| (Scioglimento del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario,
il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
del commissario sono disposti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dal
verificarsi dei casi di cui al comma 1.
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4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più
di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che
lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
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