| Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
"2- bis. Il Governo è delegato ad emanare entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
legislativo, le norme occorrenti per l'applicazione del
Protocollo di cui all'articolo 1 e per modificare la
legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con
il predetto Protocollo anche al fine di eliminare una
differenza di trattamento per i richiedenti di marchi
nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti
princìpi direttivi:
1) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui
all'articolo 8 (7)(a) del Protocollo sia equivalente
all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia
dedotto il risparmio risultante dalla procedura
internazionale, inviandone quindi la dichiarazione prevista
dal Protocollo all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale;
2) stabilire che il termine legislativo di un anno
previsto all'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 1992, n.
480, sia esteso a 18 mesi in conformità all'articolo 5 (2)(b)
del Protocollo, inviandone quindi la dichiarazione prevista
dal Protocollo all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale e stabilire le modalità anche organizzative per
l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e
le norme della procedura di opposizione alla registrazione di
nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;
3) stabilire le modalità e le condizioni di conversione
di cui all'articolo 9- quinquies del Protocollo del
marchio internazionale in marchio nazionale".
2. 01.
Fumagalli Carulli.
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