| 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i soggetti che hanno la
rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1 provvedono
alla compilazione di un elenco dei beni e delle attrezzature
che non appartengono al patrimonio degli enti e dei quali
questi hanno il godimento. Ai fini della migliore compilazione
dell'elenco di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Entro i successivi quaratacinque giorni gli stessi
soggetti di cui al comma 1 individuano i beni e le
attrezzature che intendono acquisire o dei quali intendono
continuare a disporre, per un periodo non superiore a due anni
in ragione della necessità degli stessi. L'elenco di cui al
presente comma è aggiornato ogni anno ed è allegato ai bilanci
degli enti di cui all'articolo 1. Gli elenchi sono pubblici e
ad essi è consentito l'accesso anche nelle vie brevi ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidete della Repubblica n.
352 del 1992.
3. L'omissione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 o la
dichiarazione mendace o reticente sono punite con la pena
pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.
4. Le procedure di cui al comma 2 sono atttivate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora nell'ambito degli enti di cui all'articolo 1 siano
stati attivati sistemi di controllo di gestione, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni, e le regioni
territorialmente competenti abbiano provveduto all'attivazione
degli osservatori dei prezzi e delle tecnologie, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
724. Qualora la regione non abbia provveduto all'attivazione
del citato osservatorio, i soggetti che hanno la
rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1 si avvalgono
dei dati racccolti dall'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, ai sensi dell'articolo 4.
5. I beni e le attrezzature non ricompresi negli elenchi
di cui al comma 2 sono sostituiti agli aventi diritto entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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