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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126937
STC0076-0004
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA Resoc. Stenogr. n. 76 del 27 settembre 1995 (STC12-MAF-76)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.1981 dello stampato)
...Seguito della discussione della relazione annuale.
GIACOMO GARRA.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA PARENTI
ZZSTC ZZSTC270995 ZZSTC950927 ZZSTC000995 ZZSTC000095 ZZSTC76 ZZMAF ZZMAF270995 ZZMAF950927 ZZMAF000995 ZZMAF000095 ZZMAF76 ZZ12
    GIACOMO GARRA.  Desidero anzitutto osservare che la
  relazione in esame è stata puntualmente presentata al termine
  del primo anno di attività della Commissione.  Di questo va
  senz'altro dato atto al presidente, così come penso vada
  riconosciuta l'adeguatezza del taglio e dell'ampiezza della
  relazione stessa.
     Nel primo capitolo viene espresso un apprezzamento - che
  condivido - sui crescenti risultati conseguiti dalla
  magistratura e dalle forze dell'ordine contro le
  organizzazioni mafiose e si manifesta altresì un
  riconoscimento all'apporto offerto dai collaboratori di
  giustizia.  Si tratta di considerazioni non certo riduttive: il
  ruolo delle forze dell'ordine va sempre più esprimendosi in
  base ad un sistema deduttivo anziché induttivo, nel senso cioè
  che gli elementi di conoscenza forniti dai collaboratori di
  giustizia sono sottoposti a verifica.  Certo, non sempre questo
  accade ma, perlomeno, si verifica di sovente.
     Condivido la preoccupazione espressa a proposito della
  possibilità che le indagini delle forze dell'ordine si
  appiattiscano su moduli di accertamento burocratico, il che
  non consoliderebbe certo un metodo utile.
     Non meno interessante mi è sembrata la segnalazione
  dell'opportunità di applicare presso ogni procura distrettuale
  antimafia un magistrato proveniente da ciascuna delle procure
  della Repubblica presso i tribunali ricadenti nel distretto.
  In particolare, vengono auspicati due obiettivi: rendere
  possibile che lo stesso magistrato inquirente svolga le
  funzioni dell'accusa dal momento delle indagini preliminari
  fino alla fase dibattimentale; favorire una più articolata
  azione investigativa sul territorio.
     E' stato affermato - se non erro dal senatore Tripodi -
  che non vi è ottimale collaborazione tra i diversi corpi delle
  forze dell'ordine.  La relazione Parenti affronta il problema e
  rileva con chiarezza come l'unificazione non possa avvenire in
  maniera strisciante e che per il conseguimento di tale
  finalità, ove necessario, dovrà intervenire il legislatore
  giacché non compete al Governo attivare od attuare una
  siffatta innovazione.  La relazione, a tale riguardo, indica
  con chiarezza i punti cardine per un rafforzamento della
  prospettiva della collaborazione tra i corpi delle forze
  armate e della polizia di Stato.
     Articolate valutazioni sono riferite alle misure di
  prevenzione, in particolare a quelle di carattere
  patrimoniale.  Nella relazione sono riportati a tale riguardo
  dati di raffronto molto significativi.  Dai relativi diagrammi
  si evidenzia come l'entità dei beni sottoposti a confisca o
  sequestro sia in continua ascesa.  Ricordo che la Commissione
  giustizia della Camera ha approvato in sede legislativa, il 25
  luglio scorso, la proposta di legge n. 1778, dell'onorevole Di
  Lello Finuoli ed altri, recante disposizioni
 
                             Pag. 1982
 
  in materia di gestione e di destinazione di beni
  sequestrati o confiscati.  L'auspicio è che la nuova legge
  possa rimuovere il fenomeno degli amministratori-custodi, che
  potrebbe andar bene nell'ipotesi in cui si trattasse di beni
  immobili o di pacchetti azionari ma che è disastroso in
  presenza di aziende, anche alla luce dei riflessi che un
  immobilismo dell'amministratore arrecherebbe alle sorti
  dell'azienda, con particolare riferimento ai posti di lavoro
  delle maestranze.
     Il testo, dicevo, è all'esame del Senato dal 31 luglio
  scorso.  Pare che l'iter sia bloccato presso la Commissione
  giustizia di quel ramo del Parlamento, alla quale risulta
  essere stato assegnato in sede deliberante fin dal 4 agosto
  scorso.  Confidiamo che il Senato possa concludere in tempi
  brevi l'esame del provvedimento, sul cui iter ci auguriamo
  inoltre di poter essere informati.
     Sarebbe fuorviante che la relazione Parenti venisse
  ritenuta inadeguata in ordine al ruolo dei collaboratori di
  giustizia per il fatto che a pagina 61 viene rilevata e
  lamentata la dilatazione del numero dei soggetti assistiti
  quali congiunti dei collaboratori.  Credo che tale rilievo non
  sia collegato all'intento di mettere in cattiva luce il
  fenomeno dei collaboratori, quanto probabilmente a quello di
  evidenziare un troppo lassista - mi si consenta il termine -
  criterio di ammissione alla protezione di parenti e congiunti,
  i quali non sono più gli stretti congiunti della disposizione
  iniziale.  E' innegabile che l'articolo 9, comma 2, del
  decreto-legge n. 8 del 1991 ha sancito che misure
  assistenziali possono essere adottate, oltre che nei confronti
  dei congiunti prossimi, anche a favore di coloro che sono
  esposti a causa delle relazioni che intrattengono con i
  collaboratori di giustizia, compresi i conviventi (cioè,
  scusatemi la battuta amena, amanti,  partner gay  e via
  discorrendo).  L'ampiezza della formula "persone esposte a
  causa dei rapporti relazionali" è tale, a mio giudizio, da
  consentire la protezione del vicino di casa, dell'amico di
  strada e, francamente, mi pare sia condivisibile la
  preoccupazione sottolineata nella relazione.
     Un'analisi dettagliata della relazione rischierebbe di
  rendere prolisso il mio intervento; procederò quindi per
  rapidi  flash  per poi soffermarmi su un ultimo punto.
  Merita certamente attenzione la problematica dell'articolo
  41- bis,  comma 2, dell'ordinamento penitenziario.  Non vi
  è dubbio che il numero di nuovi detenuti sottoposti a detto
  regime tra il 1993 ed il 1994 abbia segnato un modesto calo: i
  sottoposti erano stati 139 nel 1993 e sono stati 102 i nuovi
  sottoposti nel 1994.  Nel corso di audizioni riservate in
  questa sede ci è stato detto che il  boom  del secondo
  semestre del 1992 fu in qualche misura determinato o da un
  risveglio improvviso dai "sogni di Aligi" oppure da un
  sussulto di sdegno per le uccisioni terribili e le stragi di
  Capaci e di via D'Amelio.
     Certo, la proroga al 31 dicembre 1999 della normativa di
  cui all'articolo 41- bis  ha eliminato uno dei punti
  controversi fra "rigoristi" e "lassisti".  La quasi unanimità
  con cui il Parlamento ha approvato la legge di proroga
  dimostra come fossero gratuite le accuse della sinistra al
  polo delle libertà.  Attenzione, però, ai criteri di
  concessione dei colloqui familiari e soprattutto alle
  traduzioni collettive che vanificano la  ratio
  dell'articolo 41- bis!
     Quanto alle tematiche dei capitoli secondo e successivi,
  mi soffermerò soltanto sulla vicenda politica-mafia.  Le
  critiche alla relazione Parenti sono state incentrate da
  alcuni colleghi della sinistra anche sulle valutazioni svolte
  nella relazione medesima sul tema dei processi penali a carico
  del senatore Giulio Andreotti.  Su tali valutazioni ascoltate
  in quest'aula ritengo di dovermi soffermare.  Certo, le tesi
  del procuratore aggiunto Lo Forte che sostiene avere il
  "Giulio nazionale" operato solo come esponente di partito ma
  non anche quale esponente del governo e quale presidente del
  Consiglio dei ministri, non collimano con quanto sostenuto
  dalla presidente Parenti, la quale a pagina 90 della relazione
  afferma che nell'obiettivo dell'accusa vi è "l'azione
  spiegata" - da Andreotti - "nella sua qualità sia di statista
  che di uomo politico al vertice della DC ed investe l'uso del
  potere e dell'influenza che
 
                             Pag. 1983
 
  egli, sulla base di tale duplice caratura, avrebbe esercitato
  per rafforzare ed espandere l'associazione mafiosa in
  questione".
     Non mi pare invece che un serio dibattito in Parlamento,
  quale quello auspicato nella relazione, sulle responsabilità
  politiche (e quindi senza alcuna sostituzione del Parlamento
  alle competenze dei giudici di Palermo, di Perugia o del
  tribunale dei ministri, che attengono a responsabilità penali
  e non politiche) costituisca lesa maestà nei confronti di
  Caselli, Lo Forte o comunque della magistratura del nostro
  paese.  Ma perché nel nostro paese quando gli esponenti del
  polo delle libertà esprimono le loro opinioni sui processi a
  carico del senatore Andreotti sono considerati nemici di
  Caselli, mentre se ciò fanno i giornalisti o certi giornalisti
  si è solo in presenza di un contributo all'informazione
  pubblica?
     Ed allora, mi esprimerò citando tesi giornalistiche non
  sospette, non quelle del  Giornale  di Feltri o del
  Secolo d'Italia  e nemmeno quelle dell' Unità  o del
  manifesto;  mi riferirò invece al  Corriere della
  Sera,  alla  Stampa,  al  Sole 24 ore  e forse anche
  al  Popolo.
     Ieri Enzo Biagi (quindi un non berlusconiano) ha
  stigmatizzato le "indiscrezioni che filtravano un giorno dopo
  l'altro dal palazzo di giustizia", criticando le anticipazioni
  di colpevolezza che si hanno "da quando i giudici, invece che
  con le sentenze (...) si sono rivolti a cronisti devoti e alle
  telecamere", appunto, con anticipazioni di giudizio.  E un uomo
  della sinistra, Alessandro Galante Garrone, sulla  Stampa
  di ieri scriveva: "Attendiamo tutti, con ansia, di conoscere i
  singoli fatti sui quali verte l'accusa".
     Ci rendiamo conto della gravità e della enormità di un
  auspicio o comunque di una manifestazione di attesa quale
  quella enunciata dall'uomo di sinistra, dall'indipendente di
  sinistra Alessandro Galante Garrone?  La ripeto: "Attendiamo
  tutti con ansia di conoscere i singoli fatti sui quali verte
  l'accusa".  Ma come, nemmeno in 70 mila pagine di richiesta di
  rinvio a giudizio la procura della Repubblica di Palermo
  riesce a specificare i singoli fatti di accusa?
 
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