Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126932
SMC0217-0057
Bollettino Giunte e Commissioni n. 217 del 27 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-217)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.57 (che inizia a pag.94 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
                  per le questioni regionali
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
C1300. LAVCOMM
C1300.
Riforma del credito agevolato (1300).
(Parere alla 6^ Commissione: favorevole con osservazioni)
Mercoledì 27 settembre 1995. - Presidenza del Presidente FONTANINI. - Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali dottor Francesco Frattini.
ZZSMC ZZRES ZZSMC270995 ZZSMC950927 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC217 ZZ12 ZZD ZZC23 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     Il presidente FONTANINI riferisce sul disegno di legge
  in titolo, con cui si propone un'importante riforma che
  riguarda i finanziamenti previsti da leggi, statali e
  regionali, che fruiscono di una agevolazione pubblica,
  consistente in un contributo in conto interesse o in conto
  capitale.  Con l'articolo 1, comma 1, si introduce il principio
  della netta separazione fra la concessione del credito, che è
  di competenza dell'intermediario finanziario, e la concessione
  dell'incentivo pubblico, che è di competenza delle pubbliche
  amministrazioni.  Si prevede infatti che i finanziamenti, che
  possono essere assistiti da agevolazione pubblica, sono
  stipultati alle condizioni liberamente concordate dalle parti,
  compreso il tasso di interesse, e possono essere erogati anche
  in assenza del provvedimento agevolativo.
     Viene in tal modo eliminato il sistema del tasso di
  riferimento, che rappresenta il tasso massimo al quale le
  banche possono concedere finanziamenti agevolati.
     Con la separazione fra concessione del credito e
  concessione dell'agevolazione - prosegue il Presidente
  relatore - il credito può essere erogato indipendentemente
  dall'agevolazione e antecedentemente a questa.  L'agevolazione
  sarà separatamente concessa dalla pubblica amministrazione
  all'impresa previa verifica delle condizioni richieste dalla
  legge e purchè sia stato precedentemente concesso il
  finanziamento all'impresa stessa.  Le parti possono subordinare
  l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione
  dell'agevolazione pubblica.  Quanto alla misura del contributo
  pubblico si prevede (comma 2) che sia determinata in base a
  parametri oggettivi stabiliti dal Comitato interministeriale
  per il credito ed il risparmio (CICR).
     Successivamente il Presidente relatore - dopo aver
  rilevato, in riferimento al comma 6, dell'articolo 1, che le
  disposizioni contenute nel citato articolo costituiscono
  principi fondamentali di riforma economico-sociale della
  Repubblica cui le Regioni e le Province autonome devono
  attenersi tenendo conto dei rispetttivi ordinamenti - propone
  l'espressione di un parere favorevole rilevando l'opportunità
  di eliminare al comma 4 dell'articolo 1 il riferimento a
  disposizioni ministeriali di riordino del sistema del credito
  agevolato.
     Si apre il dibattito.
     Il deputato FONTAN formula alcune osservazioni critiche
  sulla formulazione del secondo periodo del citato comma 6
  dell'articolo 1, che, a suo avviso, potrebbe essere
  soppresso.
     Il deputato CONTE rileva che non si spiega come i tassi di
  riferimento si siano rivelati superiori a quelli di mercato.
  E' scandaloso, egli aggiunge, che le banche si lamentino,
  specie in quei comparti, come quello del commercio, in cui le
  aziende risultano fortemente indebitate a causa degli elevati
  tassi di interesse e dell'inadempienza dello Stato agli
  obblighi di erogazione delle agevolazioni previste dalla
  legge.
     Si tratta, egli sottolinea, di stabilire se ci sono i
  fondi per il credito agevolato e indurre le banche ad ottenere
  i tassi a livelli di mercato.  Per risolvere i problemi del
  credito agevolato, egli conclude, non basta separare la
  concessione del credito da quella dell'agevolazione.
 
                              Pag. 95
 
     Il presidente FONTANINI osserva che il secondo periodo del
  comma 6 dell'articolo 1 ha una funzione garantista, proprio
  perchè esplicita la necessità di tener conto delle peculiarità
  degli ordinamenti regionali e provinciali.
     Il deputato CONTE prospetta l'opportunità di far
  riferimento, nel parere, ai contratti stipulati con la
  precedente normativa (ricorda che nel 1982 i tassi raggiunsero
  il 19 per cento) individuando una salvaguardia per chi ha già
  ricevuto un finanziamento evitando una sorta di disparità di
  trattamento.
     Il PRESIDENTE richiama la necessità di attenersi sul
  parere, agli aspetti che rientrano nelle competenze della
  Commissione.
     La Commissione infine conferisce al presidente FONTANINI
  mandato di trasmettere alla Commissione di merito parere
  favorevole, rilevando l'opportunità di eliminare, al comma 4
  dell'articolo 1, il riferimento a disposizioni ministeriali di
  riordino del sistema del credito agevolato.
 
     La seduta termina alle 10,25.
 
DATA=950927 FASCID=SMC12-217 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=23 SEDE=CO NSTA=0217 TOTPAG=0096 TOTDOC=0058 NDOC=0057 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C23D F PAGINIZ=0094 RIGINIZ=012 PAGFIN=0095 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=94 PAGEFIN=95 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00217 SORTNAV=59509270 00217 b00000 ZZSMC217 NDOC0057 TIPDOCB DOCTIT0057 NDOC0057



Ritorna al menu della banca dati