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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1296
DDL0076-0012
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL12-76)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Consiglio regionale
                 o provinciale dell'ordine).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
  composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
  iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il
  numero degli iscritti sia superiore a duecento.  I componenti
  devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
  articoli seguenti.  Il consiglio dura in carica tre anni dalla
  data della proclamazione.  Ciascuno dei membri non è eleggibile
  per di più di due volte consecutive.
    2.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
  esercita le seguenti attribuzioni:
        a)  elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
  elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed
  il tesoriere;
        b)  conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
  ove fosse necessario;
        c)  provvede alla ordinaria e straordinaria
  amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
  immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
  dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
        d)  cura l'osservanza delle leggi e delle
  disposizioni concernenti la professione;
 
                               Pag. 9
 
        e)  cura la tenuta dell'albo professionale, provvede
  alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
  revisione almeno ogni due anni;
        f)  provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
  degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
  nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove
  ha sede il consiglio dell'ordine;
        g)  designa, a richiesta, i rappresentanti
  dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
  o provinciale, ove sono richiesti;
        h)  vigila per la tutela del titolo professionale e
  svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
  della professione;
        i)  adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
  dell'articolo 25;
        l)  provvede agli adempimenti per la riscossione dei
  contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia
  di imposte dirette.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=012 PAGFIN=0009 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=12DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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