| Aldo TRIONE (gruppo progressisti-federativo),
relatore, osserva che il disegno di legge in esame è
rivolto a rendere più stabili e organiche la collaborazione e
le relazioni commerciali tra i due paesi. Anche se si
riferisce ad un settore produttivo specifico, come quello
della produzione in comune di film, l'accordo prefigura
momenti che possono contribuire alla conoscenza della cultura
e delle comuni esperienze dell'Italia e dell'Australia.
L'accordo si compone di nove articoli, cui segue un allegato
che disciplina le modalità di presentazione dei progetti di
coproduzione, al fine di ottenere in tempi utili
l'accoglimento da parte delle autorità competenti di ciascun
paese. Negli articoli si precisa quale sia il senso di lemmi
come "film", "film di coproduzione"; di espressioni come
"autorità competenti". L'Accordo, che avrà una durata di tre
anni, tacitamente rinnovabili, salvo la rinunzia scritta di
una delle due parti, definisce le forme giuridiche che
faciliteranno l'importazione temporanea del materiale
cinematografico successivo alle coproduzioni dei film.
Per quel che riguarda, poi, le note verbali, precisa che
queste si riferiscono in particolare alla interpretazione
dell'articolo 6, relativo alle riunioni della Commissione
mista paritetica, che dovrà riunirsi - consensualmente - 18
mesi dopo la firma dell'Accordo.
L'onere finanziario - previsto dall'articolo 3 - è di lire
17 milioni, spesa necessaria per il biglietto di andata e
ritorno Roma-Sydney, diaria e soggiorno, di tre nostri
funzionari. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Favorevole il Governo, la Commissione all'unanimità dà
mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea,
ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
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