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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1278
DDL0075-0003
Progetto di legge Camera n. 75 - testo presentato - (DDL12-75)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C75. TESTIPDL
...C75.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC75 ZZ12 ZZPD ZZPR
        (Incompatibilità di funzioni.  Ineleggibilità).
      1.  I magistrati non possono svolgere uffici o assumere
  impieghi pubblici o privati.  Possono svolgere l'ufficio di
  senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato,
  deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale,
  provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con
  i limiti stabiliti dalla legge.
    2.  I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
  giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore,
  deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere
  regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale nelle
  circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte,
  alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati
  assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni
  in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di
  accettazione della candidatura.  Non possono altresì essere
  eletti alle suddette cariche se all'atto dell'accettazione
  della candidatura non si trovino in aspettativa.
    3.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel
  caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
    4.  I magistrati in servizio presso le giurisdizioni
  superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2
  solo se si pongono in aspettativa almeno centottanta giorni
  prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel
  caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro
  sette giorni dalla data del decreto di scioglimento.
    5.  Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo
  unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
  dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il numero 6) del primo
 
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  comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
    6.  I magistrati non possono esercitare libere professioni,
  anche se non ordinate in albi professionali, nonché attività
  industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.
    7.  Si applica nei confronti dei magistrati il divieto di
  cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del
  testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
  impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  I
  magistrati non possono altresì svolgere attività di libero
  insegnamento privato retribuitò escluso quello universitario e
  post-universitario nelle università pubbliche e private.
    8.  I magistrati non possono far parte di commissioni di
  collaudo di opere e lavori pubblici né possono espletare
  incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui sia parte
  un'amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o un ente
  pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale
  per le opere di competenza del Ministero dei lavori
  pubblici.
    9.  Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo
  attribuite ai capi degli uffici in ordine alla direzione degli
  uffici medesimi e ai magistrati componenti degli organi di
  amministrazione del Consiglio di Stato e della Corte dei
  conti, i magistrati non possono in alcun caso esercitare
  funzioni amministrative non espressamente consentite da
  disposizioni di legge, fatta eccezione per quelle di addetti
  al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di
  addetti agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio
  dei ministri e dei ministeri, di componenti degli uffici del
  Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi di
  autogoverno, nonché di addetti al Ministero di grazia e
  giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono sullo
  stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione
  giurisdizionale, ovvero che si svolgono, nell'ambito di queste
  ultime, alle dirette dipendenze del ministro o dei
  sottosegretari di Stato.  Resta comunque salva la facoltà per
  il Governo di proporre magistrati ordinari alla
 
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  direzione generale degli affari penali, delle grazie e del
  casellario, alla direzione generale degli affari civili e
  delle libere professioni, alla direzione generale
  dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ed
  all'ufficio amministrazione della giustizia penale nei
  rapporti con l'estero della direzione generale degli affari
  penali, delle grazie e del casellario del Ministero di grazia
  e giustizia; resta salva altresì l'applicazione dell'articolo
  30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
    10.  Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla
  Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate
  dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del
  ruolo presso la Corte di cassazione.
    11.  Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Presidente della
  Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
  lettera  b),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
  dettate norme intese ad individuare le funzioni di addetti al
  Ministero di grazia e giustizia, che i magistrati possono
  esercitare ai sensi del comma 9.
    12.  Nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge i magistrati in servizio presso il
  Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di
  cui al comma 9, sono ricollocati in ruolo con le normali
  procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in
  soprannumero, agli uffici cui erano assegnati al momento del
  collocamento fuori ruolo.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-75 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0075 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=007500 00 FASCIDC=12DDL0075 SORTNAV=0007500 000 00000 ZZDDLC75 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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