| (Indennità giudiziaria).
1. Ai magistrati collocati fuori ruolo e a coloro ai
quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di
qualsiasi genere per l'espletamento di attività non
istituzionali non compete l'indennità prevista dall'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come integrato
dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n.
425, ed estesa dall'articolo 2 della medesima legge n. 425 del
1984, salvo il diritto di opzione.
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