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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126922
SMC0217-0047
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.79 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C1594. LAVCOMM
...C1594.
...TESTO DEL RELATORE
Art. 2.
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del presidente Roberto CALDEROLI indi del vicepresidente Vasco GIANNOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Corrado Scivoletto.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC12 ZZRE
     1.  Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, i soggetti che hanno la
  rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1 provvedono
  alla compilazione di un elenco dei beni e delle attrezzature
  che non appartengono al patrimonio degli enti e dei quali
  questi hanno il godimento.  Ai fini della migliore compilazione
  dell'elenco di cui al presente comma si applicano le
  disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7
  agosto 1990, n. 241.
     2.  Entro i successivi quaratacinque giorni gli stessi
  soggetti di cui al comma 1 individuano i beni e le
  attrezzature che intendono acquisire o dei quali intendono
  continuare a disporre, per un periodo non superiore a due anni
  in ragione della necessità degli stessi.  L'elenco di cui al
  presente comma è aggiornato ogni anno ed è allegato ai bilanci
  degli enti di cui all'articolo 1.  Gli elenchi sono pubblici e
  ad essi è consentito l'accesso anche nelle vie brevi ai sensi
  dell'articolo 3 del decreto del Presidete della Repubblica n.
  352 del 1992.
     3.  L'omissione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 o la
  dichiarazione mendace o reticente sono punite con la pena
  pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.
     4.  Le procedure di cui al comma 2 sono atttivate entro sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  qualora nell'ambito degli enti di cui all'articolo 1 siano
  stati attivati sistemi di controllo di gestione, ai sensi
  dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n.
  502 del 1992 e successive modificazioni, e le regioni
  territorialmente competenti abbiano provveduto all'attivazione
  degli osservatori dei prezzi e delle tecnologie, ai sensi
  dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
  724.  Qualora la regione non abbia provveduto all'attivazione
  del citato osservatorio, i soggetti che hanno la
  rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1 si avvalgono
  dei dati racccolti dall'Agenzia per i servizi sanitari
  regionali, ai sensi dell'articolo 4.
     5.  I beni e le attrezzature non ricompresi negli elenchi
  di cui al comma 2 sono sostituiti agli aventi diritto entro
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=12 SEDE=RE NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0045 COMM=C12D TX PAGINIZ=0079 RIGINIZ=017 PAGFIN=0079 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=79 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0045 NDOC0045



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