| (Elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la
scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal
presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio
stesso.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio
dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di
voto in prima o in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento
di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore
chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda
all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle
votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla
quale sono
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apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o da un
notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta
constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa
scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa
della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto
ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene
chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso, la
votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli
aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la
segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
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