| (Incompatibilità di funzioni. Ineleggibilità).
1. I magistrati non possono svolgere uffici o assumere
impieghi pubblici o privati. Possono svolgere l'ufficio di
senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato,
deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale,
provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con
i limiti stabiliti dalla legge.
2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore,
deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere
regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale nelle
circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte,
alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati
assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni
in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Non possono altresì essere
eletti alle suddette cariche se all'atto dell'accettazione
della candidatura non si trovino in aspettativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni
superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2
solo se si pongono in aspettativa almeno centottanta giorni
prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel
caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro
sette giorni dalla data del decreto di scioglimento.
5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il numero 6) del primo
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comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
6. I magistrati non possono esercitare libere professioni,
anche se non ordinate in albi professionali, nonché attività
industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.
7. Si applica nei confronti dei magistrati il divieto di
cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I
magistrati non possono altresì svolgere attività di libero
insegnamento privato retribuitò escluso quello universitario e
post-universitario nelle università pubbliche e private.
8. I magistrati non possono far parte di commissioni di
collaudo di opere e lavori pubblici né possono espletare
incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui sia parte
un'amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o un ente
pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale
per le opere di competenza del Ministero dei lavori
pubblici.
9. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo
attribuite ai capi degli uffici in ordine alla direzione degli
uffici medesimi e ai magistrati componenti degli organi di
amministrazione del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, i magistrati non possono in alcun caso esercitare
funzioni amministrative non espressamente consentite da
disposizioni di legge, fatta eccezione per quelle di addetti
al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di
addetti agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei ministeri, di componenti degli uffici del
Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi di
autogoverno, nonché di addetti al Ministero di grazia e
giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono sullo
stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione
giurisdizionale, ovvero che si svolgono, nell'ambito di queste
ultime, alle dirette dipendenze del ministro o dei
sottosegretari di Stato. Resta comunque salva la facoltà per
il Governo di proporre magistrati ordinari alla
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direzione generale degli affari penali, delle grazie e del
casellario, alla direzione generale degli affari civili e
delle libere professioni, alla direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ed
all'ufficio amministrazione della giustizia penale nei
rapporti con l'estero della direzione generale degli affari
penali, delle grazie e del casellario del Ministero di grazia
e giustizia; resta salva altresì l'applicazione dell'articolo
30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
10. Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla
Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate
dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del
ruolo presso la Corte di cassazione.
11. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate norme intese ad individuare le funzioni di addetti al
Ministero di grazia e giustizia, che i magistrati possono
esercitare ai sensi del comma 9.
12. Nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i magistrati in servizio presso il
Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di
cui al comma 9, sono ricollocati in ruolo con le normali
procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in
soprannumero, agli uffici cui erano assegnati al momento del
collocamento fuori ruolo.
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