| (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine, nonché i
risultati elettorali, possono essere impugnati, con ricorso al
tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
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