| Fulvia BANDOLI (gruppo progressisti-federativo),
relatore, osserva quanto spesso venga disatteso il
contenuto dei trattati internazionali, come dimostrano i
recenti esperimenti nucleari francesi che hanno indebolito lo
sforzo di consolidare il Trattato di non proliferazione
nucleare. Da questo punto di vista, auspica che il Governo si
faccia partecipe delle proprie preoccupazioni. Per quanto
concerne la Convenzione in esame, ricorda come essa contenga
l'impegno a distruggere le armi chimiche. Purtroppo tale
Convenzione è stata ratificata soltanto da 27 Paesi ed entrerà
in vigore soltanto se 65 paesi l'adotteranno. Per il momento,
manca ancora la ratifica dei paesi più importanti, quali gli
Stati Uniti e la Federazione Russa - che sono i maggiori
possessori di armi chimiche - nonché quella di molti paesi
intermedi. La Convenzione, che oltre a vietare l'uso, vieta
anche la produzione di armi chimiche, istituendo un'autorità
sovranazionale di controllo e di interdizione, opera una
divisione corretta tra sostanze chimiche utilizzate a scopi
militari, per le quali il divieto è assoluto, e sostanze
chimiche utilizzate a scopi industriali, soggette ad un
controllo rigido. Il provvedimento in esame prevede degli
stanziamenti per rendere operativa la menzionata autorità
ispettiva. La competenza è del Ministero dell'industria,
mentre il Ministero del commercio con l'estero autorizza gli
scambi delle sostanze iscritte nelle tabelle 2 e 3, essendo
assolutamente vietati gli scambi dei prodotti indicati nella
tabella 1.
Ricorda altresì l'obbligo da parte dei produttori di
fornire informazioni e di consentire l'accesso agli impianti
stessi. Non si tratta a suo giudizio di un'interferenza, ma di
una misura necessaria per evitare che i buoni propositi di un
trattato internazionale restino inattuati.
Emanuele SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE,
sottosegretario, precisa che in sede di esame al Senato
della ratifica della Convenzione sulle armi chimiche, è stato
aggiunto al primo comma dell'articolo 3 l'inciso "nonché ogni
altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a
scopo di fabbricazione di armi chimiche".
Il Governo, pur avendo accettato in tale sede
l'emendamento proposto dal relatore, ritiene opportuno
formulare le seguenti osservazioni:
a) è pienamente condivisibile la "ratio"
dell'emendamento, che mira a prevenire la fabbricazione di
armi chimiche con qualsiasi composto chimico, inclusi quelli
non elencati nelle tabelle della Convenzione (cosiddetto
"criterio dello scopo");
b) tuttavia, una specifica norma sul "criterio
dello scopo" non era stata inserita dal Governo nel disegno di
legge di ratifica sottoposto al Senato in quanto lo strumento
dell'"ordine di esecuzione", di cui all'articolo 2 del citato
disegno di legge, immette automaticamente nell'ordinamento
italiano tutte le norme della Convenzione, incluse quelle
relative alla proibizione di carattere generale che coprono
appunto l'ipotesi contemplata dal "criterio dello scopo";
c) il disegno di legge di ratifica integra inoltre
la preesistente normativa nazionale sul tema. Ci si riferisce
in particolare a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7,
della legge 9 luglio 1990 n. 185 ("Nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento") che già contiene un divieto generale in materia di
fabbricazione e commercio di armi chimiche nonché di ricerca
preordinata alla loro produzione. Il divieto si estende
peraltro anche agli strumenti ed alle tecnologie per la
fabbricazione di tali armi;
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d) ad avviso del Governo, la formula approvata dal
Senato non può implicare un divieto assoluto dei composti di
tabella 2 e 3 i quali, invece, non sono proibiti dalla
Convenzione ma vengono semplicemente assoggettati a verifica
in quanto suscettibili di essere potenzialmente utilizzati
anche a scopo di fabbricazione di armi chimiche. I composti di
tabella 2 e 3 - così come altri composti non elencati nelle 3
tabelle - vengono attualmente impiegati in larga scala
dall'industria chimica civile per scopi non proibiti dalla
Convenzione;
e) il Governo ha ritenuto opportuno formulare le
precisazioni di cui sopra al fine di prevenire in sede
giurisdizionale interpretazioni ed applicazioni
dell'emendamento approvato al primo comma dell'articolo 3
contrarie allo spirito della Convenzione e suscettibili di
arrecare nocumento all'industria chimica italiana.
Ricorda infine la posizione del Governo contraria alla
produzione nel nostro paese di armi letali, in particolare di
mine antiuomo.
Michele RALLO (gruppo alleanza nazionale), ricordando i
gravi effetti prodotti sulla popolazione civile dalle mine
antiuomo, sottolinea altresì che del pari dovrebbero essere
banditi tutti quegli esplosivi non rilevabili da
strumentazioni esistenti negli aeroporti nonché le armi
batteriologiche, certamente letali per il futuro del mondo.
Stefano MORSELLI (gruppo alleanza nazionale) osserva
che è necessario studiare delle forme di azione che convincano
quei paesi che producono o detengono armi chimiche ad aderire
alla Convenzione. Tali forme potrebbero prevedere ad esempio
la sospensione dei rapporti o degli aiuti economici a tali
paesi. Di queste iniziative anche l'Italia deve farsi
carico.
Ottaviano DEL TURCO (gruppo i democratici) ritiene che
l'attività di interdizione nei confronti di singoli paesi non
sia sufficiente; sarebbe più opportuno coinvolgere, con
risultati più efficaci, l'Unione Europea.
La Commissione all'unanimità dà quindi mandato al relatore
di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi
dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
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