| (Disciplina degli incarichi consentiti).
1. Fatta eccezione per quelli di cui al comma 1
dell'articolo 1, gli incarichi che al magistrato è consentito
svolgere devono essere conferiti o autorizzati, per i
magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della
magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e
contabili dai rispettivi organi di autogoverno.
2. Gli incarichi non possono comunque avere durata
superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno possono
tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni,
comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi
esigenze connesse all'incarico espletato.
3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere
conferito o autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto,
siano decorsi almeno cinque anni.
4. Nei casi previsti dal comma 9 dell'articolo 1 il
magistrato è collocato fuori ruolo.
5. Il periodo di collocamento fuori ruolo per incarichi non
può complessivamente superare i dieci anni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 non si applicano
con riferimento agli incarichi assunti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
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