Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126911
SMC0217-0036
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.60 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
IN SEDE REDIGENTE
C486, C695, C1655, C1683, C1722, C1836, C1857, C1946. LAVCOMM
C486, C695, C1655, C1683, C1722, C1836, C1857, C1946.
Testo unificato delle abbinate proposte e disegno di legge nn. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946: Legge quadro in materia di lavori pubblici. (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).
(Discussione e rinvio).
Giuseppe SCALISI. Francesco FORMENTI, presidente. Antonio BARGONE. Paolo ODORIZZI. Cristoforo CANAVESE. Ugo CECCONI. Maria Rita LORENZETTI. Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Paolo Stella Richter.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZC8 ZZRG ZZHH ZZII
                              Pag. 61
 
     La Commissione inizia la discussione del testo unificato
  in titolo.
 
     Giuseppe SCALISI (gruppo alleanza nazionale),
  intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, rileva
  che già prima della pausa estiva il suo gruppo aveva richiesto
  l'audizione degli ordini e dei collegi professionali,
  richiesta alla quale il presidente della Commissione aveva
  risposto comunicando che a tali audizioni si era proceduto nel
  corso della XI legislatura, in sede di elaborazione della
  legge 109 del 1994.  Alla risposta erano stati acclusi i
  resoconti delle audizioni medesime.
     Ritenendo che si trattasse di una richiesta accettabile,
  si è riproposta la stessa dopo la pausa estiva, ma il
  Presidente ha comunicato al riguardo ai richiedenti che la
  Commissione non riteneva opportuno procedere alle audizioni.
  Al riguardo rileva che anche lui fa parte della Commissione e
  ritiene opportuno procedere alle audizioni suddette prima di
  varare un testo così importante quale quello in titolo.  Ciò,
  anche in considerazione del fatto che le audizioni effettuate
  nella scorsa legislatura si riferivano ad un testo che non
  contemplava alcune delle figure professionali prese invece in
  considerazione nel testo attualmente in discussione.
     Quanto alle affermazioni del relatore, che avrebbe
  proceduto personalmente ad incontrare i rappresentanti di
  alcuni ordini professionali, rileva che il relatore stesso non
  rappresenta la Commissione e che, invece, è necessario
  privilegiare le sedi istituzionali per ascoltare esigenze
  delle quali ritiene che tutti debbano avere cognizione.
     Insiste, conseguentemente, perché si proceda alle
  audizioni medesime.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  ritiene che le
  esigenze degli ordini professionali non siano cambiate
  rispetto a quelle manifestate nel corso della elaborazione
  della legge 109, come d'altro canto è emerso nel corso di
  alcuni convegni degli ordini stessi, a cui ha partecipato
  insieme con il relatore.  L'impressione è che si voglia
  procedere ad una difesa della categoria e dei suoi privilegi:
  al riguardo rileva che se ogni categoria esponesse le proprie
  esigenze, non si renderebbe un buon servizio al paese.
  L'obiettivo deve infatti essere quello di elaborare un testo
  che risponda all'interesse generale di realizzare opere
  pubbliche in modo corretto e trasparente.
     Quanto al metodo seguito, ribadisce che nell'ambito del
  Comitato ristretto non si è ritenuto opportuno procedere alle
  audizioni richieste: coglie peraltro l'occasione per
  sottolineare la necessità di una maggiore partecipazione dei
  rappresentanti designati dai gruppi ai lavori dei comitati
  ristretti, in modo che tutti i gruppi possano essere informati
  delle decisioni assunte.
     Ritiene comunque che si possa procedere ad alcune
  audizioni, naturalmente non limitate ai soli professionisti,
  tenendo presente l'obiettivo di portare rapidamente a
  conclusione l' iter  del provvedimento.
     Quanto all'impostazione dei lavori, rileva che oggi si
  potrebbe svolgere la relazione e fissare, in attesa di
  svolgere la discussione generale nel corso della prossima
  settimana, nella quale si procederà anche alle audizioni
  richieste, un termine per la presentazione degli emendamenti.
  Chiede quindi di pronunciarsi, dopo l'intervento del relatore,
  sull'ipotesi di lavoro suggerita.
 
     Antonio BARGONE (gruppo prog.-fed.),  relatore,
  rileva che si avvia oggi l'esame in sede redigente, dopo un
  percorso lungo e tormentato, di un testo unificato con il
  quale si porterà a compimento la revisione della normativa in
  materia di lavori pubblici avviata con la legge 109 del 1994 e
  proseguita con la conversione del decreto-legge n. 101 del
  1995, nell'esame del quale sia il Parlamento che il Governo
  hanno profuso un forte impegno.  Ritiene quindi che il
  Parlamento abbia fornito una risposta all'appello, da ultimo
  esplicitato dal Presidente Scalfaro, di elaborare norme capaci
  di fornire un quadro di riferimento certo e trasparente,
  superando al contempo gli ostacoli e le rigidità che avevano
  bloccato un settore importante, così generando una crisi
  gravissima.
      Ritiene quindi necessario effettuare alcune brevi
  considerazioni sui tempi: la legge 216, di conversione del
 
                              Pag. 62
 
  decreto-legge 101 prima richiamato, ha sicuramente introdotto
  ciò che mancava nella normativa previgente, vale a dire una
  norma transitoria, che ha fornito agli operatori del settore
  lo strumento necessario per poter applicare la stessa,
  rimettendo in moto procedure che si erano interrotte al
  momento dell'entrata in vigore della legge 109.  Il meccanismo
  sarà completo al momento della entrata in vigore del
  regolamento che, ai sensi della legge 216, dovrebbe essere
  adottato entro il 30 settembre 1995, con entrata in vigore dal
  1^ gennaio 1996.  Se è vero che con il decreto 101 si è data
  una prima risposta alla esigenza manifestata dagli operatori
  di avere riferimenti certi, è anche vero che non ci si può
  fermare a tale intervento.  Infatti, bisogna essere consapevoli
  che, se non si perviene all'approvazione rapida del testo
  unificato, si incorrerà nella emanazione di un regolamento
  riferito a norme ormai superate e che, conseguentemente
  dovrebbe essere modificato, così dando agli operatori del
  settore una nuova sensazione di precarietà legislativa.  Fa
  quindi appello a tutti i gruppi affinché si persegua
  nell'atteggiamento responsabile finora dimostrato, in modo da
  poter procedere in tempi celeri.  Al riguardo auspica anzi che
  il Presidente possa farsi carico di un incontro con i
  rappresentanti della competente Commissione del Senato perché
  il confronto sul testo sia riferito al merito e non a
  dichiarazioni di principio, con conseguenti rivendicazioni di
  primogenitura che, nel corso dell'esame del decreto-legge 101,
  hanno comportato il rischio di non far convertire in tempo
  utile il decreto stesso.
     Naturalmente, per poter permettere un ordinato e razionale
  intervento delle nuove disposizioni legislative e
  regolamentari, è necessario prorogare il termine del 30
  settembre 1995 previsto per l'adozione del regolamento.
  Ritiene che di questa esigenza dovrebbero farsi carico tutti i
  gruppi mediante, ad esempio, l'approvazione di una risoluzione
  che impegni il Governo a ciò.
     L'ordinata entrata in vigore delle norme rappresenta una
  scommessa da vincere per evitare i danni che, invece, si
  avrebbero ove il regolamento entrasse in vigore con
  riferimento ad una normativa già in corso di superamento.
     Quanto al merito del testo unificato in titolo, rileva che
  tra le novità più importanti rispetto alla legge 109, come
  modificata dalla legge 216 del 1995, vi è la puntualizzazione
  operata con riferimento alla normativa transitoria.
     Inoltre, nell'articolo 1 si è prevista una migliore
  definizione del rapporto con le regioni per evitare il rischio
  di ulteriori ricorsi sul piano del rispetto dell'articolo 117
  della Costituzione: è un argomento sul quale si riserva di
  ritornare nel momento in cui darà comunicazione alla
  Commissione del parere trasmesso dalla Commissione affari
  costituzionali.
     Nell'articolo 2, relativo all'ambito soggettivo e
  oggettivo di applicazione della legge, si è proceduto al
  recepimento dei principi contenuti nella normativa
  comunitaria: al riguardo, sollecita peraltro i gruppi a
  individuare una migliore disciplina degli interventi
  "sottosoglia" e dell'ambito di applicazione.  Si tratta
  evidentemente di un argomento non chiaro, tanto è vero che
  l'attuale formulazione ha indotto la Commissione affari
  costituzionali a formulare una condizione che, se fosse
  recepita, scardinerebbe la coerenza del testo.
     Si è inoltre introdotta una migliore disciplina
  dell'Autorità, privilegiando la funzione di controllo, più che
  la funzione ispettiva.
     Nell'articolo 10 sono state quindi introdotte modifiche
  importanti rispetto al corrispondente articolo 8 della legge
  109: innanzitutto, si è riorganizzato l'articolo in modo più
  organico, definendo inoltre in maniera più puntuale l'ente
  pubblico di accreditamento e gli organismi di certificazione.
  Nell'ambito di tale articolo, appare particolarmente rilevante
  la lettera  f)  del comma 6.
     Sono state inoltre puntualizzate le norme sulla
  partecipazione al procedimento, che contribuiscono a rendere
  più trasparente lo stesso: in particolare, rispetto alla legge
  216, si è proceduto ad una migliore definizione dei casi di
  esclusione.
 
                              Pag. 63
 
     Ulteriori puntualizzazioni sono state operate con
  riferimento alla forma delle associazioni temporanee e ai
  requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.
     Intende quindi soffermarsi in modo particolare sulla
  progettazione, in quanto si tratta di argomento strettamente
  collegato alla richiesta di procedere ad alcune audizioni
  avanzata dal deputato Scalisi.  Rileva infatti che su tale
  argomento vi è una fortissima spinta degli ordini
  professionali, volta a limitare l'ambito delle società di
  ingegneria, al fine di tutelare maggiormente i professionisti.
  Ritiene che una risposta al problema sia già contenuta nel
  testo licenziato dalla Commissione in sede referente, nel
  quale sono precisati i requisiti che devono possedere le
  società medesime ed è inoltre fissato un limite al di sotto
  del quale solo i professionisti, e non le società di
  ingegneria, possono fare progetti.  Bisogna comunque fare di
  più: ritiene necessario precisare in modo ufficiale ciò, in
  quanto, se è vero che ci sono stati ordini professionali che
  hanno agito correttamente nei confronti della Commissione,
  rappresentando ai suoi membri le loro osservazioni, che la
  Commissione deve tenere presenti, senza però penalizzare
  società che già esistono sul mercato, è anche vero che ci sono
  stati ordini che hanno semplicemente diffidato la Commissione
  dal procedere nella revisione della normativa in materia,
  senza avanzare alcuna proposta concreta.  E' naturalmente ovvio
  che la Commissione non si deve lasciare intimidire da simili
  comportamenti, che devono tuttavia essere stigmatizzati, in
  quanto non rispettosi nei confronti del Parlamento.
     Ritiene peraltro che già nel testo in esame possano essere
  inserite disposizioni volte a disciplinare le società tra
  professionisti, anche se esse dovrebbero essere oggetto di
  un'apposita iniziativa che, però, non riesce a decollare,
  nonostante siano stati presentati alcuni progetti di legge.  In
  modo specifico, si dovrebbe dare ai professionisti la
  possibilità di organizzarsi in modo più adeguato, anche per
  poter reggere la competizione a livello europeo ed impedire
  così che siano società di altri paesi ad assumere incarichi di
  progettazione.
     Si potrebbe inoltre prevedere il divieto di subappalto
  delle società di ingegneria a favore di professionisti che non
  hanno un rapporto diretto con la stazione appaltante: ciò, al
  fine di eliminare dal mercato il fenomeno delle "scatole
  vuote".
     Inoltre, recependo l'orientamento prevalente nell'ambito
  delle due scuole di pensiero esistenti al riguardo, si
  potrebbero introdurre dei minimi tariffari.
     Ritiene che quelle indicate rappresentino soluzioni
  accettabili, in quanto basate sulla constatazione che non si
  possono cancellare le società di ingegneria.
     Fa quindi presente che nell'articolo 21 la novità è
  costituita dalla prevista possibilità che il corrispettivo per
  gli appalti o il prezzo per le concessioni sia costituito
  anche dal trasferimento della proprietà o dalla costituzione
  di diritti reali parziali su altri beni dell'amministrazione
  aggiudicatrice.
     L'articolo 23 introduce poi la figura del promotore dei
  lavori pubblici: si tratta di un argomento di cui si è
  discusso nelle ultime settimane, a seguito della divulgazione
  del Libro bianco sulle infrastrutture nel quale si esalta la
  possibilità di far leva sul capitale privato in un settore nel
  quale scarseggiano le risorse pubbliche.  Deve però rilevare
  che vi è una diffusa tendenza ad eliminare il diritto di
  prelazione riconosciuto al promotore stesso.
     Rileva quindi che sono state rese più cogenti le norme
  relative al contenzioso, operando peraltro una correzione
  tecnica rispetto a quanto previsto nella legge n. 216:
  infatti, si è previsto il ricorso all'arbitrato, con
  possibilità però di ricorso alla magistratura ordinaria nel
  caso in cui l'arbitrato non soddisfi le parti.
     Quanto all'articolo 38, relativo al subappalto, rileva che
  la novità più importante è costituita dalla previsione del
  pagamento diretto da parte della stazione appaltante.
     Passando quindi all'esame dei pareri trasmessi dalle
  competenti Commissioni, esprime alcune perplessità su essi,
  rilevando che gli stessi probabilmente risentono di una
 
                              Pag. 64
 
  mancanza di conoscenza della materia. lnoltre, in alcuni punti
  essi rivelano uno straripamento nel merito del provvedimento,
  esulando quindi dalle competenze consultive delle Commissioni
  che li hanno espressi.
     In particolare, nel parere trasmesso dalla Commissione
  bilancio si pone come condizione la soppressione dei commi 11
  e 12 dell'articolo 14, perché gli stessi comporterebbero
  minori entrate per il bilancio dello Stato.  Si tratta di una
  motivazione non condivisibile, in quanto, nel momento in cui
  si decide di favorire l'aggregazione delle imprese per
  eliminare l'anomalia costituita dalla frammentazione del
  mercato italiano, ciò rappresenta un investimento per lo
  Stato, con la conseguenza che non possono essere considerate
  come perdite per lo stesso le agevolazioni concesse a tali
  aggregazioni.
     Nello stesso parere si invita quindi a valutare
  l'opportunità di riformulare le disposizioni dell'articolo 23,
  secondo motivazioni che personalmente non riesce a
  comprendere.
     Nel parere della Commissione affari costituzionali si
  chiede di modificare il comma 2 dell'articolo 1, riprendendo
  il contenuto di un emendamento non accettato dalla Commissione
  ambiente in quanto con esso si sarebbe attribuita ad ogni
  regione la possibilità di avere norme proprie in materia di
  lavori pubblici, così introducendo elementi di confusione nel
  settore.  Rileva peraltro che l'articolo 117 della Costituzione
  è al riguardo molto preciso, affidando alla regione il compito
  di emanare norme legislative in materia di lavori pubblici di
  interesse regionale.  Ritiene quindi che l'attuale formulazione
  del comma 2 dell'articolo 1 del testo sia più conforme al
  dettato costituzionale.
     Nello stesso parere si chiede poi di eliminare il
  riferimento alle province autonome nei vari punti
  dell'articolo 1 in cui le stesse sono nominate: rileva che non
  si comprende la ragione di tale richiesta, dal momento che non
  si tratta di una conseguenza della proposta riformulazione del
  comma 1.
     Si chiede quindi di sopprimere, nel comma 1 dell'articolo
  4, il riferimento alla materia dei lavori pubblici di
  competenza regionale, come se si volesse ulteriormente sancire
  la possibilità per le regioni di legiferare in assoluta
  autonomia.
     Infine, con riferimento all'articolo 24, relativo alla
  disciplina delle offerte anomale, la Commissione affari
  costituzionali propone uno scostamento molto più ampio di
  quello recato dal testo.  A prescindere dal merito, sul quale
  non è d'accordo, obietta che la medesima Commissione dovrebbe
  formulare le sue condizioni badando alla conformità delle
  disposizioni ai princìpi costituzionali.
     Concludendo, ribadisce la necessità di approvare una
  risoluzione per differire il termine di adozione del
  regolamento previsto dalla legge n. 216 del 1995.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  fa presente che
  il sottosegretario sarà a breve impegnato per la replica in
  Assemblea sulle mozioni all'ordine del giorno della stessa:
  appare quindi opportuno rinviare l'avvio della discussione
  generale alla prossima settimana.
     Rileva però che si potrebbe fissare per martedì 10 ottobre
  p.v., se si è d'accordo, il termine per la presentazione degli
  emendamenti.  Nel frattempo, si potrebbe procedere nella
  discussione generale e si potrebbero effettuare le richieste
  audizioni.
 
     Paolo ODORIZZI (gruppo forza Italia) manifesta, a nome
  del suo gruppo, l'adesione al calendario dei lavori proposto
  dal presidente.  Riservandosi di intervenire sulle osservazioni
  formulate dal relatore nel corso del suo intervento, manifesta
  comunque apprezzamento per il lavoro dallo stesso svolto e per
  il preannuncio dato in ordine alla necessità di alcune
  modifiche del testo.
     E' pertanto convinto che si riuscirà a fare un ottimo
  lavoro su un problema scottante sul quale è da ultimo
  intervenuto il Presidente Scalfaro.
 
                              Pag. 65
 
     Cristoforo CANAVESE (gruppo forza Italia) condivide
  quanto affermato dal relatore in ordine all'atteggiamento di
  alcuni ordini professionali.  Ritiene comunque opportuno
  procedere alla loro audizione, visto che si dispone ora di un
  testo più o meno definito.
 
     Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che il
  lavoro svolto dal relatore possa essere considerato
  eccellente, anche se non condivide il merito delle
  disposizioni relative alle società di ingegneria e al
  promotore.  Ritiene utile procedere alle audizioni, da svolgere
  rapidamente: sulla base di esse potranno quindi essere
  elaborati gli emendamenti.
 
     Maria Rita LORENZETTI (gruppo prog.-fed.) desidera
  ringraziare il relatore per il lavoro svolto.  Auspicando che
  l' iter  del provvedimento possa essere rapido, e
  concordando con l'ipotesi di calendario suggerita dal
  Presidente, fa presente che, quanto ai soggetti da audire, gli
  stessi dovranno essere individuati nell'ambito dell'Ufficio di
  presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.
 
     Giuseppe SCALISI (gruppo alleanza nazionale) ritiene
  necessario attivarsi rapidamente al fine di prorogare la data
  di emanazione del regolamento.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  conferma che
  l'individuazione dei soggetti da audire sarà effettuata
  dall'Ufficio di presidenza che si riunirà domani.
     Fa quindi presente che il relatore si attiverà per la
  rapida presentazione della preannunciata risoluzione: nel
  frattempo, il sottosegretario potrebbe rappresentare al
  Ministro le intenzioni del Parlamento.
 
     Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER ritiene
  opportuna l'iniziativa proposta dal relatore.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  rinvia quindi,
  convenendo la Commissione, il seguito della discussione,
  avvertendo che il termine per la presentazione degli
  emendamenti è fissato per martedì 10 ottobre p.v.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=08 SEDE=RG NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0036 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D PAGINIZ=0060 RIGINIZ=063 PAGFIN=0065 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=60 PAGEFIN=65 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0036 TIPDOCB DOCTIT0036 NDOC0036



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