute dell'assistito.  Tale
  articolo, nel disciplinare l'impiego del suddetto libretto
  sanitario, provvede inoltre a tutelare il diritto alla
  riservatezza dei cittadini assistiti.  Il testo unificato
  all'esame della Commissione rende ora più complesso l'accesso
  ai dati sanitari personali differenziando inoltre le modalità
  di
 
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  accesso sulla base delle diverse tipologie di informazioni
  sanitarie.  Il provvedimento è pertanto destinato a migliorare
  notevolmente l'assistenza sanitaria ed incontra il favore del
  suo dicastero.  Osserva in particolare come la nuova normativa
  in materia di trapianti, già approvata dal Senato preveda che
  il consenso alla donazione degli organi venga trascritto
  proprio sulla carta sanitaria.  Raccomanda infine al Comitato
  l'espressione di un parere favorevole.
 
     Michele VIETTI,  Presidente, relatore,  ricorda
  come nella scorsa seduta fosse stata richiesta la presenza del
  Sottosegretario di Stato alla giustizia affinchè il Comitato
  potesse valutare la compatibilità del provvedimento in esame
  con quello relativo al trattamento dei dati personali
  attualmente all'esame della Commissione Giustizia.  A giudizio
  del Comitato sussistono infatti dei punti di contrasto tra i
  due provvedimenti e tale circostanza non può essere ignorata
  posto che il provvedimento da ultimo ricordato, anche se non è
  ancora una legge dello Stato, realizza l'adempimento da parte
  dell'Italia a precisi obblighi comunitari.  Osserva innanzituto
  come gli articoli 2, comma 3 e 4, comma 1 del testo unificato
  demandino alle unità sanitarie locali il rilascio della carta
  sanitaria, senza precisare come e dove siano reperiti i dati
  sanitari.
     Tali disposizioni sembrano presupporre un obbligo del
  cittadino di conferire tutti i dati che lo riguardano, quale
  condizione per la fruizione di una serie di servizi (articolo
  4, comma 1).  A parte il fatto che questo obbligo sarebbe
  sancito in termini surrettizi, i dati sanitari verrebbero
  raccolti e gestiti per una serie indistinta di finalità
  amministrative e di cura, contrariamente alla citata direttiva
  e alla Convenzione.  L'accesso dei terzi erogatori di
  prestazioni sanitarie non sarebbe conforme al principio
  secondo il quale si possono trattare solo i dati sanitari
  indispensabili allo svolgimento di determinate funzioni
  preventivi e di cura: a titolo di esempio, non si comprende
  perché il farmacista possa conoscere se i propri clienti
  dispongono di una polizza assicurativa (articoli 5, commi 1,
  lettera  b)  e 3, 6 e 12), o perché un laboratorio di
  analisi privato abbia accesso, all'atto di una comune
  prestazione, alle scelte del cliente circa la disponibilità a
  donare organi (articoli 5, comma 6 e 6, comma 2).
     Le unità sanitarie locali aggiornerebbero inoltre i dati
  (articolo 2, comma 3), ma non risulterebbe individuato chi
  risponderebbe della loro esattezza anche gli effetti della
  responsabilità civile (vedi, invece, il d.d.l. n.
  1901- bis);  inoltre, non sarebbe previsto il diritto del
  cittadino di verificare agevolmente i dati, e di rettificarli
  senza ritardo.
     Rileva quindi come i dati sanitari verrebbero memorizzati
  nell'anagrafe sanitaria regionale senza nessun approccio
  selettivo (articolo 3, comma 1), e si giungerebbe ad
  includervi persino i risultati delle analisi di laboratorio e
  degli esami di laboratorio.  Anche l'interconnessione con
  l'anagrafe tributaria e con le anagrafi dei comuni verrebbe
  attuata sulla base di una vuota garanzia di riservatezza
  (articolo 3, comma 1), e violerebbe le regole sulla
  comunicazione dei dati sanitari contenute nell'articolo 22 del
  d.d.l. n. 1901- bis  (testo Commissione giustizia del 1^
  giugno u.s.), le quali prendono in considerazione anche gli
  scopi dell'ulteriore utilizzazione.
     Osserva altresì come, contrariamente alle regole del
  d.d.l. n. 1901- bis,  il testo unificato demanda ad alcuni
  atti amministrativi la disciplina di profili che devono
  trovare una disciplina sul piano normativo primario, a
  cominciare dal diritto d'accesso (articoli 1, comma 3, lettera
  a),  e 7).
     Ritiene inaccettabile che sia un atto amministrativo a
  disciplinare le modalità di registrazione, le tipologie dei
  dati (articolo 1, comma 3, lettera  a)  e i tempi di
  attuazione della legge (articolo 1, comma 3, lettera
  h),  nonchè le regole di sicurezza (articolo 1, comma 3,
  lettera  b)  e  c);  articolo 4, comma 3, lettera
  d)  ed  e)  che l'articolo 15 del d.d.l. n.
  1901- bis  disciplina in termini del tutto diversi.
     L'articolo 11 consentirebbe inoltre alle strutture private
  di accedere, sulla base di un atto amministrativo, a dati che
  il d.d.l. n. 1901- bis  consente di trattare sulla base
  del consenso dell'interessato e dell'autorizzazione del
 
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  Garante per la protezione dei dati.
     Rileva altresì come la disciplina inerente il responsabile
  dei sistemi informativi (articolo 2, comma 2) non tenga conto
  dei principi affermati dagli articoli 1, comma 2, lettere
  d)  ed  e)  e 8 del d.d.l. n. 1901- bis  e come
  il collegamento tra le anagrafi sanitarie regionali e il
  sistema informatico del Servizio sanitario nazionale non
  rispetti il principio secondo il quale l'utilizzazione dei
  dati sanitari a fini diversi da quelli di prevenzione e cura,
  e cioè per statistiche e programmazioni, presupponga la previa
  trasformazione in forma anonima dei dati (v. ad es.,
  l'articolo 22, comma 2, d.d.l. n. 1901- bis).
     Infine , la prevista utilizzazione di un codice di
  identificazione personale corrispondente al codice fiscale
  (articolo 1, comma 2) non tiene conto delle particolari
  garanzie che devono essere adottate in attuazione
  dell'articolo 8, comma 7 della direttiva (v. l'articolo 1,
  comma 1, lettera  b)  d.d.l. n. 1901- ter).
     Nessuno chiedendo di parlare, rinvia quindi ad altra
  seduta il seguito dell'esame.
 
     La seduta termina alle 16.
 
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