| (Individuazione dei beni).
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali emana,
con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il regolamento di
attuazione con il quale determina i criteri e le modalità per
l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in
concessione.
2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
individua ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e
archeologico che possono essere affidati in concessione.
3. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione del Ministero per i beni culturali e ambientali
è istituito un pubblico registro dei beni
storico-artistici.
4. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
determina il canone della concessione, che ha durata
venticinquennale e può essere rinnovata.
5. Per le opere di restauro resta salva la facoltà del
concessionario di richiedere i contributi previsti dalla legge
21 dicembre 1961, n. 1552, o da altra normativa nazionale o
comunitaria.
| |