| ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.
Presidente, per quanto riguarda il settore delle
finanze, nell'intento di dare un contributo di chiarezza
al dibattito desidero offrire alcuni elementi conoscitivi
in relazione ai problemi posti nelle mozioni ed emersi
dall'ampia discussione che si è svolta.
I quesiti sollevati attengono, in primo luogo, agli
strumenti fiscali con riferimento al settore
dell'edilizia. In particolare, si è presa in
considerazione l'edilizia gestita direttamente dal
Ministero delle finanze. Infatti, anche se il 95 per cento
della tematica si è incentrata sull'edilizia di proprietà
degli enti previdenziali, alcuni passi delle mozioni ed
alcuni spunti del dibattito hanno riguardato il problema
dell'edilizia di proprietà pubblica nel suo complesso e
quindi anche degli immobili ai quali farò cenno.
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione, in
locazione o in concessione, degli alloggi gestiti dal
demanio, desidero far presente che in epoca non sospetta,
cioè anteriore all'esplodere della campagna giornalistica
sulla nota questione, il Governo aveva
posto mano ad una revisione della materia. Infatti, con
circolare del 17 luglio 1995 si è provveduto a rivedere la
normazione amministrativa riguardante appunto i criteri di
assegnazione degli alloggi, che in primo luogo vengono
concessi ai dipendenti. Infatti, nel settore considerato,
una delle finalità prioritarie è proprio quella di
agevolare la sistemazione dei dipendenti trasferiti in una
sede, al fine, appunto, di agevolare lo spostamento del
dipendente stesso e della sua famiglia per cause di
servizio. Tali criteri, più in generale, riguardano anche
la locazione dei beni dello Stato a favore di altri
soggetti. La circolare individua tre categorie di beni:
gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato; gli immobili demaniali e in particolare del
demanio storico ed artistico; i beni patrimoniali
disponibili.
Per quanto concerne la prima categoria, cioè quella degli
immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato, si è stabilito che tali beni debbano essere
assegnati, come dicevo, esclusivamente ai dipendenti
trasferiti, ovvero nominati nella sede o in essa già in
servizio. Si prevede inoltre un procedimento rigorosamente
concorsuale, volto ad rassicurare trasparenza ed
imparzialità nelle assegnazioni (non mi soffermo sui
particolari, ma sono pronto a fornire in via breve agli
interessati ogni ulteriore dettaglio informativo).
Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria di
immobili, cioè i beni demaniali, in particolare per quelli
che appartengono al demanio storico ed artistico, la
circolare prevede che, qualora si tratti di alloggi
destinati a dipendenti dello Stato per obiettive ragioni
di servizio, trovi applicazione la medesima disciplina
testé illustrata. Invece, per l'assegnazione degli altri
beni demaniali ad altri soggetti è previsto il ricorso
alla concessione amministrativa in senso stretto, anche in
questo caso con una serie di regole procedurali, perché
all'offerta dell'immobile è data pubblicità ed alla
relativa gara può partecipare qualsiasi soggetto
interessato; vi è poi una comparazione tra le istanze e
così via.
Vi è infine la terza categoria, quella dei beni
patrimoniali disponibili, per i quali si è
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previsto il ricorso ad un sistema di licitazione privata
in senso sostanziale e formale. Il procedimento è
costituito da due fasi: nella prima l'amministrazione
porta a conoscenza della generalità degli interessati
(attraverso mezzi di informazione quali la stampa e le
televisioni locali) l'esistenza degli immobili da locare,
fissando un termine entro il quale i terzi potranno far
conoscere il proprio interesse a contrarre. Nella seconda
fase l'amministrazione, assunte le necessarie informazioni
su coloro che abbiano dichiarato il proprio interesse ad
addivenire alla locazione, invita solo coloro che in base
alle informazioni raccolte diano il maggiore affidamento
di solvibilità e correttezza ad offrire un canone che
parte da quello di mercato.
Vorrei inoltre far presente che non solo l'attuale
Governo, ma anche quelli che l'hanno preceduto, si sono
mossi in epoca non sospetta sul fronte dell'adeguamento
dei canoni di locazione di questi immobili. Infatti, con
una serie di interventi legislativi e cioè con le leggi
del 24 dicembre 1993, n. 537, e del 23 dicembre 1994, n.
724, si è previsto un sensibile incremento dei canoni;
tanto sensibile che, in alcuni casi, il meccanismo
adottato si è rivelato nell'attuazione in via
amministrativa eccessivamente oneroso, perché notevolmente
superiore ai prezzi di mercato in virtù dei successivi
adeguamenti disposti ai sensi del combinato disposto delle
leggi richiamate. Pertanto, nella scorsa primavera si sono
levate da molte parti delle doglianze in proposito,
riguardanti non soltanto gli alloggi, ma anche gli altri
immobili locati od assegnati in concessione dal demanio.
Queste doglianze hanno trovato importanti riscontri
parlamentari e ricordo che anche in quest'aula si è data
risposta ad un documento di sindacato ispettivo proprio su
questo tema.
Successivamente la questione è stata risollevata al
Senato, in sede di esame del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109. Nel
concorso tra l'iniziativa parlamentare e l'apporto tecnico
del Governo si è addivenuti ad una riformulazione della
normativa, che poi è stata trasfusa nel successivo
decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, indi nel
decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, articolo 5 -
attualmente
all'esame della Camera -, il quale prevede che l'ammontare
complessivo dei canoni non possa essere superiore alla
media dei prezzi praticati in regime di mercato per
immobili aventi le stesse caratteristiche. Con ciò il
sistema sembra avviato a regime, almeno questo è il
bilancio che si può trarre dal primo periodo di attuazione
della normativa. Pertanto, con questa serie di iniziative
parlamentari e governative si può dire che è stata
anticipata su tale versante la problematica poi emersa per
altri aspetti nella famosa campagna di stampa.
Vengo ora al problema delle alienazioni degli immobili
dello Stato, previste dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35,
di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991,
n. 396. Ebbene, la complessità di questa operazione non ha
consentito di dare definitive indicazioni per l'attuazione
di tale progetto; soprattutto va tenuto presente che in
uno di quegli interventi legislativi richiamati si poneva
l'accento sulla necessità fondamentale di procedere ad una
definitiva ricognizione di tutti gli immobili di proprietà
dello Stato. In esecuzione dell'articolo 32, comma 6,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si è pertanto
proceduto all'emanazione del decreto del ministro delle
finanze 30 giugno 1995 con il quale sono state stabilite
le modalità per la comunicazione da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, anche
territoriali, nonché degli enti di cui alla legge 11
luglio 1986, n. 390, che utilizzano a qualunque titolo
beni demaniali o patrimoniali dello Stato.
Questo è a mio avviso un punto centrale. Solo quando sarà
stato completato questo censimento e tutte le esigenze
dell'amministrazione dello Stato di reperire nuovi locali
saranno state valutate e risolte nell'ambito del
patrimonio censito, anziché attingendo episodicamente -
come in passato è avvenuto - a locazioni nelle quali lo
Stato non era concedente ma conduttore di immobili, per
sistemare uffici pubblici, solo allora si potrà procedere
ad un piano di alienazione generalizzato degli immobili
dello Stato che si appalesi conveniente vendere sul
mercato, così come richiesto in alcune mozioni. Fino a
quel momento si può procedere a singole cessioni di beni
patrimoniali disponibili, soprattutto
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nel caso in cui risultino inutilizzati, agli enti locali e
alle regioni mediante la procedura semplificata di cui
alla legge 31 dicembre 1993, n. 579. Ciò sta già
avvenendo, ma sul piano generale complessivo non si può
non tenere conto delle esigenze di fondo che sono state
delineate.
Tralascio la questione, pure importante, del censimento
del catasto informatizzato dei beni del demanio marittimo
che è in avanzato stato di effettuazione, e vengo al
problema fiscale.
Per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ai fini
delle imposte indirette per l'acquisto della prima casa di
abitazione, com'è noto, le agevolazioni fiscali, allo
stato, sono l'applicazione dell'imposta di registro ovvero
dell'IVA nella misura ridotta del 4 per cento; le imposte
ipotecarie catastali sono dovute nella misura fissa di 150
mila lire ciascuna, anziché in misura proporzionale; il
venditore beneficia della riduzione al 50 per cento
dell'INVIM. Questo regime agevolativo è subordinato a
specifiche condizioni di carattere oggettivo riguardanti
l'immobile (abitazione principale non avente le
caratteristiche di lusso e ubicata nel comune di residenza
dell'acquirente o in quello in cui svolge la propria
attività) e di carattere soggettivo (non possesso da parte
dell'acquirente di altro fabbricato o porzione di
fabbricato idoneo ad abitazione).
Attesa la particolare rilevanza sociale della materia, il
Governo di recente ha riformulato la normativa al fine di
agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione e la
circolazione degli immobili. Questo è avvenuto attraverso
l'articolo 27 del recente disegno di legge recante norme
di semplificazione e razionalizzazione in materia
tributaria, ora all'esame del Parlamento (atto Camera n.
3042). Queste disposizioni normative dovrebbero inoltre
essere trasfuse (uso il condizionale perché la riunione
del Consiglio dei ministri è ancora in corso) nel disegno
di legge di accompagnamento della legge finanziaria per
l'anno 1996.
Le modifiche introdotte sono volte ad ampliare l'ambito di
applicazione del regime agevolativo, consentendo di fruire
dei benefici alle sole condizioni che l'unità abitativa
sia ubicata nel comune di residenza o di
attività, che l'acquirente non sia titolare in via
esclusiva (e non anche soltanto parzialmente) di altre
abitazioni nello stesso comune e non abbia più la
titolarità sull'intero territorio nazionale di diritti
reali su immobili acquistati con le agevolazioni per la
prima casa.
Vengo ora alle agevolazioni tributarie ai fini dell'IRPEF.
Esse consistono nella deduzione dell'importo di un milione
di lire dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone
fisiche e di quello delle sue pertinenze (articolo 34 del
testo unico delle imposte sui redditi); nella detrazione
nella misura del 22 per cento degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonché delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili da adibire ad abitazione principale. L'importo
detraibile non può superare i 7 milioni di lire.
Le ben note difficoltà economico-finanziarie in cui versa
il paese non consentono, allo stato, ulteriori
agevolazioni tributarie. Naturalmente il Governo è
disponibile alla verifica richiesta da alcune mozioni e
dalla risoluzione presentata nel corso del dibattito.
Vi sono poi semplificazioni per la dichiarazione dei
redditi dei fabbricati. A tal fine, nel modello 740 è
stato consentito di indicare l'importo totale del reddito
imponibile dei fabbricati se non si sono verificate
variazioni rispetto al precedente periodo di imposta. Una
ulteriore semplificazione in materia è prevista
dall'articolo 2 del disegno di legge sulle semplificazioni
tributarie (il citato atto Camera n. 3042). Questa
disposizione prevede l'esonero dall'obbligo della
dichiarazione per i soggetti titolari di redditi fondiari
di importo non superiore a lire 360 mila, oltre al reddito
dell'abitazione principale, se quest'ultimo non supera la
relativa deduzione di un milione di lire. Questa ipotesi
interessa i lavoratori dipendenti e i pensionati che
posseggono redditi fondiari nei limiti sopraindicati e non
dichiarano oneri deducibili o detraibili.
Per quanto riguarda infine le agevolazioni ai fini
dell'ICI, è prevista una detrazione nella misura di 180
mila lire per l'unità
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immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Nel caso di contitolarità, la detrazione spetta a
ciascuno dei titolari in ragione della quota e del periodo
di utilizzazione quale abitazione principale. In relazione
a particolari situazioni di carattere sociale ovvero sulla
base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati
sul territorio, il consiglio comunale può deliberare un
aumento della predetta detrazione da lire 180 mila a lire
300 mila. Inoltre, sempre per le abitazioni principali,
dal 1995 i comuni possono deliberare un'aliquota ridotta,
ma non inferiore al 4 per mille. Come dicevo, il Governo è
disponibile ad una verifica di questo quadro ma, allo
stato, non può assumere impegni per l'immediato.
Per quanto riguarda i quesiti posti nel suo intervento
dall'onorevole Novelli, uno di essi riguarda la necessità
di aggiornare le rendite catastali. Tale necessità ha
trovato riscontro nell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, che stabilisce che
con decreto del ministro delle finanze...
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