| 1. Salvo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 23 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, è vietato sostenere,
direttamente o indirettamente, oneri per spese di viaggio e di
ospitalità ai fini della partecipazione a convegni o riunioni
di natura tecnico-scientifica comunque, non sottoposti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, in favore di dipendenti degli enti di cui all'articolo 1,
in mancanza di apposita autorizzazione dell'ente di
competenza.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è
presentata all'ente dal soggetto interessato è nominativa ed
indica gli oneri finanziari da sostenere. L'autorizzazione si
intende concessa decorsi inuntilmente trenta giorni dalla
richiesta stessa.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo è punita con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5
milioni.
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