| La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di
legge.
Sante PERTICARO, presidente, rileva che l'odierna
seduta è diretta in primo luogo a prendere atto della avvenuta
assegnazione alla Commissione della proposta di legge Marano e
Leoni Orsenigo A.C. 3106. Desidera tuttavia riicordare che
nella riunione del 26 settembre scorso il Consiglio dei
ministri ha approvato il disegno di legge in materia di
telecomunicazioni corrispondendo in tal modo ad un impegno da
tempo preannunciato. Tale provvedimento sarà quanto prima
trasmesso alla Camera. Va comunque sottolineato che il fatto
stesso che sulla materia delle telecomunicazioni si aggiungono
progressivamente nuove iniziative legislative dimostra
chiaramente la importanza della materia stessa e la diffusa
consapevolezza della necessità di por mano ad un provvedimento
di riforma organico che consenta al settore di progredire dal
punto di vista tecnologico e della qualità dei servizi nella
prospettiva della progressiva liberalizzazione definita in
sede comunitaria.
La proposta di legge A.C. 3106, in verità, attiene
propriamente ad una soltanto
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delle questioni attualmente oggetto del dibattito in tema di
telecomunicazioni, vale a dire la disciplina delle reti via
cavo e in microonde. Accanto a questo tema sono comunque da
considerare anche le questioni relative alla tutela degli
utenti e alla definizione degli standard qualitativi e
quantitativi dei servizi; alla definizione delle tariffe e dei
prezzi; al servizio universale e al relativo finanziamento. Si
tratta di temi che costituiscono oggetto di alcune delle
disposizioni del disegno di legge governativo, per quello che
al momento è dato sapere, e della proposta di legge A.C. 2354
di cui è primo firmatario. Peraltro, pur riguardando un ambito
di materia più limitato, la proposta di legge A.C. 3106
risulta molto approfondita ed articolata. Sembra, infatti, che
si possano riconoscere tre elementi di fondo che ispirano
l'iniziativa legislativa: per un verso, il favore con il quale
si valuta la realizzazione di una rete cablata nel nostro
paese, per recuperare il ritardo che in materia tutt'ora si
registra rispetto ad altri paesi europei; per l'altro, una
particolare attenzione ai progressi tecnici e alle relative
applicazioni, con particolare attenzione alle reti in
microonde; infine, una peculiare sensibilità per le esigenze
delle realtà locali che si inquadra in una prospettiva di
stampo federalista. Per quanto riguarda il primo aspetto, la
proposta di legge definisce all'articolo 1 le reti via cavo,
mentre agli articoli 2 e 3 si individua l'ambito territoriale
rispettivamente delle reti distrettuali e delle reti federali.
Le prime si suddividono a loro volta in reti regionali, reti
di consorzi di comuni e reti comunali, mentre le seconde sono
quelle che si estendono sul territorio di più regioni. Ferma
restando la opzione per l'avvio della liberalizzazione per la
realizzazione di reti via cavo prima del termine attualmente
previsto al 1^ gennaio 1998, è peraltro fatta salva la
possibilità della società concessionaria di proseguire i
lavori già avviati e la gestione delle reti già realizzate
senza obbligo di richiedere apposita concessione. Tale
eccezione vale anche per le società titolari di servizi di
pubblica utilità; si tratta evidentemente delle società che
attualmente dispongono delle cosiddette reti alternative di
telecomunicazione. A prescindere da questi casi, comunque, per
la realizzazione delle reti federali si richiede il rilascio
di apposita concessione, mentre per le reti distrettuali è
previsto lo strumento dell'autorizzazione All'articolo 4 sono
poi specificamente elencate le competenze in materia di
rilascio in materia di concessioni e autorizzazioni e i
requisiti che i soggetti interessati debbono possedere. Si
stabilisce quindi che le concessioni e le autorizzazioni hanno
durata ventennale e non sono trasferibili, mentre è consentito
l'affidamento a società diverse da quelle direttamente
interessate dai provvedimenti concessori o autorizzativi,
della relativa gestione. L'articolo 5 è quello che reca le più
significative innovazioni sotto il profilo degli sviluppi
tecnologici nel settore, trattando di reti in microonde. Nella
relazione i presentatori della proposta di legge precisano che
tali reti consistono "in un fascio circolare di alte frequenze
che non ha un elemento conduttore"; in sostanza, si
tratterebbe di una sorta di rete via cavo senza fili.
L'utilizzo di frequenze altissime consentirebbe peraltro di
trasferire un maggior numero di informazioni diminuendo, allo
stesso tempo, il verificarsi di fenomeni interferenziali.
All'articolo 5 si prevede quindi il ricorso ad una conferenza
di servizi per la ripartizione delle frequenze utilizzabili
dalle reti microonde fra il Ministero delle poste, le regioni
e le aree metropolitane. Anche nel caso delle reti microonde
si ripropone la distinzione tra reti distrettuali, a loro
volta ripartite in reti regionali e in reti in aree
metropolitane, e reti federali.
Al di là del contenuto specifico delle disposizioni
citate, è comunque evidente che l'articolo 5 prospetta il
ricorso a una tecnologia che le altre proposte di legge in
esame non prendono in considerazione e di cui risulta
opportuno approfondire la concreta disponibilità. Si tratta
pertanto di una questione che merita una attenta valutazione e
approfondimento anche di ordine tecnico. Resta il fatto che il
Ministero dovrà fornire chiarimenti circa la disponibilità di
ulteriori frequenze da destinare ai
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servizi di telecomunicazione, e in primo luogo di quelli
relativi alla telefonia per evitare le note conseguenze
prodotte dall'attuale situazione di saturazione.
All'articolo 7 si prevede poi che sulle reti via cavo e
microonde possono essere offerti tutti i servizi di
telecomunicazione e quelli radiotelevisivi; peraltro, si
distingue, per ciò che riguarda il regime giuridico, il caso
dei servizi di telefonia vocale, per cui si prevede il
rilascio di specifica concessione, dagli altri per i quali si
rimanda alla normativa prevista dal decreto legislativo n.
103/95 di recepimento della direttiva 90/388/CEE. All'articolo
8 sono poi previste le misure relative ai canoni dovuti per le
concessioni e le autorizzazioni facendo riferimento al
parametro costituito dagli introiti lordi annuali. In
proposito, al di là dell'entità delle misure previste, occorre
forse valutare l'opportunità di prevedere una norma
transitoria che consenta di definire il canone per il primo
anno di attività. All'articolo 10 si prevede poi l'adozione di
un regolamento ministeriale concernente gli standard
tecnici e di qualità delle reti, nonché lo statuto dei
servizi, mentre all'articolo 11 si prevedono disposizioni in
materia di interconnessione e di accesso al fine di evitare
discriminazioni e di garantire la più ampia concorrenza. E'
altresì previsto, al comma 3, la definizione da parte del
Ministero delle poste degli obblighi di fornitura del servizio
universale. Infine, l'articolo 13 prevede l'istituzione presso
il Ministero delle poste di un registro degli operatori delle
reti, mentre l'articolo 14 contiene disposizioni in materia di
trasferimento all'Autorità per le comunicazioni di competenze
attualmente svolte dal Ministero delle poste. Su quest'ultima
questione rileva che è ancora in discussione al Senato l'esame
del provvedimento in materia di Autorità per i servizi di
pubblica utilità, e che il dibattito parlamentare non è ancora
pervenuto a decisioni univoche su tale questione, soprattutto
per ciò che riguarda il settore delle telecomunicazioni.
Si riserva quindi di integrare la sua relazione una volta
assegnato il disegno di legge del Governo. Sollecita infine i
rappresentanti dei gruppi ad accelerare la presentazione di
eventuali ulteriori proposte di legge in modo da poter
proseguire più rapidamente l'esame della materia.
Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame dei
provvedimenti.
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