| (Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il
numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti
devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla
data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile
per di più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed
il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione;
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e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede
alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove
ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
o provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 25;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia
di imposte dirette.
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