| Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8- bis.
(Competenza dell'Autorità).
1. L'Autorità ha competenza esclusiva nell'applicare i
divieti e le sanzioni previsti dalla presente legge.
2. All'atto di emanare gli opportuni provvedimenti, essa
deve richiedere un parere non vincolante all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato ed al Garante dell'Editoria
per quanto di loro rispettiva competenza.
3. Se richiesto, l'Autorità rilascia all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato un parere non vincolante
quando quest'ultima intende emanare provvedimenti di sua
competenza nei confronti di imprese operanti nel settore delle
comunicazioni.
8. 02.
Bernini.
Dopo l'articolo 8- bis, aggiungere il
seguente:
Art. 8- ter.
(Poteri dell'Autorità).
1. L'Autorità può avviare un'istruttoria qualora ritenga
sia stata commessa una violazione della presente legge.
L'Autorità può agire d'ufficio o previa denuncia da parte di
altri organi dell'amministrazione o di privati.
2. In ogni caso, l'avvio dell'istruttoria è obbligatoria
per tutte le operazioni di concentrazione che comportino la
formazione o il rafforzamento di una posizione dominante
secondo i criteri indicati della presente legge.
3. Qualora, al termine di un'istruttoria, l'autorità
accerti la sussistenza di una violazione della presente legge,
essa può emanare tutti i provvedimenti opportuni per
ripristinare la legalità, ivi compresi l'ordine alle imprese
di interrompere determinati comportamenti e l'ordine di
operare delle dismissioni.
4. L'Autorità può comminare delle sanzini pecuniarie sia
in caso di violazione della presente legge sia nel caso di
rifiuto o ritardo nell'ottemperare ai provvedimenti da essa
emanati.
5. L'Autorità è dotata di potere regolamentare quanto
all'applicazione della presente legge.
8. 03.
Bernini.
Dopo l'articolo 8- ter, aggiungere il
seguente:
Art. 8- quater.
(Rapporti con la legge n. 287 del 1990).
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge n. 287 del
1990 è abrogato.
2. L'Autorità e la Autorità garante della concorrenza e
del mercato convengono le modalità per assicurare il
coordinamento interistituzionale.
8. 04.
Bernini.
Pag. 89
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8- bis.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta
organica non può eccedere le centocinquanta unità.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad
eccezione delle categorie per le quali sono previste
assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri
fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la
Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni
caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o
esercitare attività professionali, commerciali e
industriali.
4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può
inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare
su specifici temi e problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne
risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni su proposta del presidente
dell'Autorità.
8. 01.
Martusciello.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8- bis.
(Commissioni regionali
sulla comunicazione).
1. Sono istituite le commissioni regionali sulla
comunicazione e, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, le commissioni provinciali sulla comunicazione, di
seguito denominate, rispettivamente, "commissioni regionali" e
"commissioni provinciali", composte da nove membri eletti
all'interno dei consigli regionali e provinciali, che le
disciplinano con proprie delibere.
2. L'autorità si avvale delle commissioni regionali e
provinciali, stabilendone gli ambiti di competenza, con
proprio regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data
del suo insediamento, ed affida ad esse funzioni di consulenza
con riferimento agli aspetti di impatto ambientale delle
radiodiffusioni.
8. 07.
Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8- bis.
(Commissione parlamentare
sulla comunicazione multimediale).
1. E' istituita la Commissione parlamentare sulla
comunicazione multimediale, di seguito denominata "Commissione
parlamentare", composta da trenta membri eletti per metà dalla
Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica. La
commissione elegge il proprio presidente ed approva il
regolamento per l'organizzazione della relativa attività.
8. 05.
Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Ciocchetti,
Niccolini.
Dopo l'articolo 8- bis aggiungere il
seguente:
Art. 8- ter.
(Funzioni della Commissione parlamentare).
1. La Commissione parlamentare:
a) predispone la lista di membri tra i quali
eleggere i componenti dell'Autorità della comunicazione;
Pag. 90
b) esprime pareri vincolanti sugli atti
regolamentari dell'Autorità della comunicazione
multimediale;
c) esamina i reclami e le contestazioni nei
confronti dell'Autorità della comunicazione multimediale; a
tal fine può revocare a maggioranza dei due terzi dei propri
membri l'incarico di tutti i membri dell'Autorità della
comunicazione multimediale in caso di atti da essa intrapresi,
per inosservanza della Costituzione e delle norme vigenti in
materia di comunicazione;
d) vigila sul comportamento imparziale del
servizio pubblico radiotelevisivo e sulla correttezza degli
operatori privati nelle trasmissioni informative, nonché
sull'osservanza delle norme di equità di trattamento e di
parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e
propaganda elettorale, segnalando gli eventuali abusi
all'Autorità della comunicazione multimediale, secondo le
competenze, di cui agli articoli 6 e 7;
e) esprime un parere non vincolante sul piano
industriale e su quello editoriale che il consiglio di
amministrazione della società responsabile del servizio
pubblico radiotelevisivo deve predisporre ogni anno;
f) ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di
norme in materia di comunicazione, anche effettuando
specifiche indagini conoscitive in collaborazione con
l'Autorità della comunicazione multimediale.
8. 06
Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Landolfi,
Ciocchetti, Niccolini.
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