| (Decisioni sui ricorsi).
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 15, il tribunale competente
per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il
pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono
ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle
medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale.
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