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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


127178
STA0247-0153
Stenografico d'Aula n. 247 del 27 settembre 1995 (STA12-247)
(suddiviso in 400 Unità Documento)
Unità Documento n.153 (che inizia a pag.15279 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.17)
SEGUITO DISCUSSIONE: 1 - 00165; 1 - 00168; 1 - 00169; 1 - 00144; 1 - 00171; 1 - 00172; 6 - 00022; 6 - 00023. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: 1 - 00165; 1 - 00168; 1 - 00169; 1 - 00144; 1 - 00171; 1 - 00172; 6 - 00022; 6 - 00023.
ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE DELLA VALLE (ore 16,23).
ZZSTA ZZRES ZZSTA270995 ZZSTA950927 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA247 ZZ12 ZZDI ZZLL
    ERNESTO VOZZI,  Sottosegretario di Stato per le finanze.
    Presidente, per quanto riguarda il settore delle
  finanze, nell'intento di dare un contributo di chiarezza
  al dibattito desidero offrire alcuni elementi conoscitivi
  in relazione ai problemi posti nelle mozioni ed emersi
  dall'ampia discussione che si è svolta.
    I quesiti sollevati attengono, in primo luogo, agli
  strumenti fiscali con riferimento al settore
  dell'edilizia.  In particolare, si è presa in
  considerazione l'edilizia gestita direttamente dal
  Ministero delle finanze.  Infatti, anche se il 95 per cento
  della tematica si è incentrata sull'edilizia di proprietà
  degli enti previdenziali, alcuni passi delle mozioni ed
  alcuni spunti del dibattito hanno riguardato il problema
  dell'edilizia di proprietà pubblica nel suo complesso e
  quindi anche degli immobili ai quali farò cenno.
    Per quanto riguarda i criteri di assegnazione, in
  locazione o in concessione, degli alloggi gestiti dal
  demanio, desidero far presente che in epoca non sospetta,
  cioè anteriore all'esplodere della campagna giornalistica
  sulla nota questione, il Governo aveva
  posto mano ad una revisione della materia.  Infatti, con
  circolare del 17 luglio 1995 si è provveduto a rivedere la
  normazione amministrativa riguardante appunto i criteri di
  assegnazione degli alloggi, che in primo luogo vengono
  concessi ai dipendenti.  Infatti, nel settore considerato,
  una delle finalità prioritarie è proprio quella di
  agevolare la sistemazione dei dipendenti trasferiti in una
  sede, al fine, appunto, di agevolare lo spostamento del
  dipendente stesso e della sua famiglia per cause di
  servizio.  Tali criteri, più in generale, riguardano anche
  la locazione dei beni dello Stato a favore di altri
  soggetti.  La circolare individua tre categorie di beni:
  gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile
  dello Stato; gli immobili demaniali e in particolare del
  demanio storico ed artistico; i beni patrimoniali
  disponibili.
    Per quanto concerne la prima categoria, cioè quella degli
  immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello
  Stato, si è stabilito che tali beni debbano essere
  assegnati, come dicevo, esclusivamente ai dipendenti
  trasferiti, ovvero nominati nella sede o in essa già in
  servizio.  Si prevede inoltre un procedimento rigorosamente
  concorsuale, volto ad rassicurare trasparenza ed
  imparzialità nelle assegnazioni (non mi soffermo sui
  particolari, ma sono pronto a fornire in via breve agli
  interessati ogni ulteriore dettaglio informativo).
    Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria di
  immobili, cioè i beni demaniali, in particolare per quelli
  che appartengono al demanio storico ed artistico, la
  circolare prevede che, qualora si tratti di alloggi
  destinati a dipendenti dello Stato per obiettive ragioni
  di servizio, trovi applicazione la medesima disciplina
  testé illustrata.  Invece, per l'assegnazione degli altri
  beni demaniali ad altri soggetti è previsto il ricorso
  alla concessione amministrativa in senso stretto, anche in
  questo caso con una serie di regole procedurali, perché
  all'offerta dell'immobile è data pubblicità ed alla
  relativa gara può partecipare qualsiasi soggetto
  interessato; vi è poi una comparazione tra le istanze e
  così via.
    Vi è infine la terza categoria, quella dei beni
  patrimoniali disponibili, per i quali si è
 
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  previsto il ricorso ad un sistema di licitazione privata
  in senso sostanziale e formale.  Il  procedimento è
  costituito da due fasi: nella prima l'amministrazione
  porta a conoscenza della generalità degli interessati
  (attraverso mezzi di informazione quali la stampa e le
  televisioni locali) l'esistenza degli immobili da locare,
  fissando un termine entro il quale i terzi potranno far
  conoscere il proprio interesse a contrarre.  Nella seconda
  fase l'amministrazione, assunte le necessarie informazioni
  su coloro che abbiano dichiarato il proprio interesse ad
  addivenire alla locazione, invita solo coloro che in base
  alle informazioni raccolte diano il maggiore affidamento
  di solvibilità e correttezza ad offrire un canone che
  parte da quello di mercato.
    Vorrei inoltre far presente che non solo l'attuale
  Governo, ma anche quelli che l'hanno preceduto, si sono
  mossi in epoca non sospetta sul fronte dell'adeguamento
  dei canoni di locazione di questi immobili.  Infatti, con
  una serie di interventi legislativi e cioè con le leggi
  del 24 dicembre 1993, n. 537, e del 23 dicembre 1994, n.
  724, si è previsto un sensibile incremento dei canoni;
  tanto sensibile che, in alcuni casi, il meccanismo
  adottato si è rivelato nell'attuazione in via
  amministrativa eccessivamente oneroso, perché notevolmente
  superiore ai prezzi di mercato in virtù dei successivi
  adeguamenti disposti ai sensi del combinato disposto delle
  leggi richiamate.  Pertanto, nella scorsa primavera si sono
  levate da molte parti delle doglianze in proposito,
  riguardanti non soltanto gli alloggi, ma anche gli altri
  immobili locati od assegnati in concessione dal demanio.
  Queste doglianze hanno trovato importanti riscontri
  parlamentari e ricordo che anche in quest'aula si è data
  risposta ad un documento di sindacato ispettivo proprio su
  questo tema.
    Successivamente la questione è stata risollevata al
  Senato, in sede di esame del disegno di legge di
  conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109.  Nel
  concorso tra l'iniziativa parlamentare e l'apporto tecnico
  del Governo si è addivenuti ad una riformulazione della
  normativa, che poi è stata trasfusa nel successivo
  decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, indi nel
  decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, articolo 5 -
  attualmente
  all'esame della Camera -, il quale prevede che l'ammontare
  complessivo dei canoni non possa essere superiore alla
  media dei prezzi praticati in regime di mercato per
  immobili aventi le stesse caratteristiche.  Con ciò il
  sistema sembra avviato a regime, almeno questo è il
  bilancio che si può trarre dal primo periodo di attuazione
  della normativa.  Pertanto, con questa serie di iniziative
  parlamentari e governative si può dire che è stata
  anticipata su tale versante la problematica poi emersa per
  altri aspetti nella famosa campagna di stampa.
    Vengo ora al problema delle alienazioni degli immobili
  dello Stato, previste dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35,
  di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991,
  n. 396.  Ebbene, la complessità di questa operazione non ha
  consentito di dare definitive indicazioni per l'attuazione
  di tale progetto; soprattutto va tenuto presente che in
  uno di quegli interventi legislativi richiamati si poneva
  l'accento sulla necessità fondamentale di procedere ad una
  definitiva ricognizione di tutti gli immobili di proprietà
  dello Stato.  In esecuzione dell'articolo 32, comma 6,
  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si è pertanto
  proceduto all'emanazione del decreto del ministro delle
  finanze 30 giugno 1995 con il quale sono state stabilite
  le modalità per la comunicazione da parte di tutte le
  amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, anche
  territoriali, nonché degli enti di cui alla legge 11
  luglio 1986, n. 390, che utilizzano a qualunque titolo
  beni demaniali o patrimoniali dello Stato.
    Questo è a mio avviso un punto centrale.  Solo quando sarà
  stato completato questo censimento e tutte le esigenze
  dell'amministrazione dello Stato di reperire nuovi locali
  saranno state valutate e risolte nell'ambito del
  patrimonio censito, anziché attingendo episodicamente -
  come in passato è avvenuto - a locazioni nelle quali lo
  Stato non era concedente ma conduttore di immobili, per
  sistemare uffici pubblici, solo allora si potrà procedere
  ad un piano di alienazione generalizzato degli immobili
  dello Stato che si appalesi conveniente vendere sul
  mercato, così come richiesto in alcune mozioni.  Fino a
  quel momento si può procedere a singole cessioni di beni
  patrimoniali disponibili, soprattutto
 
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  nel caso in cui risultino inutilizzati, agli enti locali e
  alle regioni mediante la procedura semplificata di cui
  alla legge 31 dicembre 1993, n. 579.  Ciò sta già
  avvenendo, ma sul piano generale complessivo non si può
  non tenere conto delle esigenze di fondo che sono state
  delineate.
    Tralascio la questione, pure importante, del censimento
  del catasto informatizzato dei beni del demanio marittimo
  che è in avanzato stato di effettuazione, e vengo al
  problema fiscale.
    Per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ai fini
  delle imposte indirette per l'acquisto della prima casa di
  abitazione, com'è noto, le agevolazioni fiscali, allo
  stato, sono l'applicazione dell'imposta di registro ovvero
  dell'IVA nella misura ridotta del 4 per cento; le imposte
  ipotecarie catastali sono dovute nella misura fissa di 150
  mila lire ciascuna, anziché in misura proporzionale; il
  venditore beneficia della riduzione al 50 per cento
  dell'INVIM.  Questo regime agevolativo è subordinato a
  specifiche condizioni di carattere oggettivo riguardanti
  l'immobile (abitazione principale non avente le
  caratteristiche di lusso e ubicata nel comune di residenza
  dell'acquirente o in quello in cui svolge la propria
  attività) e di carattere soggettivo (non possesso da parte
  dell'acquirente di altro fabbricato o porzione di
  fabbricato idoneo ad abitazione).
    Attesa la particolare rilevanza sociale della materia, il
  Governo di recente ha riformulato la normativa al fine di
  agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione e la
  circolazione degli immobili.  Questo è avvenuto attraverso
  l'articolo 27 del recente disegno di legge recante norme
  di semplificazione e razionalizzazione in materia
  tributaria, ora all'esame del Parlamento (atto Camera n.
  3042).  Queste disposizioni normative dovrebbero inoltre
  essere trasfuse (uso il condizionale perché la riunione
  del Consiglio dei ministri è ancora in corso) nel disegno
  di legge di accompagnamento della legge finanziaria per
  l'anno 1996.
    Le modifiche introdotte sono volte ad ampliare l'ambito di
  applicazione del regime agevolativo, consentendo di fruire
  dei benefici alle sole condizioni che l'unità abitativa
  sia ubicata nel comune di residenza o di
  attività, che l'acquirente non sia titolare in  via
  esclusiva (e non anche soltanto parzialmente) di altre
  abitazioni nello stesso comune e non abbia più la
  titolarità sull'intero territorio nazionale di diritti
  reali su immobili acquistati con le agevolazioni per la
  prima casa.
    Vengo ora alle agevolazioni tributarie ai fini dell'IRPEF.
  Esse consistono nella deduzione dell'importo di un milione
  di lire dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità
  immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone
  fisiche e di quello delle sue pertinenze (articolo 34 del
  testo unico delle imposte sui redditi); nella detrazione
  nella misura del 22 per cento degli interessi passivi e
  relativi oneri accessori, nonché delle quote di
  rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
  pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
  immobili da adibire ad abitazione principale.  L'importo
  detraibile non può superare i 7 milioni di lire.
    Le ben note difficoltà economico-finanziarie in cui versa
  il paese non consentono, allo stato, ulteriori
  agevolazioni tributarie.  Naturalmente il Governo è
  disponibile alla verifica richiesta da alcune mozioni e
  dalla risoluzione presentata nel corso del dibattito.
    Vi sono poi semplificazioni per la dichiarazione dei
  redditi dei fabbricati.  A tal fine, nel modello 740 è
  stato consentito di indicare l'importo totale del reddito
  imponibile dei fabbricati se non si sono verificate
  variazioni rispetto al precedente periodo di imposta.  Una
  ulteriore semplificazione in materia è prevista
  dall'articolo 2 del disegno di legge sulle semplificazioni
  tributarie (il citato atto Camera n. 3042).  Questa
  disposizione prevede l'esonero dall'obbligo della
  dichiarazione per i soggetti titolari di redditi fondiari
  di importo non superiore a lire 360 mila, oltre al reddito
  dell'abitazione principale, se quest'ultimo non supera la
  relativa deduzione di un milione di lire.  Questa ipotesi
  interessa i lavoratori dipendenti e i pensionati che
  posseggono redditi fondiari nei limiti sopraindicati e non
  dichiarano oneri deducibili o detraibili.
    Per quanto riguarda infine le agevolazioni ai fini
  dell'ICI, è prevista una detrazione nella misura di 180
  mila lire per l'unità
 
                             Pag. 15282
 
  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
  Nel caso di contitolarità, la  detrazione spetta a
  ciascuno dei titolari in ragione della quota e del periodo
  di utilizzazione quale abitazione principale.  In relazione
  a particolari situazioni di carattere sociale ovvero sulla
  base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati
  sul territorio, il consiglio comunale può deliberare un
  aumento della predetta detrazione da lire 180 mila a lire
  300 mila.  Inoltre, sempre per le abitazioni principali,
  dal 1995 i comuni possono deliberare un'aliquota ridotta,
  ma non inferiore al 4 per mille.  Come dicevo, il Governo è
  disponibile ad una verifica di questo quadro ma, allo
  stato, non può assumere impegni per l'immediato.
    Per quanto riguarda i quesiti posti nel suo intervento
  dall'onorevole Novelli, uno di essi riguarda la necessità
  di aggiornare le rendite catastali.  Tale necessità ha
  trovato riscontro nell'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, che stabilisce che
  con decreto del ministro delle finanze...
 
DATA=950927 FASCID=STA12-247 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0247 TOTPAG=0150 TOTDOC=0400 NDOC=0153 TIPDOC=O DOCTIT=0017 COMM= DI PAGINIZ=0075 RIGINIZ=021 PAGFIN=0078 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=15279 PAGEFIN=15282 SORTRES=9509273 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00247 SORTNAV=59509272 00247 200000 ZZSTA247 NDOC0153 TIPDOCO DOCTIT0017 NDOC0017



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