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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126890
SMC0217-0015
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.19 dello stampato)
              ...III COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Affari esteri e comunitari)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
C2993. LAVCOMM
C2993.
Pag. 19 Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 (approvato dal Senato) (S. 1846) (2993). (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della IX della X e della XII Commissione).
(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).
Fulvia BANDOLI. Emanuele SCAMMACCA. Michele RALLO. Stefano MORSELLI. Ottaviano DEL TURCO.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Mirko TREMAGLIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZCN ZZC3 ZZRE ZZHH ZZII
     Fulvia BANDOLI (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  osserva quanto spesso venga disatteso il
  contenuto dei trattati internazionali, come dimostrano i
  recenti esperimenti nucleari francesi che hanno indebolito lo
  sforzo di consolidare il Trattato di non proliferazione
  nucleare.  Da questo punto di vista, auspica che il Governo si
  faccia partecipe delle proprie preoccupazioni.  Per quanto
  concerne la Convenzione in esame, ricorda come essa contenga
  l'impegno a distruggere le armi chimiche.  Purtroppo tale
  Convenzione è stata ratificata soltanto da 27 Paesi ed entrerà
  in vigore soltanto se 65 paesi l'adotteranno.  Per il momento,
  manca ancora la ratifica dei paesi più importanti, quali gli
  Stati Uniti e la Federazione Russa - che sono i maggiori
  possessori di armi chimiche - nonché quella di molti paesi
  intermedi.  La Convenzione, che oltre a vietare l'uso, vieta
  anche la produzione di armi chimiche, istituendo un'autorità
  sovranazionale di controllo e di interdizione, opera una
  divisione corretta tra sostanze chimiche utilizzate a scopi
  militari, per le quali il divieto è assoluto, e sostanze
  chimiche utilizzate a scopi industriali, soggette ad un
  controllo rigido.  Il provvedimento in esame prevede degli
  stanziamenti per rendere operativa la menzionata autorità
  ispettiva.  La competenza è del Ministero dell'industria,
  mentre il Ministero del commercio con l'estero autorizza gli
  scambi delle sostanze iscritte nelle tabelle 2 e 3, essendo
  assolutamente vietati gli scambi dei prodotti indicati nella
  tabella 1.
     Ricorda altresì l'obbligo da parte dei produttori di
  fornire informazioni e di consentire l'accesso agli impianti
  stessi.  Non si tratta a suo giudizio di un'interferenza, ma di
  una misura necessaria per evitare che i buoni propositi di un
  trattato internazionale restino inattuati.
 
     Emanuele SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE,
  sottosegretario,  precisa che in sede di esame al Senato
  della ratifica della Convenzione sulle armi chimiche, è stato
  aggiunto al primo comma dell'articolo 3 l'inciso "nonché ogni
  altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a
  scopo di fabbricazione di armi chimiche".
     Il Governo, pur avendo accettato in tale sede
  l'emendamento proposto dal relatore, ritiene opportuno
  formulare le seguenti osservazioni:
         a)  è pienamente condivisibile la "ratio"
  dell'emendamento, che mira a prevenire la fabbricazione di
  armi chimiche con qualsiasi composto chimico, inclusi quelli
  non elencati nelle tabelle della Convenzione (cosiddetto
  "criterio dello scopo");
         b)  tuttavia, una specifica norma sul "criterio
  dello scopo" non era stata inserita dal Governo nel disegno di
  legge di ratifica sottoposto al Senato in quanto lo strumento
  dell'"ordine di esecuzione", di cui all'articolo 2 del citato
  disegno di legge, immette automaticamente nell'ordinamento
  italiano tutte le norme della Convenzione, incluse quelle
  relative alla proibizione di carattere generale che coprono
  appunto l'ipotesi contemplata dal "criterio dello scopo";
         c)  il disegno di legge di ratifica integra inoltre
  la preesistente normativa nazionale sul tema.  Ci si riferisce
  in particolare a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7,
  della legge 9 luglio 1990 n. 185 ("Nuove norme sul controllo
  dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
  armamento") che già contiene un divieto generale in materia di
  fabbricazione e commercio di armi chimiche nonché di ricerca
  preordinata alla loro produzione.  Il divieto si estende
  peraltro anche agli strumenti ed alle tecnologie per la
  fabbricazione di tali armi;
 
                              Pag. 20
 
         d)  ad avviso del Governo, la formula approvata dal
  Senato non può implicare un divieto assoluto dei composti di
  tabella 2 e 3 i quali, invece, non sono proibiti dalla
  Convenzione ma vengono semplicemente assoggettati a verifica
  in quanto suscettibili di essere potenzialmente utilizzati
  anche a scopo di fabbricazione di armi chimiche.  I composti di
  tabella 2 e 3 - così come altri composti non elencati nelle 3
  tabelle - vengono attualmente impiegati in larga scala
  dall'industria chimica civile per scopi non proibiti dalla
  Convenzione;
         e)  il Governo ha ritenuto opportuno formulare le
  precisazioni di cui sopra al fine di prevenire in sede
  giurisdizionale interpretazioni ed applicazioni
  dell'emendamento approvato al primo comma dell'articolo 3
  contrarie allo spirito della Convenzione e suscettibili di
  arrecare nocumento all'industria chimica italiana.
     Ricorda infine la posizione del Governo contraria alla
  produzione nel nostro paese di armi letali, in particolare di
  mine antiuomo.
 
     Michele RALLO (gruppo alleanza nazionale), ricordando i
  gravi effetti prodotti sulla popolazione civile dalle mine
  antiuomo, sottolinea altresì che del pari dovrebbero essere
  banditi tutti quegli esplosivi non rilevabili da
  strumentazioni esistenti negli aeroporti nonché le armi
  batteriologiche, certamente letali per il futuro del mondo.
 
     Stefano MORSELLI (gruppo alleanza nazionale) osserva
  che è necessario studiare delle forme di azione che convincano
  quei paesi che producono o detengono armi chimiche ad aderire
  alla Convenzione.  Tali forme potrebbero prevedere ad esempio
  la sospensione dei rapporti o degli aiuti economici a tali
  paesi.  Di queste iniziative anche l'Italia deve farsi
  carico.
 
     Ottaviano DEL TURCO (gruppo i democratici) ritiene che
  l'attività di interdizione nei confronti di singoli paesi non
  sia sufficiente; sarebbe più opportuno coinvolgere, con
  risultati più efficaci, l'Unione Europea.
     La Commissione all'unanimità dà quindi mandato al relatore
  di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi
  dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
 
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