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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126930
SMC0217-0055
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.55 (che inizia a pag.88 dello stampato)
                 ...COMMISSIONE SPECIALE
         per il riordino del settore radiotelevisivo
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C721; C1026; C1373; C1464; C1581; C2464; C2465; C2513; C2566. LAVCOMM
...C721; C1026; C1373; C1464; C1581; C2464; C2465; C2513; C2566.
ARTICOLI AGGIUNTIVI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Giorgio NAPOLITANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Alessandro Frova.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC32 ZZRE
       Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
                      Art.  8- bis.
                 (Competenza dell'Autorità).
     1.  L'Autorità ha competenza esclusiva nell'applicare i
  divieti e le sanzioni previsti dalla presente legge.
     2.  All'atto di emanare gli opportuni provvedimenti, essa
  deve richiedere un parere non vincolante all'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato ed al Garante dell'Editoria
  per quanto di loro rispettiva competenza.
     3.  Se richiesto, l'Autorità rilascia all'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato un parere non vincolante
  quando quest'ultima intende emanare provvedimenti di sua
  competenza nei confronti di imprese operanti nel settore delle
  comunicazioni.
  8. 02.
                                                     Bernini.
       Dopo l'articolo 8- bis,  aggiungere il
  seguente:
                      Art.  8- ter.
                   (Poteri dell'Autorità).
     1.  L'Autorità può avviare un'istruttoria qualora ritenga
  sia stata commessa una violazione della presente legge.
  L'Autorità può agire d'ufficio o previa denuncia da parte di
  altri organi dell'amministrazione o di privati.
     2.  In ogni caso, l'avvio dell'istruttoria è obbligatoria
  per tutte le operazioni di concentrazione che comportino la
  formazione o il rafforzamento di una posizione dominante
  secondo i criteri indicati della presente legge.
     3.  Qualora, al termine di un'istruttoria, l'autorità
  accerti la sussistenza di una violazione della presente legge,
  essa può emanare tutti i provvedimenti opportuni per
  ripristinare la legalità, ivi compresi l'ordine alle imprese
  di interrompere determinati comportamenti e l'ordine di
  operare delle dismissioni.
     4.  L'Autorità può comminare delle sanzini pecuniarie sia
  in caso di violazione della presente legge sia nel caso di
  rifiuto o ritardo nell'ottemperare ai provvedimenti da essa
  emanati.
     5.  L'Autorità è dotata di potere regolamentare quanto
  all'applicazione della presente legge.
  8. 03.
                                                     Bernini.
       Dopo l'articolo 8- ter,  aggiungere il
  seguente:
                     Art.  8- quater.
           (Rapporti con la legge n. 287 del 1990).
     1.  Il primo comma dell'articolo 20 della legge n. 287 del
  1990 è abrogato.
     2.  L'Autorità e la Autorità garante della concorrenza e
  del mercato convengono le modalità per assicurare il
  coordinamento interistituzionale.
  8. 04.
                                                     Bernini.
 
                              Pag. 89
 
     Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
                      Art.  8- bis.
     1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
  istituito un apposito ruolo del personale dipendente
  dell'Autorità.  Il numero dei posti previsti dalla pianta
  organica non può eccedere le centocinquanta unità.
  L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad
  eccezione delle categorie per le quali sono previste
  assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio
  1987, n. 56.
     2.  Il trattamento giuridico ed economico del personale e
  l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri
  fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la
  Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze
  funzionali ed organizzative dell'Autorità.
     3.  Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni
  caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o
  esercitare attività professionali, commerciali e
  industriali.
     4.  L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con
  contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
  diritto privato, in numero di cinquanta unità.  L'Autorità può
  inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare
  su specifici temi e problemi.
     5.  Al funzionamento dei servizi e degli uffici
  dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne
  risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni su proposta del presidente
  dell'Autorità.
  8. 01.
                                                Martusciello.
       Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
                      Art.  8- bis.
                    (Commissioni regionali
                    sulla comunicazione).
     1.  Sono istituite le commissioni regionali sulla
  comunicazione e, nelle province autonome di Trento e di
  Bolzano, le commissioni provinciali sulla comunicazione, di
  seguito denominate, rispettivamente, "commissioni regionali" e
  "commissioni provinciali", composte da nove membri eletti
  all'interno dei consigli regionali e provinciali, che le
  disciplinano con proprie delibere.
     2.  L'autorità si avvale delle commissioni regionali e
  provinciali, stabilendone gli ambiti di competenza, con
  proprio regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data
  del suo insediamento, ed affida ad esse funzioni di consulenza
  con riferimento agli aspetti di impatto ambientale delle
  radiodiffusioni.
  8. 07.
  Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone.
       Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
                      Art.  8- bis.
                  (Commissione parlamentare
              sulla comunicazione multimediale).
     1.  E' istituita la Commissione parlamentare sulla
  comunicazione multimediale, di seguito denominata "Commissione
  parlamentare", composta da trenta membri eletti per metà dalla
  Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica.  La
  commissione elegge il proprio presidente ed approva il
  regolamento per l'organizzazione della relativa attività.
  8. 05.
  Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Ciocchetti,
  Niccolini.
       Dopo l'articolo 8- bis  aggiungere il
  seguente:
                      Art.  8- ter.
          (Funzioni della Commissione parlamentare).
     1.  La Commissione parlamentare:
         a)  predispone la lista di membri tra i quali
  eleggere i componenti dell'Autorità della comunicazione;
 
                              Pag. 90
 
         b)  esprime pareri vincolanti sugli atti
  regolamentari dell'Autorità della comunicazione
  multimediale;
         c)  esamina i reclami e le contestazioni nei
  confronti dell'Autorità della comunicazione multimediale; a
  tal fine può revocare a maggioranza dei due terzi dei propri
  membri l'incarico di tutti i membri dell'Autorità della
  comunicazione multimediale in caso di atti da essa intrapresi,
  per inosservanza della Costituzione e delle norme vigenti in
  materia di comunicazione;
         d)  vigila sul comportamento imparziale del
  servizio pubblico radiotelevisivo e sulla correttezza degli
  operatori privati nelle trasmissioni informative, nonché
  sull'osservanza delle norme di equità di trattamento e di
  parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e
  propaganda elettorale, segnalando gli eventuali abusi
  all'Autorità della comunicazione multimediale, secondo le
  competenze, di cui agli articoli 6 e 7;
         e)  esprime un parere non vincolante sul piano
  industriale e su quello editoriale che il consiglio di
  amministrazione della società responsabile del servizio
  pubblico radiotelevisivo deve predisporre ogni anno;
         f)  ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di
  norme in materia di comunicazione, anche effettuando
  specifiche indagini conoscitive in collaborazione con
  l'Autorità della comunicazione multimediale.
  8. 06
  Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Landolfi,
  Ciocchetti, Niccolini.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=32 SEDE=RE NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0055 TIPDOC=P DOCTIT=0054 COMM=C32D FTX PAGINIZ=0088 RIGINIZ=007 PAGFIN=0090 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=88 PAGEFIN=90 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0055 TIPDOCP DOCTIT0054 NDOC0054



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