| (Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine - Cariche).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine e li
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convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal
consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del
presidente, del vice presidente, di un segretario e di un
tesoriere.
2. Della elezione si dà comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 23.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il
presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa
le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente, e nei casi in cui si delibera in materia
disciplinare prevale l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare.
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