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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126889
SMC0217-0014
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.18 dello stampato)
              ...III COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Affari esteri e comunitari)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
C2683. LAVCOMM
C2683.
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993 (approvato dal Senato) (S. 1261) (2683). (Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).
(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).
Aldo TRIONE.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Mirko TREMAGLIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZCN ZZC3 ZZRE ZZHH ZZII
     Aldo TRIONE (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  osserva che il disegno di legge in esame è
  rivolto a rendere più stabili e organiche la collaborazione e
  le relazioni commerciali tra i due paesi.  Anche se si
  riferisce ad un settore produttivo specifico, come quello
  della produzione in comune di film, l'accordo prefigura
  momenti che possono contribuire alla conoscenza della cultura
  e delle comuni esperienze dell'Italia e dell'Australia.
  L'accordo si compone di nove articoli, cui segue un allegato
  che disciplina le modalità di presentazione dei progetti di
  coproduzione, al fine di ottenere in tempi utili
  l'accoglimento da parte delle autorità competenti di ciascun
  paese.  Negli articoli si precisa quale sia il senso di lemmi
  come "film", "film di coproduzione"; di espressioni come
  "autorità competenti".  L'Accordo, che avrà una durata di tre
  anni, tacitamente rinnovabili, salvo la rinunzia scritta di
  una delle due parti, definisce le forme giuridiche che
  faciliteranno l'importazione temporanea del materiale
  cinematografico successivo alle coproduzioni dei film.
     Per quel che riguarda, poi, le note verbali, precisa che
  queste si riferiscono in particolare alla interpretazione
  dell'articolo 6, relativo alle riunioni della Commissione
  mista paritetica, che dovrà riunirsi - consensualmente - 18
  mesi dopo la firma dell'Accordo.
     L'onere finanziario - previsto dall'articolo 3 - è di lire
  17 milioni, spesa necessaria per il biglietto di andata e
  ritorno Roma-Sydney, diaria e soggiorno, di tre nostri
  funzionari.  All'onere derivante dall'applicazione della
  presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997,
  al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
     Favorevole il Governo, la Commissione all'unanimità dà
  mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea,
  ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=03 SEDE=RE NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0014 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C3 D FCN PAGINIZ=0018 RIGINIZ=031 PAGFIN=0018 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0014 TIPDOCB DOCTIT0014 NDOC0014



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