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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126913
SMC0217-0038
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.67 dello stampato)
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                  IX COMMISSIONE PERMANENTE
            (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C2354; C2953; C3106. LAVCOMM
C2354; C2953; C3106.
Proposte di legge: MASI: Disposizioni relative agli impianti di telecomunicazione e di diffusione sonora e televisiva via cavo (2354). (Parere della I, della II, della V,della VII e della X Commissione). PERTICARO: Nuove norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni (2953). (Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione). MARANO e LEONI ORSENIGO: Disciplina delle reti di telecomunicazione via cavo e in microonde (3106). (Parere della I, della II, della V e della X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Sante PERTICARO, presidente.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Sante PERTICARO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Alessandro Frova e per i trasporti e la navigazione Carlo Chimenti.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZC9 ZZRE ZZHH ZZII
     La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di
  legge.
 
     Sante PERTICARO,  presidente,  rileva che l'odierna
  seduta è diretta in primo luogo a prendere atto della avvenuta
  assegnazione alla Commissione della proposta di legge Marano e
  Leoni Orsenigo A.C. 3106.  Desidera tuttavia riicordare che
  nella riunione del 26 settembre scorso il Consiglio dei
  ministri ha approvato il disegno di legge in materia di
  telecomunicazioni corrispondendo in tal modo ad un impegno da
  tempo preannunciato.  Tale provvedimento sarà quanto prima
  trasmesso alla Camera.  Va comunque sottolineato che il fatto
  stesso che sulla materia delle telecomunicazioni si aggiungono
  progressivamente nuove iniziative legislative dimostra
  chiaramente la importanza della materia stessa e la diffusa
  consapevolezza della necessità di por mano ad un provvedimento
  di riforma organico che consenta al settore di progredire dal
  punto di vista tecnologico e della qualità dei servizi nella
  prospettiva della progressiva liberalizzazione definita in
  sede comunitaria.
     La proposta di legge A.C. 3106, in verità, attiene
  propriamente ad una soltanto
 
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  delle questioni attualmente oggetto del dibattito in tema di
  telecomunicazioni, vale a dire la disciplina delle reti via
  cavo e in microonde.  Accanto a questo tema sono comunque da
  considerare anche le questioni relative alla tutela degli
  utenti e alla definizione degli  standard  qualitativi e
  quantitativi dei servizi; alla definizione delle tariffe e dei
  prezzi; al servizio universale e al relativo finanziamento.  Si
  tratta di temi che costituiscono oggetto di alcune delle
  disposizioni del disegno di legge governativo, per quello che
  al momento è dato sapere, e della proposta di legge A.C. 2354
  di cui è primo firmatario.  Peraltro, pur riguardando un ambito
  di materia più limitato, la proposta di legge A.C. 3106
  risulta molto approfondita ed articolata.  Sembra, infatti, che
  si possano riconoscere tre elementi di fondo che ispirano
  l'iniziativa legislativa: per un verso, il favore con il quale
  si valuta la realizzazione di una rete cablata nel nostro
  paese, per recuperare il ritardo che in materia tutt'ora si
  registra rispetto ad altri paesi europei; per l'altro, una
  particolare attenzione ai progressi tecnici e alle relative
  applicazioni, con particolare attenzione alle reti in
  microonde; infine, una peculiare sensibilità per le esigenze
  delle realtà locali che si inquadra in una prospettiva di
  stampo federalista.  Per quanto riguarda il primo aspetto, la
  proposta di legge definisce all'articolo 1 le reti via cavo,
  mentre agli articoli 2 e 3 si individua l'ambito territoriale
  rispettivamente delle reti distrettuali e delle reti federali.
  Le prime si suddividono a loro volta in reti regionali, reti
  di consorzi di comuni e reti comunali, mentre le seconde sono
  quelle che si estendono sul territorio di più regioni.  Ferma
  restando la opzione per l'avvio della liberalizzazione per la
  realizzazione di reti via cavo prima del termine attualmente
  previsto al 1^ gennaio 1998, è peraltro fatta salva la
  possibilità della società concessionaria di proseguire i
  lavori già avviati e la gestione delle reti già realizzate
  senza obbligo di richiedere apposita concessione.  Tale
  eccezione vale anche per le società titolari di servizi di
  pubblica utilità; si tratta evidentemente delle società che
  attualmente dispongono delle cosiddette reti alternative di
  telecomunicazione.  A prescindere da questi casi, comunque, per
  la realizzazione delle reti federali si richiede il rilascio
  di apposita concessione, mentre per le reti distrettuali è
  previsto lo strumento dell'autorizzazione All'articolo 4 sono
  poi specificamente elencate le competenze in materia di
  rilascio in materia di concessioni e autorizzazioni e i
  requisiti che i soggetti interessati debbono possedere.  Si
  stabilisce quindi che le concessioni e le autorizzazioni hanno
  durata ventennale e non sono trasferibili, mentre è consentito
  l'affidamento a società diverse da quelle direttamente
  interessate dai provvedimenti concessori o autorizzativi,
  della relativa gestione.  L'articolo 5 è quello che reca le più
  significative innovazioni sotto il profilo degli sviluppi
  tecnologici nel settore, trattando di reti in microonde.  Nella
  relazione i presentatori della proposta di legge precisano che
  tali reti consistono "in un fascio circolare di alte frequenze
  che non ha un elemento conduttore"; in sostanza, si
  tratterebbe di una sorta di rete via cavo senza fili.
  L'utilizzo di frequenze altissime consentirebbe peraltro di
  trasferire un maggior numero di informazioni diminuendo, allo
  stesso tempo, il verificarsi di fenomeni interferenziali.
  All'articolo 5 si prevede quindi il ricorso ad una conferenza
  di servizi per la ripartizione delle frequenze utilizzabili
  dalle reti microonde fra il Ministero delle poste, le regioni
  e le aree metropolitane.  Anche nel caso delle reti microonde
  si ripropone la distinzione tra reti distrettuali, a loro
  volta ripartite in reti regionali e in reti in aree
  metropolitane, e reti federali.
     Al di là del contenuto specifico delle disposizioni
  citate, è comunque evidente che l'articolo 5 prospetta il
  ricorso a una tecnologia che le altre proposte di legge in
  esame non prendono in considerazione e di cui risulta
  opportuno approfondire la concreta disponibilità.  Si tratta
  pertanto di una questione che merita una attenta valutazione e
  approfondimento anche di ordine tecnico.  Resta il fatto che il
  Ministero dovrà fornire chiarimenti circa la disponibilità di
  ulteriori frequenze da destinare ai
 
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  servizi di telecomunicazione, e in primo luogo di quelli
  relativi alla telefonia per evitare le note conseguenze
  prodotte dall'attuale situazione di saturazione.
     All'articolo 7 si prevede poi che sulle reti via cavo e
  microonde possono essere offerti tutti i servizi di
  telecomunicazione e quelli radiotelevisivi; peraltro, si
  distingue, per ciò che riguarda il regime giuridico, il caso
  dei servizi di telefonia vocale, per cui si prevede il
  rilascio di specifica concessione, dagli altri per i quali si
  rimanda alla normativa prevista dal decreto legislativo n.
  103/95 di recepimento della direttiva 90/388/CEE.  All'articolo
  8 sono poi previste le misure relative ai canoni dovuti per le
  concessioni e le autorizzazioni facendo riferimento al
  parametro costituito dagli introiti lordi annuali.  In
  proposito, al di là dell'entità delle misure previste, occorre
  forse valutare l'opportunità di prevedere una norma
  transitoria che consenta di definire il canone per il primo
  anno di attività.  All'articolo 10 si prevede poi l'adozione di
  un regolamento ministeriale concernente gli  standard
  tecnici e di qualità delle reti, nonché lo statuto dei
  servizi, mentre all'articolo 11 si prevedono disposizioni in
  materia di interconnessione e di accesso al fine di evitare
  discriminazioni e di garantire la più ampia concorrenza.  E'
  altresì previsto, al comma 3, la definizione da parte del
  Ministero delle poste degli obblighi di fornitura del servizio
  universale.  Infine, l'articolo 13 prevede l'istituzione presso
  il Ministero delle poste di un registro degli operatori delle
  reti, mentre l'articolo 14 contiene disposizioni in materia di
  trasferimento all'Autorità per le comunicazioni di competenze
  attualmente svolte dal Ministero delle poste.  Su quest'ultima
  questione rileva che è ancora in discussione al Senato l'esame
  del provvedimento in materia di Autorità per i servizi di
  pubblica utilità, e che il dibattito parlamentare non è ancora
  pervenuto a decisioni univoche su tale questione, soprattutto
  per ciò che riguarda il settore delle telecomunicazioni.
     Si riserva quindi di integrare la sua relazione una volta
  assegnato il disegno di legge del Governo.  Sollecita infine i
  rappresentanti dei gruppi ad accelerare la presentazione di
  eventuali ulteriori proposte di legge in modo da poter
  proseguire più rapidamente l'esame della materia.
     Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame dei
  provvedimenti.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=09 SEDE=RE NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0038 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C9 D PAGINIZ=0067 RIGINIZ=001 PAGFIN=0069 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=69 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0038 TIPDOCB DOCTIT0038 NDOC0038



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