| (Modalità di iscrizione nell'albo).
1. Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda
in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine,
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allegando il documento attestante il possesso del requisito
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5,
nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e
della tassa di concessione governativa nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro
consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale
esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo
annotazione con la relativa motivazione.
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