| (Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine).
1. Qualora il numero degli iscritti nell'albo in una
regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno
duecento iscritti residenti in province diverse da quella in
cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere
istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa
regione.
2. L'istituzione di un'ulteriore sede ai sensi del comma 1
è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentito il consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi
dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite
dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine.
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